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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47472/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso cui si deduce la ritenuta continuazione tra le varie ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente e la mancata riqualificazione nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere dichiarato inammissibile in quanto è stata presentata regolare rinuncia da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, munito di procura speciale; rilevato, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende anche se a detta decisione si è pervenuti per rinuncia (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso cui si deduce la ritenuta continuazione tra le varie ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente e la mancata riqualificazione nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere dichiarato inammissibile in quanto è stata presentata regolare rinuncia da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, munito di procura speciale; rilevato, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende anche se a detta decisione si è pervenuti per rinuncia (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18
Sentenza Cassazione n. 47472/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris