CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di Appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Casalino, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionalee nota spese;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] sas, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Casalino, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionalee nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza dell’11 giugno 2025 con la quale la Corte di Appello di Roma,ha confermato la sentenza emessa, in data 10 luglio 2024, con la quale ilTribunale di Civitavecchia, l’ha condannata alla pena di anni 2, mesi 8 direclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod.pen.2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce violazione degliartt. 191, 499, 500 e 526 cod. proc. pen. conseguente alla utilizzazione comeelemento di prova delle contestazioni effettuate alla persona offesa.I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che la querela sporta dallapersona offesa è stata acquisita “sia come condizione di procedibilità sia in sededi contestazioni durante l’esame della persona offesa”, la difesa ha sostenuto, inproposito, che detta querela non sarebbe stata acquisita ma esclusivamenteadoperata dal Pubblico ministero per la contestazione di alcuni passaggi “comeaiuto alla memoria”.I giudici di merito avrebbero posto a fondamento della condanna l'interatrascrizione delle contestazioni operate dal Pubblico ministero anche laddove lapersona offesa aveva già confermato il fatto, così violando il combinato dispostodegli articoli 191, 499, 526 e 500 cod. proc. pen.3. La ricorrente, con il secondo motivo, eccepisce carenza assoluta di motivazionein ordine agli specifici motivi di appello con cui era stata dedotta la tardività dellaquerela e l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di truffa.3.1. Con l'atto di gravame, la difesa aveva evidenziato che la querela era stataproposta dalla persona offesa oltre due anni dopo l’acquisizione della pienaconsapevolezza della truffa contestata alla ricorrente, rilevando come taletardività fosse stata tempestivamente eccepita all’udienza dibattimentale del 22febbraio 2023.Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamenteritenuto che la costituzione di parte civile effettuata dalle persone offese nelgiudizio dibattimentale, prima del decorso del novantesimo giorno dall’entrata invigore del d.lgs. n. 250 del 2022, fosse idonea a sanare la tardività della querelain precedenza proposta dalle vittime del reato di truffa.Tale interpretazione, ad avviso della difesa, si porrebbe in contrasto con ildisposto dell’art. 85 del d.lgs. n. 250 del 2022, nella parte in cui stabilisce che,per i reati divenuti procedibili a querela in forza del medesimo decreto, il termineper la presentazione della querela decorre dalla data di commissione del fatto,qualora anteriore all’entrata in vigore della novella, sempre che la persona offesane abbia già avuto notizia.La difesa ha, quindi, richiamato il principio secondo cui l’avviso alla persona offesain ordine alla necessità di una nuova manifestazione della volontà punitiva non èrichiesto quando, come nel caso in esame, risulti dagli atti che il diritto di querelasia già stato formalmente esercitato.3.2. Con ulteriore motivo di appello la difesa aveva sostenuto che ilcomportamento del ricorrente sarebbe frutto di una sua negligenza professionalenella gestione dell'affare nella fase di conclusione dello stesso, negligenza checaratterizzerebbe l'elemento psicologico sotto il profilo della colpa e non sotto ilprofilo del dolo, con conseguente rilevanza esclusivamente civilistica dellavicenda oggetto di giudizio; argomentazioni con cui i giudici di appello non sisarebbero in alcun modo confrontati con conseguente carenza assoluta dimotivazione.4. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erroneaapplicazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché carenza della motivazione in ordineal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.5. Il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sas, in data 09 aprile, hadepositato nota-spese e comparse conclusionali con le quali ha chiesto la confermadella sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.I giudici di appello, con argomentazione sintetica ma priva di vizi logici e giuridici,hanno evidenziato che la querela sporta dalla persona offesa è stata utilizzata dalPubblico ministero per procedere alle contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. eche, di conseguenza, le dichiarazioni contenute nell’atto querelatorio sonoutilizzabili in sede di sentenza in quanto confermate dalla persona offesa nel corsodella sua deposizione (vedi pag. 3 della decisione oggetto di ricorso).La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione dell’orientamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell’ipotesi di contestazioneconseguente al mancato ricordo del teste, ove questi, all’esito delle contestazioniex art. 500 cod. proc. pen, ne confermi il contenuto, le dichiarazioni rese nellafase predibattimentale assumono valore di testimonianza dibattimentale,risultando, pertanto, legittimamente acquisite al processo e pienamente valutabiliai fini della decisione (vedi, in tal senso, Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia,Rv. 273455; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091 – 01; Sez. 5,n. 7730 del 20/11/2025, J., Rv. 289506-01).Tale indirizzo interpretativo si fonda su un dato di comune esperienza, costituitodalla fisiologica attenuazione o dispersione del ricordo con il trascorrere deltempo, e valorizza, conseguentemente, la rilevanza della “validazione”dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza, ravvisata nella confermadel loro contenuto ovvero nell’esclusione, da parte del dichiarante, di profili difalsità nella deposizione risalente, quale elemento idoneo a consentirnel’utilizzabilità.Alla luce dei principi sopra richiamati, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] insede di querela risultavano, pertanto, legittimamente utilizzabili all’esito dellecontestazioni, come correttamente evidenziato, con motivazione immune dacensure in diritto, dalla Corte distrettuale. Ne consegue l’infondatezza del motivodi ricorso.2. Il secondo motivo di impugnazione è in parte dedotto in carenza di interesse ein parte infondato.2.1. La Corte di merito, pur investita di specifica doglianza in tema tardività