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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11099/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO Giate-a1A4.6e-ails-pa44i, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono personalmente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la loro richiesta di applicazione delle pene.

I ricorsi sono inammissibili.

Ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., come modificati dalla

I. n. 103 del 2017, vigente dal 03/08/2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo più consentito sottoscriverli personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U„ n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010) hanno già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, sollevata per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 Conv.

EDU , nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato (o indagato) personalmente, e che i ricorrenti ripropongono, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive: l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come a sua volta modificato dalla citata legge n. 103 del 2017, la predetta inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO Giate-a1A4.6e-ails-pa44i, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono personalmente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la loro richiesta di applicazione delle pene. I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., come modificati dalla I. n. 103 del 2017, vigente dal 03/08/2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, non essendo più consentito sottoscriverli personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U„ n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010) hanno già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, sollevata per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 Conv. EDU , nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato (o indagato) personalmente, e che i ricorrenti ripropongono, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive: l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come a sua volta modificato dalla citata legge n. 103 del 2017, la predetta inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore
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