CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28679/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SOTR3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto - contestato come ipotesi consumata - come tentato furto aggravato, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della destrezza - è inammissibile in quanto: - la circostanza aggravante della destrezza «sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088); e «sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res» (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01, fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all'interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall'acquisto di prodotti farmaceutici); - la Corte di merito ha disatteso il gravame rilevando non solo l'approfittamento, da parte dell'imputato, di una situazione di distrazione da lui provocata, bensì - il che è dirimente - l'impiego di una spiccata rapidità d'azione e di un'abilità nell'agire che hanno reso impercettibile alla persona la sottrazione (evidenziando come essa non venisse meno perché l'amica di quest'ultima se ne sia avveduta sol perché si trovava in una posizione diversa rispetto a quella e perché l'imputato fosse sotto il monitoraggio di un agente di polizia giudiziaria, in considerazione del quale il fatto è stato riqualificato come tentativo); - rispetto a tale iter, conforme al diritto, il ricorrente reitera il medesimo ordine di argomentazioni, prospettando pure un diverso apprezzamento (senza neppure addurre il travisamento della prova), non consentito in questa sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend