CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08711/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] DeRose, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 354/2020depositata il 09/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 1960/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 8711/2026Data pubblicazione 08/04/20261. La Corte di appello de L’Aquila, con sentenza n. 354 del 2020,depositata il 9 luglio 2020, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps econfermato la sentenza resa dal Tribunale di Chieti, n. 331 del 2029, conla quale è stato accolto, per intervenuta prescrizione, il ricorso presentatoda [OSCURATO:PERSONA], di opposizione all’avviso di addebito n. 332201800024565 50 000, teso ad accertare l’illegittimità della sua iscrizioned’ufficio alla gestione separata Inps ed a far dichiarare non dovute lesomme richieste dall’Inps a titolo di contributi relativi all’anno 2011,avendo già versato alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], lacontribuzione integrativa.2. A fondamento della decisione la Corte di merito ha innanzi tuttoritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa diPresenza [OSCURATO:PERSONA]. In relazione ai contributi omessi e relativi all’anno 2011, siè osservato come, nonostante la proroga intervenuta con il d.P.C.M. del6.6.2012 (e la conseguente fissazione del termine alla data del 18.6.2012)ed il successivo differimento al 20.8.2012, in seguito all’art. 3-quater deld.l. n. 16 del 2012, come introdotto in sede di conversione dalla l. n. 44del 2012, il termine quinquennale di prescrizione fosse oramai decorso alladata – il 24.8.2017 – nella quale la controricorrente aveva ricevuto lamissiva con la quale l’Istituto aveva contestato i mancati pagamenti. LaCorte, in particolare, ha ritenuto non integrata la causa di sospensione dicui all’art. 2941, n. 8 c.c., osservando come la sua integrazione non èsufficiente un comportamento meramente omissivo da parte del debitore.3. Nel merito la Corte ha altresì ritenuto infondata la pretesa dell’Inps,ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse obbligata all’iscrizione alla Gestioneseparata avendo prodotto, per l’anno 2011, un reddito per attivitàprofessionale inferiore al limite di 5.000,00 euro previsto, in lineagenerale, per i lavoratori autonomi occasionali dall’art. 44, comma 2, d.l.n. 269 del 2003, con l. n. 326 del 2003.Numero registro generale 1960/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 8711/2026Data pubblicazione 08/04/20264. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inpscon un unico motivo di ricorso.5. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] lamentando l’inammissibilitàed infondatezza del ricorso proposto dall’Inps.6. All’udienza del 23 febbraio 2026 il Collegio, all’esito della camera diconsiglio, ha assunto la seguente decisione riservandosi termine per ildeposito della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 1, commi 26-31 della l. n. 335 del 1995, 18, commi 1 e 2 del d.l. n. 98 del 2011, conv.con modif. con l. 11 del 2011 e 44, comma 2 del d.l. n. 269 del 2003,conv. con modif. con l. n. 326 del 2003. Osserva in particolare come laPresenza fosse obbligata a iscriversi alla Gestione separata in qualità diprofessionista, iscritta all’albo degli avvocati, ma non alla cassa Forenseed avendo svolto, per l’anno 2011, attività professionale autonoma. Rilevacome l’accertato conseguimento per il predetto anno di un redditoinferiore a 5.000,00 euro non sia sufficiente ad escludere l’obbligo diiscrizione, atteso che andava verificato se lo stesso non potesse sussisterecomunque ex art. 2, comma 26 del d.l. n. 335 del 1995 per effettodell’esercizio, in modo abituale, di un’attività di reddito di lavoro autonomoai sensi dell’art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.2. Il ricorso è inammissibile.3. Deve preliminarmente rilevarsi come questo Corte ha reiteratamenteaffermato il principio, cui anche in questa sede deve essere assicuratacontinuità, costituendo diritto vivente, secondo il quale «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attivitàlibero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondola disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzioneNumero registro generale 1960/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 8711/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di caratteresolidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuticomunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù delprincipio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionalela disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995,secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusionedi detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. n.30344 del 2017 e successive conformi; v. relativamente all’attivitàprofessionale di avvocato [OSCURATO:PERSONA]. n. 32167 del 2018 nonché, più di recente,Cass. n. 24047 del 2022).4. La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 104 del 2022, ha dichiarato,per quanto qui rileva, non fondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma delsistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretatodall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, secondo l'esegesi di questaCorte.5. Il giudice delle leggi, alle cui esaustive argomentazioni, in questa sede,integralmente si rinvia, ha osservato che la norma censurata, risultantedalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in unacoerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressivaeliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di coperturaassicurativa.6. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza eillogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, nel rivolgersialle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme diassicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistemastesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello StatoNumero registro generale 1960/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 8711/2026Data pubblicazione 08/04/2026di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurativeobbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art.38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro alquarto comma (che assegna tale missione a «organi ed istituti predispostio integrati dallo Stato»).7. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentarericonosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali,laddove queste prevedano - così come faceva, in particolare, la Cassa diprevidenza forense prima della riforma del 2012 - un perimetrodell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Ilrapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestioneseparata si pone, infatti, in termini non già di alternatività, bensì dicomplementarità.8. Ciò premesso, la ragione della qui dichiarata inammissibilità scaturiscedalla constatazione che la censura svolta dall’Istituto ricorrente con ilmotivo in disamina, non esaurisce la totalità delle rationes decidendi chesorreggono la decisione impugnata in parte qua.9. La sentenza emessa dalla Corte di appello risulta fondata su di unduplice ordine di argomentazioni, le quali afferiscono tanto al meritodell’obbligo di iscrizione della controricorrente alla gestione separata,quanto al diverso profilo, si ripete non oggetto di censura ad operadell’Istituto ricorrente, dell’intervenuta prescrizione del diritto ad ottenereil versamento dei contributi omessi. Il giudice di appello, infatti, non si èlimitato ad affermare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dellaPresenza ma ha evidenziato, con una ampia e precisa ricostruzione deldettato normativo applicabile, il regime del termine quinquennale diprescrizione e l’individuazione della data di decorrenza del medesimo,concludendo per la non tempestività dell’atto interruttivo della prescrizioneadottato dall’Inps.Numero registro generale 1960/2021Numero sezionale 912/2026Numero di raccolta generale 8711/2026Data pubblicazione 08/04/202610. Orbene, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare,è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda ladecisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovverosia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso ilsingolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza ( v. Cass.,Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n.27015, n. 24076).10. Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Cortesovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n.21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass.,Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato ilgiudicato in ordine alla ratio decidendí non censurata (v. Cass.,13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011,n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 540,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre 15% per spese generali ed accessori come per legge, in favore dellacontroricorrente.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.Il Presidente