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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38319/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per furto aggravato, è inammissibile, poiché generico e reiterativo, oltre che manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, costituisce orientamento consolidato di quesl:a Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nella specie, il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sua condanna, evidenzia un particolare, a suo dire illogicamente valorizzato dalla Corte d'appello, ignorando deliberatamente la dorsale strutturale dell'impianto argomentativo a fondamento dell'affermazione di responsabilità: e cioè, la testimonianza della persona offesa, che ha direttamente visto l'imputato accovacciato sotto la cassa del bar, con in mano i soldi sottratti; il riferimento alla sua fuga operato dai giudici d'appello, pertanto, è un ultimo tassello motivazionale, utilizzato per "chiudere" la prova già perfetta.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammIssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per furto aggravato, è inammissibile, poiché generico e reiterativo, oltre che manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, costituisce orientamento consolidato di quesl:a Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nella specie, il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sua condanna, evidenzia un particolare, a suo dire illogicamente valorizzato dalla Corte d'appello, ignorando deliberatamente la dorsale strutturale dell'impianto argomentativo a fondamento dell'affermazione di responsabilità: e cioè, la testimonianza della persona offesa, che ha direttamente visto l'imputato accovacciato sotto la cassa del bar, con in mano i soldi sottratti; il riferimento alla sua fuga operato dai giudici d'appello, pertanto, è un ultimo tassello motivazionale, utilizzato per "chiudere" la prova già perfetta. 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammIssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settem
Sentenza Cassazione n. 38319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris