CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 05956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Cron. b9 'S G ORDINANZA Reo. sul ricorso 15772-2019 proposto da: Ud. 11/01/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] camerale Paganella 7, presso il Dr. [OSCURATO:PERSONA]ONOFRIO, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] AVALLONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] CASTALDO; - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 263/2019 della Corte di Appello di SALERNO, depositata il 15/03/2019;udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 263/19, del 15 marzo 2019, della Corte di Appello di Salerno, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1576/16, del 26 ottobre 2016, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la dichiarazione di cessazione della locazione immobiliare intercorsa tra il medesimo Santelia e [OSCURATO:PERSONA], condannando il primo al rilascio della "res locata". 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale - sul presupposto di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in Pagani - ne chiedeva il rilascio, in ragione della sua occupazione "siile titulo". Costituitosi in giudizio, il convenuto deduceva di condurre in locazione l'immobile da oltre un trentennio, come risultava da quietanze di pagamento del corrispettivo anche a firma del [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali difese, l'allora attore - dopo aver richiesto, in sede di prima comparizione, che l'adito giudicante, qualora avesse ritenuto "valido ed efficace" tale supposto contratto di locazione, provvedesse a "fissare la data dello sgombero dell'appezzamento di terreno" - faceva uso, con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., della facoltà di operare la "emendatici libelli". Pertanto, domandava, in via di principalítà, di dichiarare "la nullità (per carenza di forma e/o di causa) di qualsivoglia negozio eventualmente intercorso" tra le parti, ordinando, per l'effetto, "l'immediata liberazione del bene", ovvero, "in via gradata", di disporre "la risoluzione per violazione dell'art. 5 legge 203/82 e conseguente rilascio del terreno", con "corresponsione di un'indennità di occupazione e fatto salvo il risarcimento dei danni". Infine, "in via estremamente gradata", e per l'ipotesi "in cui si dovesse ritenere valido ed operante e non risolto o risolubile il titolo sulla base del quale il Santelia detiene il terreno", veniva chiesto all'adito giudicante di "definirne la natura, la decorrenza e il termine finale". In relazione a tale memoria, tuttavia, l'allora convenuto (ed odierno ricorrente) eccepiva la nullità delle domande con essa introdotte, dichiarando di non accettare il contradditorio sulle medesime. Ciò nonostante, tuttavia, l'adito Tribunale - pur ritenendo la causa di competenza della sezione specializzata agraria e, dunque, disponendo la conversione del rito ex art. 426 cod. proc. civ., tratteneva la causa innanzi a sé - dichiarava cessata la locazione intercorsa tra le parti", condannando il Santelia a "rilasciare il suddetto appezzamento di terreno, libero da persone e cose". Esperito gravame dal convenuto soccombente, il giudice di appello lo rigettava, escludendo la sussistenza di una non consentita "mutatio libelli". 3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ha proposto ricorso per cassazione il Santelia, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 183 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'attore, "in conseguenza dell'eccepita esistenza di un contratto di fitto agrario proposta dal convenuto nella propria comparsa di risposta", domandava di "emettere ordine di rilascio qualora il giudice avesse ritenuto valido ed efficace il rapporto contrattuale dedotto in lite", così "legittimamente mutando l'originaria domanda", tanto che la Corte salernitana riteneva che tale "domanda nuova" fosse "pienamente ammissibile". Assume il ricorrente che il giudice di appello avrebbe fatto "confusione", e ciò "prima affermando che l'attore non avrebbe mutato la sua domanda e poi che ne avrebbe proposta una nuova". Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe disatteso i principi enunciati da questa Corte, secondo cui la facoltà dell'attore di emendare la domanda a norma dell'art. 183 cod. proc. civ., per un verso, può esercitarsi a fronte solo di un'eccezione in senso stretto - e non, come nella specie, di una mera difesa - del convenuto, nonché, per altro verso, implica che la domanda emendata si sostituisca a quella originaria, e non si ponga subordinatamente ad essa (è richiamata, sul punto, Cass. Sez. 3, ord. 8 gennaio 2019, n. 4322). 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Si assume l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello con il quale era stato dedotto il vizio di "ultrapetizione" della sentenza di primo grado, atteso che l'attore, con l'ultima delle sue domande subordinate aveva solo chiesto "di statuire in merito alla natura, alla decorrenza e alla durata dei titolo", mentre "non aveva avanzato una domanda di rilascio del fondo". 3.3. Infine, il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e dell'art. 15 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la causa di valore indeterminabile, valutando, su tale presupposto, come legittima la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado. In particolare, la Corte salernitana ha ritenuto di non poter dare rilievo all'indicazione di valore, compiuta nell'atto introduttivo del giudizio, al fine della determinazione del contributo unificato (trattandosi di adempimento previsto a soli fini fiscali), ignorando, però, sia il dato relativo alla rendita catastale, che quello - non contestato - sull'ammontare del canone annuo di affitto, ignorando la possibilità di determinare il valore della causa sulla base di tali dati, a norma dell'art. 15 cod. proc. civ. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il controricorrente ha depositato memoria. 7. Non consta, invece, la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso va rigettato. 9. In disparte, infatti, i dubbi relativi alla sua stessa ammissibilità, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod.proc. civ., in quanto il presente ricorso omette di localizzare gli atti processuali su cui si fonda, non indicandoli come prodotti né specificando dove (e, peraltro, non avvalendosi della possibilità di indicarne la presenza nel fascicolo d'ufficio, in particolare in quello di primo grado eventualmente acquisito nel fascicolo di appello, giusta quanto affermato da Cass. Sez. Un., sentenza 3 novembre 2011, n. 22726, Rv. 619317-01), deve rilevarsi che esso risulta infondato in ciascuno dei motivi in cui sì articola. 9.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato. 9.1.1. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata, si è avvalso della possibilità di proporre domande a seguito delle eccezioni e domande formulate dell'attuale ricorrente. L'allora attore, in particolare, risulta aver introdotto la domanda di finita locazione sin dall'udienza di prima comparizione, così utilizzando, legittimamente, la facoltà di cui al quarto comma dell'art. 183 cod. proc. cìv. La successiva attività esercita nella memoria non ha, dunque, neutralizzato il fatto di quella proposizione, che, peraltro, fu legittima, dato che la prospettazione della sussistenza di un contratto locativo da parte del convenuto, essendo fondata su fatti idonei anche a giustificare una domanda riconvenzionale, non poteva dirsi, per tale ragione, basata su mere difese, bensì su fatti integratori di eccezioni, nella loro idoneità ad escludere la fondatezza della domanda principale. Pertanto, nessuna "confusione" - come, invece, lamenta il ricorrente - risulta addebitabile alla Corte territoriale, per avere prima affermato "che l'attore non avrebbe mutato la sua domanda e poi che ne avrebbe proposta una nuova". Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, ridurre, nell'interpretazione dell'art. 183 cod. proc. civ., "la modificazione ammessa" da tale norma "ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto" significherebbe, "contro la lettera e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale" a "rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310, Rv. 635536-01). L'unico limite, dunque, alla possibilità di proporre domande nuove, ai sensi della norma suddetta, consiste solo nella necessità che - "immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae" - la domanda debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per «alternatività»" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit.). D'altra parte, non coglie nel segno neppure la censura del ricorrente secondo cui la domanda nuova potrebbe solo sostituirsi a quella originaria, e non pure essere proposta subordinatamente ad essa, essendo stata tale ultima evenienza anch'essa riconosciuta ammissibile dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 13 settembre 2018, n. 22404, Rv. 650451- 01; per un'applicazione del principio alla materia delle locazioni, essendosi ritenuta ammissibile la domanda di occupazione "sine titulo" proposta subordinatamente a quella di nullità del contratto - ipotesi "simmetrica" a quella che qui occupa - cfr. Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2019, n. 4322, Rv. 652667-01). 9.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. 9.2.1. Invero, la richiesta dì rilascio del bene può ritenersi implicita in quella - proposta dal [OSCURATO:PERSONA] - di definire "la natura, la decorrenza e il termine finale" del contratto, nell'ipotesi (poi verificatasi) in cui lo stesso fosse stato ritenuto validamente intercorso tra le parti, considerato che lo scopo avuto di mira "ab origine" dall'attore era il "recupero" del bene che si trovava nella disponibilità dei Santelia. Al riguardo, infatti, deve farsi applicazione del principio secondo cui "nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione" (tale ultima dovendosi intendere la domanda proposta in via di estremo subordine dalla parte attrice) "deve ritenersi implicita quella di rilascio dell'immobile; parimenti, nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione della locazione deve ritenersi implicito l'ordine di rilascio dell'immobile locato" (Cass. Sez. 3, sent. 16 novembre 2007, n. 23819, Rv. 600320-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2005, n. 20145, Rv. 583982-01). 9.3. Infine, pure il terzo motivo di ricorso è infondato. 9.3.1. Sul punto è sufficiente rilevare che l'art. 15 cod. proc. civ., diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non concerne le controversie locatizie, bensì quelle sulla proprietà o sui diritti reali di godimento. 10. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 11. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 2.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il