Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2020

Cassazione n. 34839/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21097-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rap- presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI- [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 08/07/2021, dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Inammissibilità del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione: l'unico motivo si risolve in una cen- sura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valuta- zione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, né la pretesa inter- versione del possesso), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez.

Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impug- nata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, control- larne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risul- tanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez.

Un., n. 5802 del 1998)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - la memoria depositata dal difensore del ricorrente non of- fre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento, in favore della parte controricorrente, del- le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21097-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rap- presentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI- [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 08/07/2021, dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Inammissibilità del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione: l'unico motivo si risolve in una cen- sura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valuta- zione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem, né la pretesa inter- versione del possesso), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impug- nata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, control- larne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risul- tanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - la memoria depositata dal difensore del ricorrente non of- fre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento, in favore della parte controricorrente, del- le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sez
Sentenza Cassazione n. 34839/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris