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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 1975

Cassazione n. 39956/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe, rideterminando il trattamento sanzionatorio in melius, ha confermato il giudizio di responsabilità di cui alla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (escludendo la destinazione ad uso esclusivamente personale invece prospettata dalla difesa).

2. Avverso la sentenza di secondo grado nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono in particolare violazioni di legge e vizi motivazionali in merito all'apparato argomentativo inerente all'esclusione dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, per non aver la Corte territoriale valutato le relative deduzioni difensive e finendo peraltro e per aver sostanzialmente addossato in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'onere della relativa prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Entrambi i motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono manifestamente infondati, nei limiti in cui effettivamente si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

2.1. Va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del citato d.l. n. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale.

Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale — per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.

Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

2.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione esente dai prospettati vizi, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dalla quantità dello stupefacente, per un totale di cica 50 gr, e dalle modalità dell'azione: suddivisione della sostanza in due involucri nonché confezionamento (in uno di essi) dello stupefacente in dodici bustine singole.

Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di violazione di legge e vizi della motivazione si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito.

Essi sono altresì basati sull'asserzione della spettanza all'accusa della prova dell'uso non personale dello stupefacente, che però risulta adeguatamente dimostrata sulla base degli elementi sopra riportati, così non confrontandosi la difesa con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe, rideterminando il trattamento sanzionatorio in melius, ha confermato il giudizio di responsabilità di cui alla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (escludendo la destinazione ad uso esclusivamente personale invece prospettata dalla difesa). 2. Avverso la sentenza di secondo grado nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono in particolare violazioni di legge e vizi motivazionali in merito all'apparato argomentativo inerente all'esclusione dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, per non aver la Corte territoriale valutato le relative deduzioni difensive e finendo peraltro e per aver sostanzialmente addossato in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'onere della relativa prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono manifestamente infondati, nei limiti in cui effettivamente si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. 2.1. Va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del citato d.l. n. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale — per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. 2.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione esente dai prospettati vizi, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dalla quantità dello stupefacente, per un totale di cica 50 gr, e dalle modalità dell'azione: suddivisione della sostanza in due involucri nonché confezionamento (in uno di essi) dello stupefacente in dodici bustine singole. Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di violazione di legge e vizi della motivazione si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito. Essi sono altresì basati sull'asserzione della spettanza all'accusa della prova dell'uso non personale dello stupefacente, che però risulta adeguatamente dimostrata sulla base degli elementi sopra riportati, così non confrontandosi la difesa con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
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