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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 27322/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27269-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCO [OSCURATO:PERSONA] azienda – Licenziamento collettivo R.G.N. 27269/2020 Cron.

Rep.

Ud. 14/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1916/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 3851/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Napoli con la pronuncia n. 5643/2017, ha respinto la domanda proposta, con ricorsi separati e successivamente riuniti, dai lavoratori in epigrafe indicati (impiegati alle dipendenze della Travel and [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di addetti alla biglietteria della [OSCURATO:SOCIETA] sita nel molo Beverello di Napoli fino al 4.2.2016, data in cui erano stati licenziati a seguito di procedura ex lege n. 223/91) volta a: a) accertare un trasferimento d’azienda tra la Travel and [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto in data 30.12.2015 con subentro di quest’ultima nello svolgimento del servizio presso gli stessi locali e con le medesime attrezzature; b) dichiarare la nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla Travel and [OSCURATO:SOCIETA] ed ordinare alla [OSCURATO:SOCIETA] di riammettere i ricorrenti nel posto di lavoro, condannando le società al pagamento in solido delle retribuzioni medio tempore dal licenziamento fino all’effettiva costituzione del rapporto da quantificare sulla base della retribuzione contrattualmente dovuta; c) in via subordinata, ad accertare l’inefficacia dei licenziamenti per violazione degli artt. 4, 24, 8 l. 223/91 intimati dalla Travel and [OSCURATO:SOCIETA] nonché ad ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento danni nella misura di24 mensilità.

2. La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 1916/2020, in riforma della decisione di prime cure, ha accertato la sussistenza in capo ai lavoratori del diritto alla prosecuzione del rapporto ai sensi dell’art. 2112 cc alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] a far data dal 30.12.2015 e, per l’effetto, ha ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA] di riammettere i dipendenti nel posto di lavoro precedentemente occupato con condanna al pagamento delle retribuzioni, oltre accessori, con le decorrenze indicate in dispositivo. 3.I giudici di seconde cure, rilevando che nel giudizio di primo grado i lavoratori avevano fornito prova della cessione d’azienda, intesa come entità economica organizzata in maniera stabile e che tale entità, in occasione del trasferimento, non aveva perso la sua identità, ma che anzi, a seguito dell’acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] degli arredi e delle attrezzature, la biglietteria aveva svolto il servizio senza alcuna soluzione di continuità, hanno evidenziato come il Tribunale fosse incorso in errore nel ritenere che ai fini dell’accertamento di un trasferimento d’azienda era necessario che i beni ceduti non fossero di trascurabile valore economico, in quanto ai fini della sussistenza o meno della cessione ciò che rilevava era l’idoneità dei beni e degli strumenti ceduti ai fini della continuazione dell’esercizio d’impresa; hanno, poi precisato che l’accertato trasferimento di azienda, con le conseguenze in termini di diritto alla prosecuzione del rapporto e al riconoscimento delle retribuzioni dalle singole messe in mora, non travolgeva il licenziamento intimato dalla Travel and [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al quale si era formato un giudicato interno per mancata impugnazione del capo della pronuncia di primo grado.

4. Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori.

Anche la società Travel and [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso aderendo alle richieste del ricorso principale.

5. Il giudizio, fissato originariamente per la trattazione in pubblica udienza per il 21.12.2022, è stato poi rinviato all’odierna udienza per l’impossibilità sopravvenuta, in quella data, del consigliere relatore.

6. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, in data 6.12.2022, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso: conclusioni, poi, reiterate all’odierna udienza.

7. Le due società hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. in relazione all’art. 113 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per avere la Conte territoriale omesso di considerare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata riconosciuta la legittimità della procedura di licenziamento intimato dalla Travel and [OSCURATO:SOCIETA]., il quale rendeva inapplicabili le disposizioni dell’art. 2112 c.c. per effetto della mancata vigenza dei rapporti di lavoro al momento del trasferimento.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per avere la Conte territoriale ritenuto provata l’autonomia funzionale del servizio di biglietteria, non tenendo conto, invece, della scarsa entità dei beni oggetto di cessione e dell’incapacità già al momento dello scorporo da parte della cedente, della biglietteria a provvedere allo scopo produttivo affidatole.

4. Il primo motivo non è fondato.

5. In punto di diritto è corretto quanto afferma la ricorrente circa la necessità, ai fini della operatività della fattispecie di cui all’art. 2112 cc, della vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento di azienda, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 2560 cc. (Cass. n. 4598/2015; Cass. n. 2747/2016).

6. Nella fattispecie in esame, però, in punto di fatto la situazione prospettata dalla società ricorrente non è ravvisabile perché, in data 30.12.2015, la [OSCURATO:SOCIETA], dopo avere acquistato arredi e attrezzature dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, alla riconsegna della biglietteria aveva cominciato a svolgere il servizio con i propri dipendenti subentrando nei medesimi locali, mentre lo stesso giorno i lavoratori, odierni controricorrenti, erano stati collocati in ferie o in permesso fino alla conclusione della procedura di licenziamento collettivo.

7. Allorquando vi è stato il subentro della [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, i lavoratori erano ancora in forza alla cedente.

