CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 23845/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/01/2026 del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 13 gennaio 2026, pronunciandosi in sede di udienza dicomparizione predibattimentale ex art. 554-bis cod. proc. pen., il Tribunale diCatania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FrancescaD’Amico in ordine al reato di furto di energia elettrica, aggravato dall’essere statocommesso il fatto con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio,perché, esclusa la contestata aggravante del fatto commesso su cose destinate apubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale nonpoteva essere iniziata per difetto di querela.2. Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l’inosservanza dell’art.art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Secondo il ricorrente l’energia elettricarientrerebbe nel novero delle cose destinate a pubblico servizio, sì da integrarepienamente l’aggravante contestata, che rende il reato procedibile di ufficio.3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cataniava qualificato come appello.La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa, in esitoall'udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc.pen., che prevede che «se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553,sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non dovevaessere iniziata o non deve essere proseguita […] il giudice pronuncia sentenza dinon luogo a procedere».L’art. 554-quater cod. proc. pen. prevede, dal canto suo, che sulla sentenzadi non luogo a procedere di cui a art. 554-ter cod. proc. pen., la parte pubblicapuò proporre appello, fatta eccezione per i reati puniti con la sola pena pecuniariao con pena alternativa (le cui sentenze, pertanto, saranno solo ricorribili percassazione e per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).Questa Corte si è già espressa al riguardo, affermando che la sentenza dinon luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienzadi comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste e rilevando che, in caso di erronea proposizione di ricorso immediato percassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello (Sez. 5, n. 6068del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 - 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essereriqualificata come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciuto allaCorte dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessialla Corte di appello di Catania perché proceda al relativo giudizio. P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appellodi Catania per il giudizio di appello.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]