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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:F:2007:204
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 Causa F‑67/05

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per l’anno 2003 – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° aprile ‑ 31 dicembre 2003, l’annullamento della decisione 15 aprile 2005, recante rigetto del suo reclamo diretto contro il rapporto di evoluzione della carriera 2003, nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di EUR 90 000 in risarcimento del preteso danno morale da lui subito.

Decisione: Il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente, redatto per il periodo 1° aprile ‑ 31 dicembre 2003, è annullato.

Per il resto, il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera (Statuto dei funzionari, art. 43) L’art. 43 dello Statuto e l’art. 1, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione attribuisca un giudizio di merito ad un funzionario che non sia stato incaricato di svolgere alcuna funzione.

Se l’attribuzione di un giudizio diretto a valutare le realizzazioni e prestazioni individuali in relazione ai risultati da raggiungere è un obbligo nel caso in cui al funzionario siano assegnate determinate mansioni, non si procede a tale attribuzione qualora all’interessato non sia stata affidata alcuna mansione che possa formare oggetto di valutazione.

Di conseguenza, qualora al funzionario valutato, benché in servizio, non sia stata affidata nel periodo di riferimento alcuna mansione che possa formare oggetto di valutazione, occorre annullare il rapporto di evoluzione della carriera.

Tale annullamento implica che l’amministrazione dovrà ricercare ogni mezzo adeguato tale da ovviare alla mancanza di giudizio di merito, attribuendo un certo numero di punti appropriato. (v. punti 30, 31, 33 e 34)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 Causa F‑67/05 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per l’anno 2003 – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° aprile ‑ 31 dicembre 2003, l’annullamento della decisione 15 aprile 2005, recante rigetto del suo reclamo diretto contro il rapporto di evoluzione della carriera 2003, nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di EUR 90 000 in risarcimento del preteso danno morale da lui subito. Decisione: Il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente, redatto per il periodo 1° aprile ‑ 31 dicembre 2003, è annullato. Per il resto, il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera (Statuto dei funzionari, art. 43) L’art. 43 dello Statuto e l’art. 1, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione attribuisca un giudizio di merito ad un funzionario che non sia stato incaricato di svolgere alcuna funzione. Se l’attribuzione di un giudizio diretto a valutare le realizzazioni e prestazioni individuali in relazione ai risultati da raggiungere è un obbligo nel caso in cui al funzionario siano assegnate determinate mansioni, non si procede a tale attribuzione qualora all’interessato non sia stata affidata alcuna mansione che possa formare oggetto di valutazione. Di conseguenza, qualora al funzionario valutato, benché in servizio, non sia stata affidata nel periodo di riferimento alcuna mansione che possa formare oggetto di valutazione, occorre annullare il rapporto di evoluzione della carriera. Tale annullamento implica che l’amministrazione dovrà ricercare ogni mezzo adeguato tale da ovviare alla mancanza di giudizio di merito, attribuendo un certo numero di punti appropriato. (v. punti 30, 31, 33 e 34)
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