dellaquerela, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcunamotivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta inrelazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stessorispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.Ebbene, la risposta a tale verifica deve ritenersi senz’altro negativa, posto che,con l’atto di gravame, la ricorrente aveva affermato la tardività della querelasporta dalla persona offesa in quanto depositata “oltre due anni dopo la certaconsapevolezza di aver subito l’asserita truffa”.Tale affermazione non tiene conto del principio di diritto secondo cui la volontàpunitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reatioriginariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguitodell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, equivale a presentazionedella querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolaritàafferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta afini di procedibilità (Sez. 2, n. 44692 del 08/11/2022, Obertelli, Rv. 283793 – 01;Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, P.G. c. Ongaro, Rv. 285691 – 01; Sez. 5, n.15818 del 20/03/2025, Gorizia, non massimata; Sez. 2, n. 38768 del 28/10/2025,La Corte, non massimata).In coerenza con tale ratio decidendi, che attribuisce rilievo alla volontà punitivamanifestata dalla persona offesa anche in forme irrituali o tardive anteriormentealla modifica del regime di procedibilità, deve rimarcarsi come, nell’ipotesi in cuila querela sia proposta tardivamente in relazione a un reato originariamenteprocedibile d’ufficio e divenuto, successivamente, procedibile a querela per effettodell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la sopravvenuta introduzione dellanecessità della condizione di procedibilità non precluda il riconoscimento dellavolontà di punire quando la stessa, come accaduto nel caso di specie, risulticomunque inequivocabilmente espressa dalla persona offesa mediante lacostituzione di parte civile.Tutto ciò premesso, deve applicarsi il principio di diritto in forza del quale èinammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza che non abbia preso in considerazione deduzioni inammissibili ab origine,in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esitofavorevole in sede di giudizio di rinvio, stante la manifesta infondatezza del motivodi appello (tra le molte, vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv.277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; Sez. 4, n.3965 del 11/11/2025, dep. 2026, Karaci, non massimata).2.2. L’ulteriore doglianza con cui la ricorrente deduce carenza di motivazione conriguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di truffa è infondata.Deve essere, in prima battuta, evidenziato che la sentenza di appello e quella diprimo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di meritopossono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale edessendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza diappello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto cheentrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).[OSCURATO:PERSONA] intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamentoermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anchemodo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avertenuto presente ogni fatto decisivo.Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, diconseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specificadeduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dallamotivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere laricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chela sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01).Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso oggetto di scrutinio, entrambe lepronunce di merito hanno offerto un apparato motivazionale adeguato e coerente,idoneo a sorreggere l’affermazione di responsabilità della ricorrente in ordine aldelitto di truffa. In particolare, i giudici di merito hanno puntualmente evidenziatole ragioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, valorizzando, da unlato, l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputata e, dall’altro,l’inconsistenza della prospettazione difensiva volta a ricondurre la vicendanell’alveo della mera rilevanza civilistica.Tale conclusione è stata raggiunta all’esito di una valutazione complessiva delcompendio probatorio conforme ai criteri della logica e ai principi di diritto cheregolano l’apprezzamento delle prove (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata)con conseguente infondatezza della censura difensiva relativa alla carenza dimotivazione in relazione alla dedotta insussistenza dell’elemento soggettivo delreato.3. Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e nonconsentito in sede di legittimità.Deve essere, preliminarmente, ribadito il principio affermato da questa Cortesecondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altrida tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02;Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01).Nel caso in esame, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini deldiniego delle invocate attenuanti, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminaledella ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementifavorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).A fronte di tale motivazione, esente da vizi logici e giuridici, la ricorrente non hasvolto un effettivo e specifico confronto critico con le argomentazioni delladecisione impugnata, limitandosi a prospettare doglianze generiche e assertive,prive di adeguato sviluppo argomentativo e, pertanto, connotate da evidenteaspecificità.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento dellespese del procedimento.5. Le memorie conclusive depositate in data 09 aprile 2026 dal difensore delleparti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], a cagione della loro genericità, non hannofornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto prive di deduzionidirette a paralizzare o ridurre la pretesa della ricorrente (Sez. U., n. 877 del14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.,Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). Diconseguenza, devono essere rigettate le richieste di liquidazione delle spese difase avanzate delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta le richieste di liquidazione delle spese delle parti civili.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]