CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 28225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Q [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna, ex art. 442, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 56, 110, 624, 625 comma 1 nn. 2 e 5 cod. pen (tentativo di furto in concorso con altre due persone e con mezzo fraudolento di merce del valore di 444,82 euro all'interno del mobilificio Ikea) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e euro 216 di multa. 2. L' imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali ed in particolare dell'art. 23 bis D.I. 20 ottobre 2020 n. 137. Lamenta il ricorrente che la cancelleria della Corte di Appello aveva trasmesso le conclusioni del Procuratore Generale con pec dell'Il marzo 2021 oltre il termine fissato ex lege di dieci giorni prima dell'udienza del 17 marzo 2021 ed in tal modo aveva determinato una violazione del diritto di difesa, sicchè la Corte di appello avrebbe dovuto fissare una nuova udienza nel rispetto del predetto termine. Tale violazione aveva determinato - secondo il ricorrente- la nullità della sentenza impugnata. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto violazione della legge penale e mancanza manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità. La Corte di Appello, nel confermare il giudizio di primo grado, non avrebbe adeguatamente considerato le dichiarazioni dei correi, i quali avevano escluso che Zarcone fosse coinvolto nell'azione furtiva, e non avrebbe considerato che, nel momento in cui i presunti complici si erano recati verso la cassiera per chiedere l'emissione della fattura al posto dello scontrino fiscale, Zarcone si era trovato in bagno; al suo ritorno aveva trovato i carabinieri ed, ignaro di quanto accaduto, si era loro avvicinato. La Corte, inoltre, in maniera apodittica avrebbe sostenuto che Zarcone era coinvolto nell'azione furtiva, sul presupposto che sarebbe stato inverosimile che i correi non lo avessero reso partecipe delle loro intenzioni e che egli avesse presenziato senza rendersi conto di quanto stava accadendo, ed in maniera contraddittoria avrebbe sostenuto che Zarcone aveva fatto da schermo per mascherare l'attività illecita dei complici agli occhi della vigilante, quando invece la vigilante, proprio perché nessuna azione di schermo era stata posta in essere, era intervenuta ed aveva fatto passare i prodotti allo scanner.La Corte di appello, inoltre, non avrebbe tenuto conto che Zarcone era persona proveniente da una famiglia benestante ed aveva una regolare attività lavorativa, onde non avrebbe avuto alcuna ragione per commettere un furto di prodotti che non gli servivano e che avrebbe potuto tranquillamente comprare. 2.3 Con il terzo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.. La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione dei limiti edittali del reato, senza tenere conto che il furto era contestato nella forma tentata. 2.4.Con il quarto motivo ha dedotto la erronea applicazione della legge penale e la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte nel confermare la pena: - non avrebbe considerato che il Tribunale aveva omesso di operare, sulla pena base individuata, la riduzione per il tentativo; - non avrebbe tenuto conto, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, che il danno materiale non si era verificato in quanto la merce non era uscita dalla sfera di disponibilità dell'avente diritto ed il danno morale era stato risarcito con un assegno trattenuto ed accettato. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato in data 17 maggio 2022 conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo attiene alla trattazione del processo da parte della Corte di Appello di Milano in camera di consiglio con il rito cartolare ex art. 23 bis Dl 137/2020 ed è inammissibile. 2.1.Per quanto di interesse in questa sede in relazione alle censure mosse dal ricorrente, si ricorda che secondo tale ultima disposizione a decorrere dal 9 novembre 2020 per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire; il comma 4 dello stesso articolo prevede che la richiesta di discussione orale debba essere formulata per iscritto dal Pubblico Ministero e dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con trasmissione alla cancelleria della Corte attraverso i canali di comunicazione previsti dal comma 2 e che entro lo stesso termine perentorio e con le stesse modalità debba essere formulata dall'imputato, sempre a mezzo del difensore, anche la richiesta di partecipazione all'udienza; entro il decimo giorno precedente l'udienza il Pubblico Ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte che invia l'atto immediatamente ai difensori delle altre parti, i quali entro il quinto giorno antecedente l'udienza possono presentare le conclusioni con atto scritto. 2.2. Con riferimento al giudizio davanti la Corte di cassazione, si è ormai consolidato il principio secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale, di cui all'articolo 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere (cfr. Sez. 6„ n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694-02, e Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412-01). A fondamento di questo principio, si osserva che, nella disciplina di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, l'unico termine definito «perentorio» è quello che attiene alla richiesta di discussione orale, e che, perciò, una invalidità derivante dalla tardiva comunicazione della requisitoria del procuratore generale alle parti private è configurabile solo se queste ultime non abbiano ricevuto l'atto della parte pubblica in tempo utile per la formulazione delle loro conclusioni nel termine di cinque giorni prima dell'udienza. 2.3 Analoghe conclusioni devono essere raggiunte anche con riferimento al giudizio di appello, nella disciplina di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione al quale già si è affermato che non ricorre una violazione del diritto di difesa allorquando, in caso di non immediata trasmissione al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non sia specificato il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, quanto ad esempio alla necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (così zez. 2, n. 34914 del 07/09/2021; sez 3 n. 40562 del 5/10/2021 secondo cui "Non ricorre alcuna violazione del diritto di difesa, e, conseguentemente, alcuna invalidità dell'udienza o della sentenza di appello a causa del mancato rispetto del termine di dieci giorni per il deposito e la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, non essendo stato specificato il concreto pregiudizio derivato alla difesa da tale inosservanza). 2.4 Nella specie, la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano è stata comunicata alla difesa prima del giorno di consumazione del termine previsto per il deposito delle conclusioni di questa e il ricorrente non ha indicato quale sia stato il concreto pregiudizio subito per non aver potuto disporre di un termine più ampio. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Si deve premettere che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.2. Invero la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha richiamato il compendio probatorio già analizzato dal primo giudice ed in particolare le concordanti, dettagliate e precise deposizioni delle due testimoni, [OSCURATO:PERSONA] addetta alla vigilanza e [OSCURATO:PERSONA] cassiera e le immagini del filmato tratto dal sistema di videosorveglianza ove poteva apprezzarsi l'azione combinata dei tre soggetti, fra cui Zarcone: questi in particolare era stato ripreso nell'atto di imbustare e collocare nel carrello prodotti che fintamente venivano fatti passare nel lettore ottico della cassa self service e nell'atto di porsi in modo da impedire la visuale alla vigilante. Le modalità complessive dell'azione ed in particolare il fatto che il lettore ottico non emettesse il suono al passaggio dei prodotti rendevano evidente come anche Zarcone fosse coinvolto nella condotta di impossessamento. A rafforzare il compendio probatorio i giudici hanno rilevato anche che i due correi non potevano non aver reso partecipe Zarcone della loro azione, in quanto, in caso contrario, si sarebbero esposti a irragionevoli rischi collegati ad una sua possibile reazione laddove si fosse accorto della sottrazione della merce. 3.3. Si tratta di motivazione congrua, esente da profili di illogicità e coerente con le risultanze di cui viene dato ampio conto. Di contro la censura in punto affermazione di responsabilità dì Zarcone, oltre a riprodurre le medesime argomentazioni già esposte dinanzi ai giudici di merito e dagli stessi vagliate e correttamente disattese, più che volta a denunciare vizi riconducibili al disposto di cui all'art. 606 comma 1 lett e) cod. proc. pen., mira a sollecitare nuovamente una valutazione alternativa delle risultanze processuali non praticabile in questa sede. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile ai reati puniti con pena detentiva massima non superiore a cinque anni. Il successivo comma quarto della stesso articolo precisa che ai finì della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Il delitto di furto tentato pluriaggravato ( artt. 56, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.) è punito con pena edittale massima di anni 6 e giorni 20 di reclusione e non rientra, dunque, nell'ambito di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La decisione della Corte di Appello che ha rigettato la richiesta di assoluzione per particolare tenuità dell'offesa è, pertanto, corretta. 5. Infine manifestamente infondato è il motivo inerente la determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva calcolato una pena base, già ridotta per il tentativo, di anni 1 mesi 6 di reclusione e euro 216 di multa, ridotta per il rito alla pena di finale anni 1 di reclusione e euro 144 multa ed aveva motivato la determinazione della pena alla luce della gravità del fatto (ed in particolare delle modalità decettive dell'azione), dell'intensità del dolo desumibile dalla pervicacia nel persistere nell'azione nonostante l'intervento di ben due dipendenti del negozio, dell'entità del danno non modesta, della capacità a delinquere desumibile dai precedenti anche se non specifici e dal comportamento processuale non collaborativo. Inoltre il primo giudice aveva ritenuto non significativa l'offerta risarcitoria di soli 100 euro, rifiutata anche dalla persona offesa. La Corte di appello ha condiviso tali valutazioni e ha ribadito che la recidiva contestata e la pervicacia dell'imputato nell'affermare la sua estraneità al reato, in assenza di elementi da valorizzare, erano ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della Corte è congrua e esente da profili di illegittimità. Da un lato non risponde al vero che non è stata operata la riduzione per il tentativo, giacchè il primo giudice ha espressamente indicato di avere individuato la pena base già ridotta per il tentativo, e, dall'altro, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato negato sulla base di argomenti non manifestamente illogici. D'altronde, il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità di dette circostanze esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle