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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 10193/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 9 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76 d.

Igs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi quattro di arresto, per non aver ottemperato all'ordine di deposito, presso la cassa delle ammende, della cauzione di euro ottocento, obbligo fissato con il provvedimento con il quale il Totaro è stato sottoposto a misura di prevenzione.

2. Ritenuto che il motivo unico dedotto (vizio di motivazione e violazione dell'art. 3-bis legge 31 maggio 1965 n. 575) devolve censure manifestamente infondate in quanto devolve asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 2 e 3) nonché in contrasto con pacifico indirizzo di legittimità.

2.1. Rilevato, infatti, che la norma incriminatrice di cui in imputazione, svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale ed è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale (cfr. Sez. 1, n. 13575 del 06/02/2001, Varriale, Rv. 218785-01), sicché l'esistenza del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone che l'imputato sia in condizione di adempiere, con la conseguenza che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economica in capo a lui, comporta l'esenzione da responsabilità (Sez. 1, n. 8567 del 12/02/2015, Burgio). 2.2.Ritenuto però, che dalla stessa sentenza risulta che Totaro non fece per tempo presente, nell'ambito del procedimento di prevenzione, di non possedere sostanze idonee a consentirgli di versare l'intera cauzione entro l'anzidetto termine rendendosi disponibile ad adempiere ratealmente, autorizzazione che avrebbe potuto senz'altro ottenere dal giudice della prevenzione, a fronte di comprovate condizioni economiche e che la contravvenzione in questione è punibile anche per colpa (Sez. 5, n. 2769 del 01/10/2014, dep. 2015, Rv. 262721).

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 9 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi quattro di arresto, per non aver ottemperato all'ordine di deposito, presso la cassa delle ammende, della cauzione di euro ottocento, obbligo fissato con il provvedimento con il quale il Totaro è stato sottoposto a misura di prevenzione. 2. Ritenuto che il motivo unico dedotto (vizio di motivazione e violazione dell'art. 3-bis legge 31 maggio 1965 n. 575) devolve censure manifestamente infondate in quanto devolve asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 2 e 3) nonché in contrasto con pacifico indirizzo di legittimità. 2.1. Rilevato, infatti, che la norma incriminatrice di cui in imputazione, svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale ed è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale (cfr. Sez. 1, n. 13575 del 06/02/2001, Varriale, Rv. 218785-01), sicché l'esistenza del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone che l'imputato sia in condizione di adempiere, con la conseguenza che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economica in capo a lui, comporta l'esenzione da responsabilità (Sez. 1, n. 8567 del 12/02/2015, Burgio). 2.2.Ritenuto però, che dalla stessa sentenza risulta che Totaro non fece per tempo presente, nell'ambito del procedimento di prevenzione, di non possedere sostanze idonee a consentirgli di versare l'intera cauzione entro l'anzidetto termine rendendosi disponibile ad adempiere ratealmente, autorizzazione che avrebbe potuto senz'altro ottenere dal giudice della prevenzione, a fronte di comprovate condizioni economiche e che la contravvenzione in questione è punibile anche per colpa (Sez. 5, n. 2769 del 01/10/2014, dep. 2015, Rv. 262721). 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 10193/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris