CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della parte civile; considerato che il primo e l'ultimo motivo di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, nonché la correttezza delle statuizioni civili, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative e sostenute da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 31574 del 09/05/2023, Abatiello, Rv. 284954 - 02 e in motivazione), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono prive di concreta specificità e non consentite in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 5); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); che, infine, in relazione all'ultimo motivo, concernente le statuizioni civili, non può che constatarsene la assoluta vacuità argomentativa, disancorata da qualsivoglia specifico riferimento alla motivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla spetta alla parte civile, in considerazione della preliminare fase processuale e del contenuto della memoria conclusionale, priva di elementi concreti e meramente ripetitiva delle conclusioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C