CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2019
Cassazione n. 31137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente OR' 45. 13 ItaiSt~ sul ricorso iscritto al n. 29666/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino, 12, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente -- contro Compagnie Generale de Location et D'Equipements sa, elettivamente 12Azni. V caLe. CAST12.0 POnd.2.=. A 2 a t-t . st.E.h7ri domiciliata in 151:12331mt=cti:12c=21szgzal presso lo studio degli avvocat9~- [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentai*, e difendesse.;- controricorrente - nonché contro CRIF spa, elettivamente domiciliata in Roma, via Settembrini 28, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall' [OSCURATO:PERSONA]. . Cot212.12..i cx::.(z.aC.^112- - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 943/ 2019, depositata il 1.3.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.6.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-La società Victoria srl è stata segnalata alla [OSCURATO:PERSONA] per un asserito inadempimento di alcuni contratti di finanziamento da parte, dapprima della società CGMER Italia, poi dalla società CGL Italia, ed infine dalla società "Compagnie générale de location et de equipements", d'ora in poi CGL sa. In pratica, la Victoria srl aveva intrattenuto rapporti di finanziamento con la società CGMER Italia, la quale aveva poi ceduto un ramo d'azienda alla CGL Italia che poi era diventata CGL sa: questi finanziamenti servivano a sostenere l'attività della Victoria SRL nella compravendita di auto nuove ed usate. Le società creditrici, tuttavia, poiché , secondo loro, la Victoria non avrebbe restituito alcune delle rate previste, e dunque era soggetto da ritenersi, dal punto di vista creditizio, inaffidabile, l'hanno segnalata alla Centrale dei Rischi. 2.-[OSCURATO:PERSONA] srl ha convenuto dunque in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], quale società per l'appunto succeduta alle precedenti, nonché la stessa [OSCURATO:PERSONA] (CRIF spa), ed ha chiesto che si accertasse la illegittimità della iscrizione nel registro dei debitori inaffidabili, nonché che i due convenuti venissero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale illegittima comunicazione: danni che erano da ravvisarsi nella contrazione del credito concesso alla Victoria da parte di altri soggetti finanziatori. 3.-Nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Milano si sono costituite entrambe le convenute, ed hanno chiesto il rigetto della domanda: quel giudizio è stato introdotto con il rito del lavoro, per cui è stato disposto poi il mutamento del rito affinché la causa proseguisse con il rito ordinario ed, all'esito, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda condannando altresì la Victoria srl alle spese di giudizio. Ne è seguito appello nel quale la ricorrente ha impugnato la decisione di primo grado, sia nel merito che per quanto attiene alla pronuncia sulle spese, ed il giudice di secondo grado ha parzialmente accolto i motivi relativi a quest'ultima censura, ma ha confermato nel merito la decisione di primo grado di rigettare la domanda. La Corte d'appello di Milano in particolare ha rilevato che, seppure era vero che almeno una delle segnalazioni era illegittima, per come ammesso dalla stessa CGL sa, e seppure era vero che si potessero avere dubbi sulla legittimità delle altre segnalazioni, v'era tuttavia il dato di fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dopo neanche due mesi sospeso l'iscrizione, o comunque l'aveva resa non visibile al pubblico, per poi, dopo qualche altro mese ancora, cancellarla del tutto; che pertanto non vi era alcuna prova che in questo breve lasso di tempo, qualcuno dei finanziatori della Victoria srl aveva potuto avere accesso al registro e dunque venire a conoscenza della segnalazione. Osserva dunque la Corte d'appello che correttamente il giudice di primo grado aveva deciso la causa sulla ragione più liquida, vale a dire sulla mancata prova del danno, anziché affrontare la questione della effettiva illegittimità della segnalazione, che doveva ritenersi assorbita. 4.-Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Victoria SRL con sei motivi di censura, e successiva memoria, di cui chiede il rigetto la CGL sa. Considerato che 5.-Come si è detto, la ratio della decisione impugnata sta nel fatto che, a prescindere dalla illegittimità delle segnalazioni, non era stata fornita alcuna prova certa del danno subìto e lamentato dalla ricorrente, la quale aveva, sì, offerto delle prove nel giudizio di primo grado, ma poi non ne aveva reiterato la richiesta con la conclusionale, con ciò dimostrando di avervi rinunciato.Inoltre, secondo la Corte di Appello, tale prova avrebbe dovuto avere ad oggetto la circostanza che i creditori della Victoria o i suoi finanziatori avevano avuto conoscenza della segnalazione mediante accesso diretto al sito, prova che però era mancata. 5.1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 348 bis del codice di procedura civile, in relazione agli articoli 91,92, 112 dello stesso codice. La tesi è la seguente. La società appellata, ossia la [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto che l'appello di Victoria SRL venisse dichiarato in limine inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis cpc. La Corte di Appello non ha emesso alcuna pronuncia su tale richiesta di inammissibilità e conseguentemente non ha neanche pronunciato sulle spese relative alla infondatezza di tale eccezione. L'argomento è basato sul fatto che la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione sulle spese fatta da Victoria SRL, che si doleva del fatto che non era stata tenuta in primo grado in considerazione la soccombenza da parte delle convenute sulla eccezione di giurisdizione: la Victoria srl assume, in sostanza, una analogia tra la soccombenza sulla eccezione di giurisdizione e la soccombenza sulla questione della inammissibilità in limine del ricorso, con la conseguenza che anche tale soccombenza avrebbe dovuto incidere sul regime finale delle spese, come quella sulla giurisdizione. Il motivo è infondato. In realtà la Corte d'appello ha implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilità avendo deciso nel merito la causa, e dunque avendo ritenuto infondata la tesi degli appellati secondo cui l'appello andava dichiarato inammissibile in limine, senza bisogno di scendere nel merito. Ma l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità ovviamente non incide sulle spese, nel senso che non determina soccombenza su una delle domande, posto che si tratta di decisione assorbita da quella di merito rispetto alla quale la Corte d'appello ha ritenuto invece vincitori i convenuti ed ha dunque regolato le spese di conseguenza.6.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 183 codice di procedura civile nonché degli articoli 427 e 189 del medesimo codice. La Corte d'appello ha ritenuto che il giudice di merito, nel disporre il mutamento del rito, non era tenuto a riaprire l'istruttoria poiché l'articolo 427 c.p.c. prevede che "le prove acquisite durante lo stato di rito speciale hanno l'efficacia consentita dalla norme ordinarie" e dunque il giudizio poteva essere deciso in base all'istruttoria già compiuta; a ciò va aggiunto che la ricorrente non aveva, dopo che le sue istanze istruttorie erano state rigettate, reiterato la domanda di ammissione dei mezzi di prova nel corso del giudizio, neanche con la conclusionale, con ciò dimostrando di aver rinunciato alla richiesta istruttoria. Questa ratio è contestata dalla ricorrente la quale fa presente di avere invece con la memoria conclusionale, per l'appunto, chiesto la revoca dell'ordinanza che rigettava le prove e la conseguente ammissione di esse. A pagina 10 del ricorso la ricorrente riproduce il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in udienza in cui tale richiesta è stata effettuata. Il motivo è fondato. Innanzitutto va ricordato che, se è vero che le istanze istruttorie, rigettate dal giudice e non riproposte si presumono rinunciate, è altresì vero che << tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione» (Cass. 33103/ 2021, Cass. 10767/ 2022). Risulta chiaramente che la ricorrente, come riportato a pagina 10 del ricorso, al momento della precisazione delle conclusioni, ha chiesto la revoca dell'ordinanza che rigettava le prove, ai fini della loro ammissione, e dunque non solo ha tenuto un comportamento processuale significativo della volontà di non rinunciare alla prova, ma ne ha altresì reiterato la richiesta di ammissione in modo esplicito.7.- Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 115 e 276 del codice di procedura civile, nonché 2727 e 2729 del codice civile. La Corte di appello ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado, quanto alla scelta di decidere la causa sulla ragione più liquida, poiché, a prescindere dalla illegittimità delle segnalazioni, non era affatto emersa la prova del danno subito. In particolare, secondo i giudici di merito, la ricorrente non aveva fornito prova dell'accesso che i suoi finanziatori avevano avuto alla [OSCURATO:PERSONA] e dunque del fatto che essi sapessero della esistenza della segnalazione. Secondo la Corte di appello la dimostrazione nel nesso di causalità tra la condotta del convenuto ed il danno subito dall'attore « richiede l'assolvimento di un onere probatorio specifico, certamente non superabile con il ricorso a generiche presunzioni», e la stessa Corte ritiene che questo onere probatorio specifico è assolto soltanto mediante la dimostrazione che i finanziatori della ricorrente, che hanno ristretto il credito a quest'ultima, hanno avuto effettivamente accesso alla piattaforma della centrale rischi, non potendosi altrimenti escludere che possono avere avuto conoscenza da altre e diverse fonti. La ricorrente contesta questa ratio sostenendo che, da un lato, non è necessaria la prova certa del nesso di causalità, ben potendo quest'ultimo affermarsi solo che risulti più probabile che no la sua sussistenza, e, per altro verso, che comunque la circostanza che la conoscenza della segnalazione potesse derivare aliunde, è circostanza impeditiva del diritto ed avrebbe dovuto essere dimostrata semmai dalla convenuta. Il motivo è fondato. In buona sostanza, la Corte d'appello sostiene che