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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17939/2026

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ilano in data 10/11/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 10/11/2025 il Tribunale del riesame di Milano ha confermatol’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale, che ha applicatoall’indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato dirapina aggravata in concorso, commesso a Milano il 18 luglio 2025.2.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce il vizio dimotivazione permancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione ai gravi indizi di colpevolezzaex art. 273 cod. proc. pen.; osserva la difesa che il tribunale del riesame stesso afferma cheil ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta materiale di sottrazione, essendoglicontestato il solo concorso morale; in sede di interrogatorio di garanzia l’indagato ha indicatoil nome della persona in sua compagnia nella metropolitana a riprova del fatto che “nessunreato è stato commesso e nessun concorso di persone nel reato si è verificato” (così inricorso, pag.2); il tribunale del riesame non ha spiegato perché ha escluso che il reato siastato commesso soltanto da altro soggetto senza alcun concorso morale del ricorrente, ilquale potrebbe anche essere stato all'oscuro della condotta altrui.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivo manifestamente infondato enon consentito.1.1.

Invero, con l’unico motivo di ricorso, che contesta, sotto il profilo del vizio dimotivazione, la ritenuta sussistenza in capo al ricorrente di gravi indizi di colpevolezza inordine al delitto ascrittogli nella incolpazione provvisoria, si sollecita in realtà una diversavalutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito e non si tiene conto dei limitidel sindacato di questa Corte in materia, come delineati dal diritto vivente: infatti, «in tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, seil giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

In virtù di tale linea interpretativa (cfr. daultimo Sez. 2, n. 2 27866 del 17/06/2019), l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza exart. 273 cod. proc. pen. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nellaviolazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, non potendo attingere ilcontrollo di legittimità né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

L’ordinamentonon conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamentodelle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamentirientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiesta l'applicazionedella misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui puntidevoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare cheil testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, lacui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossiala congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n.56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).2.

Ciò posto, va detto che il tribunale del riesame, come già il G.i.p., ha offerto unamotivazione del tutto congrua e non illogica sulla base del compendio indiziario in atti,costituito da plurimi e convergenti elementi dichiarativi e documentali, secondo i quali ilricorrente (riconosciuto dalle persone offese, pochi minuti dopo la sottrazione del portafoglioha minacciato queste ultime con lo spray urticante, trovato nella sua disponibilità quandoveniva fermato dalle forze dell’ordine; p. 3-4 ordinanza impugnata), con la propria condottaha agevolato l’opera del concorrente nel reato, autore della sottrazione materiale del bene (ilportafoglio preso dalla borsa della persona offesa), al quale ha consentito di darsi alla fuga(pp. 5-6); tale ricostruzione non si espone a rilievi di illogicità manifesta né di decisivaincompletezza.5.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilano in data 10/11/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10/11/2025 il Tribunale del riesame di Milano ha confermatol’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale, che ha applicatoall’indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato dirapina aggravata in concorso, commesso a Milano il 18 luglio 2025.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce il vizio dimotivazione permancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione ai gravi indizi di colpevolezzaex art. 273 cod. proc. pen.; osserva la difesa che il tribunale del riesame stesso afferma cheil ricorrente non ha posto in essere alcuna condotta materiale di sottrazione, essendoglicontestato il solo concorso morale; in sede di interrogatorio di garanzia l’indagato ha indicatoil nome della persona in sua compagnia nella metropolitana a riprova del fatto che “nessunreato è stato commesso e nessun concorso di persone nel reato si è verificato” (così inricorso, pag.2); il tribunale del riesame non ha spiegato perché ha escluso che il reato siastato commesso soltanto da altro soggetto senza alcun concorso morale del ricorrente, ilquale potrebbe anche essere stato all'oscuro della condotta altrui.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto sostenuto da motivo manifestamente infondato enon consentito.1.1. Invero, con l’unico motivo di ricorso, che contesta, sotto il profilo del vizio dimotivazione, la ritenuta sussistenza in capo al ricorrente di gravi indizi di colpevolezza inordine al delitto ascrittogli nella incolpazione provvisoria, si sollecita in realtà una diversavalutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito e non si tiene conto dei limitidel sindacato di questa Corte in materia, come delineati dal diritto vivente: infatti, «in tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, seil giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In virtù di tale linea interpretativa (cfr. daultimo Sez. 2, n. 2 27866 del 17/06/2019), l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza exart. 273 cod. proc. pen. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nellaviolazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, non potendo attingere ilcontrollo di legittimità né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. L’ordinamentonon conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamentodelle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamentirientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiesta l'applicazionedella misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui puntidevoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare cheil testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, lacui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossiala congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n.56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).2. Ciò posto, va detto che il tribunale del riesame, come già il G.i.p., ha offerto unamotivazione del tutto congrua e non illogica sulla base del compendio indiziario in atti,costituito da plurimi e convergenti elementi dichiarativi e documentali, secondo i quali ilricorrente (riconosciuto dalle persone offese, pochi minuti dopo la sottrazione del portafoglioha minacciato queste ultime con lo spray urticante, trovato nella sua disponibilità quandoveniva fermato dalle forze dell’ordine; p. 3-4 ordinanza impugnata), con la propria condottaha agevolato l’opera del concorrente nel reato, autore della sottrazione materiale del bene (ilportafoglio preso dalla borsa della persona offesa), al quale ha consentito di darsi alla fuga(pp. 5-6); tale ricostruzione non si espone a rilievi di illogicità manifesta né di decisivaincompletezza.5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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