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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 31245/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15146-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I I, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 8024/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ra [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo non dimostrato l'effettivo avverarsi del sinistro.

2. La Corte d'appello di Roma, adita dal soccombente, con sentenza 30 dicembre 2019 n. 8024 rigettò il gravame.

La Corte d'appello ritenne inattendibile l'unico testimone presente ai fatti, confuse le sue dichiarazioni, incoerente e contraddittoria la descrizione della dinamica contenuta nell'atto di citazione.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi.

Le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è improcedibile.

Nel fascicolo del ricorrente, infatti, non si rinviene né la copia autentica della sentenza impugnata; né la relata di notifica del ricorso; né la sottoscrizione autografa della attestazione di conformità all'originale degli atti che il ricorrente dichiara ottenuti da un originale digitale.

2. Sebbene il rilievo che precede sia assorbente, ritiene utile il collegio osservare, ad abundantiam, che in ogni caso i primi due motivi del ricorso, se si fossero potuti esaminare nel merito, sarebbero stati manifestamente inammissibili, in quanto con essi il ricorrente ha Ric. 2020 n. 15146 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -2- censurato la valutazione delle prove ed il giudizio di inattendibilità del testimone.

3. Analoga sorte avrebbe avuto il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente, formalmente prospettando il vizio di "omesso esame d'un fatto decisivo", sostiene che la Corte d'appello avrebbe ‘`completamente omesso di valutare la prova documentale costituita dal modello CAI sottoscritto da entrambe le parti".

Tale motivo sarebbe stato infatti infondato, dal momento che il modello CAI è stato preso in considerazione dalla Corte d'appello (pagina 3, terz'ultimo capoverso, della sentenza impugnata), per rilevare che esso in primo luogo era contrastante con le dichiarazioni rese dalla vittima, e in secondo luogo era sospetto il fatto che quest'ultima non avesse saputo riferire "circa le modalità di compilazione consegna del CAI".

Così giudicando la Corte d'appello implicitamente, ma inequivocabilmente, ha mostrato di ritenere che le contraddizioni da essa rilevate rendevano inattendibile il modello CAI, valutazione che rientrava certamente nei poteri del giudice di merito.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2020 n. 15146 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15146-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I I, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 8024/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ra [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo non dimostrato l'effettivo avverarsi del sinistro. 2. La Corte d'appello di Roma, adita dal soccombente, con sentenza 30 dicembre 2019 n. 8024 rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne inattendibile l'unico testimone presente ai fatti, confuse le sue dichiarazioni, incoerente e contraddittoria la descrizione della dinamica contenuta nell'atto di citazione. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi. Le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile. Nel fascicolo del ricorrente, infatti, non si rinviene né la copia autentica della sentenza impugnata; né la relata di notifica del ricorso; né la sottoscrizione autografa della attestazione di conformità all'originale degli atti che il ricorrente dichiara ottenuti da un originale digitale. 2. Sebbene il rilievo che precede sia assorbente, ritiene utile il collegio osservare, ad abundantiam, che in ogni caso i primi due motivi del ricorso, se si fossero potuti esaminare nel merito, sarebbero stati manifestamente inammissibili, in quanto con essi il ricorrente ha Ric. 2020 n. 15146 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- censurato la valutazione delle prove ed il giudizio di inattendibilità del testimone. 3. Analoga sorte avrebbe avuto il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente, formalmente prospettando il vizio di "omesso esame d'un fatto decisivo", sostiene che la Corte d'appello avrebbe ‘`completamente omesso di valutare la prova documentale costituita dal modello CAI sottoscritto da entrambe le parti". Tale motivo sarebbe stato infatti infondato, dal momento che il modello CAI è stato preso in considerazione dalla Corte d'appello (pagina 3, terz'ultimo capoverso, della sentenza impugnata), per rilevare che esso in primo luogo era contrastante con le dichiarazioni rese dalla vittima, e in secondo luogo era sospetto il fatto che quest'ultima non avesse saputo riferire "circa le modalità di compilazione consegna del CAI". Così giudicando la Corte d'appello implicitamente, ma inequivocabilmente, ha mostrato di ritenere che le contraddizioni da essa rilevate rendevano inattendibile il modello CAI, valutazione che rientrava certamente nei poteri del giudice di merito. 4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 15146 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di c
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