il nesso di causalità tra il danno lamentato dalla ricorrente, ossia la contrazione dei crediti a lei concessi, e la condotta delle convenute, ossia l'illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], non può essere provato per presunzioni, ma richiede una dimostrazione che la Corte pretende debba essere "specifica e diretta". Ora, a prescindere dal fatto che la stessa Corte di appello utilizza a sua volta presunzioni per escludere la prova del nesso di causalità, ed in particolare ricava l'assenza di nesso di causa tra il danno lamentato e la illegittima segnalazione dal fatto che l'iscrizione era stata quasi subito inibita al pubblico dalla centrale rischi, e dopo pochi mesi del tutto cancellata: elementi che sono indiziari del fatto che la segnalazione potesse non risultare ai finanziatori della ricorrente. Ora, a parte ciò, è di tutta evidenza che, non solo l'esistenza di una linea causale tra la condotta e l'evento può dimostrarsi per presunzioni, ma che non occorre nemmeno che il risultato di questa dimostrazione sia certo, ben potendo affermarsi con un grado di probabilità maggiore del suo opposto. Ammesso dunque che il nesso di causalità tra la condotta dei convenuti ed il danno subito dalla ricorrente può essere dimostrato per presunzioni, l'individuazione dei fatti noti da cui risalire al fatto ignoto, ossia l'individuazione degli indizi da cui ricavare che la restrizione dei finanziamenti è dovuta proprio alla segnalazione della [OSCURATO:PERSONA], come operata dalla Corte d'appello, è illegittima, ossia è in violazione delle regole legali sull'uso delle presunzioni. Innanzitutto, la circostanza che la segnalazione sia stata mantenuta per pochi mesi non è di per sé indicativa del fatto che nessuno ne sia venuto a conoscenza, ben potendo in quei mesi essersi verificato un accesso; e senza considerare che l'accesso è automatico ogni volta che un soggetto richiede di ottenere credito, ed è pacifico che la ricorrente lo aveva fatto per l'acquisto di alcune vetture, successivamente, per l'appunto, alla segnalazione. Dunque, erano agli atti alcuni indizi dai quali poteva indursi il nesso di causalità tra la segnalazione e la mancata concessione del credito, e vale a dire la circostanza che comunque per alcuni mesi la segnalazione era stata visibile e che tra questa segnalazione e la mancata concessione del finanziamento successivo era passato poco tempo. La Corte d'appello ritiene che però la dimostrazione del nesso di causalità avrebbe dovuto essere compiuta attraverso la prova che i soggetti che avevano negato il credito alla Victoria srl avevano effettivamente avuto accesso al sistema, e dunque avevano avuto conoscenza diretta della segnalazione. Il che, come si è detto, significa pretendere la prova diretta della conoscenza della segnalazione, che invece non è l'esclusivo criterio probatorio di quel fatto, ben potendo quest'ultimo essere provato per presunzioni, partendo dalla circostanza, nota, per la quale comunque per un certo periodo la segnalazione era visibile al pubblico, ed ai fruitori del sistema. Infine, altra prospettiva errata è di assumere l'ipotesi per la quale i soggetti che hanno negato credito alla ricorrente ben potrebbero avuto conoscenza attraverso altre fonti di quella segnalazione: da un lato, questo è fatto ignoto dal quale non si può dunque né escludere né ricavare altro fatto ignoto: non sappiamo se vi sia stata una conoscenza aliunde, e dunque non possiamo, sulla base di tale ipotesi, escluderne un'altra, ossia che i creditori abbiano avuto invece conoscenza diretta dalla centrale rischi. Per altro verso è fatto irrilevante, in quanto poco importa quale sia la fonte della conoscenza, essendo invece decisivo che creditori abbiano negato credito avendo saputo, comunque sia, della segnalazione in questione: se anche l'avessero conosciuta per altre fonti, ossia diverse dalla interrogazione del sistema informatico, ciò non toglierebbe comunque che a determinare i creditori nella restrizione del credito ossa essere stata proprio la segnalazione. 8.- I motivi quarto quinto e sesto possono ritenersi assorbiti nei termini seguenti. Essi mirano a contestare il giudizio basato sulla prova più liquida, in quanto lamentano omesso esame di tutte le circostanze, comprese quelle istruttorie, che deponevano a favore della illegittimità della iscrizione, e contestano alla Corte di aver trascurato per l'appunto i fatti che fondavano quella illegittimità. Tuttavia, i giudici di merito hanno ritenuto di prescindere dalla circostanza se la segnalazione fosse o meno legittima, salvo a riconoscere che almeno una lo era, essendo stato ammesso dalla convenuta, in quanto comunque non era provato il danno, e questo aspetto era assorbente rispetto ad ogni altro. Il giudizio in astratto è corretto poiché la mancanza di prova del danno consente da sola di rigettare la domanda di risarcimento, senza verificare la legittimità della condotta, salve tuttavia le esigenze di accertamento che dovessero risultare dalla rivalutazione del nesso di causalità sul danno nel giudizio di rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie secondo e terzo motivo, rigetta il primo, assorbiti quarto, qui