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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00573/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato quella emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stato assolto dal reato di lesioni stradali (art. 590-sexies cod. pen.) in danno del pedone [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto ascrittogli e lo ha condannato alla pena ritenuta equa, con la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

La vicenda dalla quale trae vita il presente procedimento attiene al sinistro stradale occorso il 23.11.2015 in Roma, che coinvolse il [OSCURATO:PERSONA] mentre era alla guida di un ciclomotore; questi, transitando per un incrocio sorvegliato da semaforo che gli riservava il segnale verde, investiva il pedone Gordea che attraversava la strada poco distante dalle strisce pedonali mentre aveva il segnale rosso.

Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata acquisita prova certa in ordine alla dinamica del sinistro, e che alcuni elementi rendevano plausibile che il pedone fosse apparso all'improvviso al [OSCURATO:PERSONA] che procedeva nel limite di velocità prescritto nel tratto stradale.

Di contro, la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato non avesse mantenuto una velocità adeguata alle condizioni stradali ed ambientali, del tutto consapevole di queste, mentre era prevedibile l'attraverso di pedoni.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che con unico motivo ha lamentato che la Corte di appello non ha osservato l'obbligo di rendere una motivazione rafforzata rispetto a quella sottoposta a riforma, in particolare con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla velocità di marcia mantenuta dal [OSCURATO:PERSONA] sul teatro del sinistro; neppure ha provveduto a riesaminare e sottoporre ad approfondita analisi le dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non vi è alcun dubbio che in caso di reformatio in peius della pronuncia di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado, quello dell'impugnazione è tenuto ad offrire una motivazione che non si limiti ad esporre una diversa opinione ma dia conto delle ragioni in forza delle quali ha ritenuto non condivisibile il percorso logico-giuridico tratteggiato dal primo decisore.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430.

La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici si è espressa in termini consonanti, anche operando alcune puntualizzazioni, come quella per la quale, nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, pur non potendosi configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., sussiste un obbligo di motivazione rafforzata, sicchè può incidere negativamente sulla convalida della tenuta logica della decisione, una motivazione fondata sulla decisiva valorizzazione della assenza di una prova acquisibile (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Rv. 275416).

Orbene, nel caso di specie, il primo giudice era giunto alla pronuncia assolutoria ritenendo, da un verso, che non vi fossero sufficienti certezze in merito alle modalità di verificazione del sinistro, anche con riferimento al comportamento della persona offesa; dall'altro, ha ritenuto decisivo in senso favorevole all'imputato che questi avesse superato l'incrocio avendo il segnale di precedenza (il verde), essendo altresì 'plausibile' che il pedone fosse apparso all'improvviso (stante le condizioni di scarsa visibilità e l'assenza di tracce di frenata su fondo stradale bagnato).

La Corte di appello, dal canto suo, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi Spinicci, Pantano e [OSCURATO:PERSONA], ha focalizzato la propria attenzione su un aspetto che il primo giudice non aveva considerato, ovvero l'incidenza della velocità tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], anche assumendo come accertato il comportamento imprudente del pedone.

Ha, quindi, innanzitutto ritenuto non adeguata tale velocità, giustificando il giudizio con motivazione non manifestamente illogica siccome ancorata all'assenza di tracce di frenata, alla scarsa visibilità, alle condizioni meteorologiche e alle conseguenti condizioni del manto stradale; non omettendo di apprezzare la prevedibilità della presenza e dell'attraversamento della strada, in quel tratto connotato da strisce di attraversamento, da parte di un pedone.

Ne discende, la manifesta infondatezza della censura mossa dal ricorrente, che peraltro si limita a porre la questione in termini astratti, senza neppure confrontarsi criticamente con i passaggi motivazionali che qui sono stati rammentati.3.

Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato quella emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stato assolto dal reato di lesioni stradali (art. 590-sexies cod. pen.) in danno del pedone [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto ascrittogli e lo ha condannato alla pena ritenuta equa, con la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. La vicenda dalla quale trae vita il presente procedimento attiene al sinistro stradale occorso il 23.11.2015 in Roma, che coinvolse il [OSCURATO:PERSONA] mentre era alla guida di un ciclomotore; questi, transitando per un incrocio sorvegliato da semaforo che gli riservava il segnale verde, investiva il pedone Gordea che attraversava la strada poco distante dalle strisce pedonali mentre aveva il segnale rosso. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata acquisita prova certa in ordine alla dinamica del sinistro, e che alcuni elementi rendevano plausibile che il pedone fosse apparso all'improvviso al [OSCURATO:PERSONA] che procedeva nel limite di velocità prescritto nel tratto stradale. Di contro, la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato non avesse mantenuto una velocità adeguata alle condizioni stradali ed ambientali, del tutto consapevole di queste, mentre era prevedibile l'attraverso di pedoni. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che con unico motivo ha lamentato che la Corte di appello non ha osservato l'obbligo di rendere una motivazione rafforzata rispetto a quella sottoposta a riforma, in particolare con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro e alla velocità di marcia mantenuta dal [OSCURATO:PERSONA] sul teatro del sinistro; neppure ha provveduto a riesaminare e sottoporre ad approfondita analisi le dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non vi è alcun dubbio che in caso di reformatio in peius della pronuncia di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado, quello dell'impugnazione è tenuto ad offrire una motivazione che non si limiti ad esporre una diversa opinione ma dia conto delle ragioni in forza delle quali ha ritenuto non condivisibile il percorso logico-giuridico tratteggiato dal primo decisore. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430. La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici si è espressa in termini consonanti, anche operando alcune puntualizzazioni, come quella per la quale, nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, pur non potendosi configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., sussiste un obbligo di motivazione rafforzata, sicchè può incidere negativamente sulla convalida della tenuta logica della decisione, una motivazione fondata sulla decisiva valorizzazione della assenza di una prova acquisibile (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Rv. 275416). Orbene, nel caso di specie, il primo giudice era giunto alla pronuncia assolutoria ritenendo, da un verso, che non vi fossero sufficienti certezze in merito alle modalità di verificazione del sinistro, anche con riferimento al comportamento della persona offesa; dall'altro, ha ritenuto decisivo in senso favorevole all'imputato che questi avesse superato l'incrocio avendo il segnale di precedenza (il verde), essendo altresì 'plausibile' che il pedone fosse apparso all'improvviso (stante le condizioni di scarsa visibilità e l'assenza di tracce di frenata su fondo stradale bagnato). La Corte di appello, dal canto suo, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi Spinicci, Pantano e [OSCURATO:PERSONA], ha focalizzato la propria attenzione su un aspetto che il primo giudice non aveva considerato, ovvero l'incidenza della velocità tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], anche assumendo come accertato il comportamento imprudente del pedone. Ha, quindi, innanzitutto ritenuto non adeguata tale velocità, giustificando il giudizio con motivazione non manifestamente illogica siccome ancorata all'assenza di tracce di frenata, alla scarsa visibilità, alle condizioni meteorologiche e alle conseguenti condizioni del manto stradale; non omettendo di apprezzare la prevedibilità della presenza e dell'attraversamento della strada, in quel tratto connotato da strisce di attraversamento, da parte di un pedone. Ne discende, la manifesta infondatezza della censura mossa dal ricorrente, che peraltro si limita a porre la questione in termini astratti, senza neppure confrontarsi criticamente con i passaggi motivazionali che qui sono stati rammentati.3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella c
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