CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1959
Cassazione n. 40328/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo con il quale è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa quanto allo specifico motivo di appello con il quale era stata dedotta l'assenza dell'elemento soggettivo del reato è generico in quanto omette di confrontarsi con la argomentata valutazione della Corte di appello, che ha ricostruito la diretta imputabilità della condotta ascritta al ricorrente sulla base di plurimi elementi acquisiti in giudizio (documentali e testimoniali valorizzati a pag. 10 in correlazione con gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado esplicitamente richiamati a pag. 4 e seg.) sicché la censura si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01); che il secondo motivo di ricorso è totalmente generico nella sua formulazione, tra l'altro evocando un vizio non presente nell'ambito della disciplina di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. avendo la parte ricorrente fatto riferimento ad una motivazione "illogica" e non "manifestamente illogica", in mancanza di confronto con le chiare ed argomentate conclusioni sul punto della Corte di appello (pag. 9), limitandosi a reiterate le censure ampiamente disattese sul punto (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); rilevato che il terzo motivo di ricorso è formulato in modo del tutto aspecifico ed afferma in modo apodittico l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, senza allegare alcunché specificamente sul tema; atteso che la censura è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e senza dimostrare, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez.5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01); che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495-01; Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannad ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,