8. E’ opportuno sottolineare che la cessione dei contratti di lavoro, nell’ipotesi di accertato trasferimento di azienda ex art.2112 cc, avviene automaticamente, ope legis (Cass. n. 9750/2019, in motivazione) e che, di conseguenza, il licenziamento intimato da soggetto che non rivestiva la qualità di datrice di lavoro è totalmente privo di effetti (Cass. n. 8621/2001) per cui il passaggio in giudicato della statuizione che aveva riconosciuto la legittimità dei licenziamenti intimati successivamente al 30.12.2015 dalla cedente Travel and [OSCURATO:SOCIETA] diventa irrilevante relativamente alla posizione dei dipendenti, trattandosi di recessi connessi con il trasferimento di azienda e non fondati su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente autonomamente considerata (Cass. n. 11410/2018).

9. Il secondo motivo è inammissibile perché, al di là delle denunciate violazioni di legge, si censura l’accertamento della Corte territoriale circa la trascurabile entità delle attrezzature, oggetto di acquisizione, ai fini di ritenere avvenuto (o non) un trasferimento di azienda.

10. Al riguardo, va ribadito che, in tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, ma anche di ogni qualsiasi altro requisito, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 7364/2021).

11. Nel caso in esame, non è ravvisabile alcun vizio di sussunzione né un omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte distrettuale sottolineato, da un lato, che il passaggio di beni, avvenuto tra [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl non era di trascurabile entità avendo riguardo non al valore economico degli stessi ma alla loro idoneità allo svolgimento dell’esercizio dell’impresa e, dall’altro, che, conformemente alla giurisprudenza euro-unitaria e di legittimità, pure in caso di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui un imprenditore subentri ad un altro enel contempo ne acquisisca l’azienda, la fattispecie è disciplinata dall’art. 2112 cod. civ. (Cass. n. 24972/2016) anche nell’ipotesi in cui il servizio torni in gestione diretta all’imprenditore committente (Corte Giustizia UE sez.

II 9.9.2015, [OSCURATO:PERSONA] da Silva e Brito).

12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

13. Al rigetto segue la condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spanonché della Travel and [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (che ha in sostanza aderito al ricorso principale), ai sensi dell’art. 97 co. 1 cpc avendo un interesse comune, al pagamento in solido delle spese del presente giudizio, in favore dei controricorrenti lavoratori: spese che si liquidano come da dispositivo.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la [OSCURATO:SOCIETA] e la Travel and [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti lavoratori, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27269-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCO [OSCURATO:PERSONA] azienda – Licenziamento collettivo R.G.N. 27269/2020 Cron. Rep. Ud. 14/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1916/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 3851/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Napoli con la pronuncia n. 5643/2017, ha respinto la domanda proposta, con ricorsi separati e successivamente riuniti, dai lavoratori in epigrafe indicati (impiegati alle dipendenze della Travel and [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di addetti alla biglietteria della [OSCURATO:SOCIETA] sita nel molo Beverello di Napoli fino al 4.2.2016, data in cui erano stati licenziati a seguito di procedura ex lege n. 223/91) volta a: a) accertare un trasferimento d’azienda tra la Travel and [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto in data 30.12.2015 con subentro di quest’ultima nello svolgimento del servizio presso gli stessi locali e con le medesime attrezzature; b) dichiarare la nullità e/o inefficacia dei licenziamenti intimati dalla Travel and [OSCURATO:SOCIETA] ed ordinare alla [OSCURATO:SOCIETA] di riammettere i ricorrenti nel posto di lavoro, condannando le società al pagamento in solido delle retribuzioni medio tempore dal licenziamento fino all’effettiva costituzione del rapporto da quantificare sulla base della retribuzione contrattualmente dovuta; c) in via subordinata, ad accertare l’inefficacia dei licenziamenti per violazione degli artt. 4, 24, 8 l. 223/91 intimati dalla Travel and [OSCURATO:SOCIETA] nonché ad ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento danni nella misura di24 mensilità. 2. La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 1916/2020, in riforma della decisione di prime cure, ha accertato la sussistenza in capo ai lavoratori del diritto alla prosecuzione del rapporto ai sensi dell’art. 2112 cc alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] a far data dal 30.12.2015 e, per l’effetto, ha ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA] di riammettere i dipendenti nel posto di lavoro precedentemente occupato con condanna al pagamento delle retribuzioni, oltre accessori, con le decorrenze indicate in dispositivo. 3.I giudici di seconde cure, rilevando che nel giudizio di primo grado i lavoratori avevano fornito prova della cessione d’azienda, intesa come entità economica organizzata in maniera stabile e che tale entità, in occasione del trasferimento, non aveva perso la sua identità, ma che anzi, a seguito dell’acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] degli arredi e delle attrezzature, la biglietteria aveva svolto il servizio senza alcuna soluzione di continuità, hanno evidenziato come il Tribunale fosse incorso in errore nel ritenere che ai fini dell’accertamento di un trasferimento d’azienda era necessario che i beni ceduti non fossero di trascurabile valore economico, in quanto ai fini della sussistenza o meno della cessione ciò che rilevava era l’idoneità dei beni e degli strumenti ceduti ai fini della continuazione dell’esercizio d’impresa; hanno, poi precisato che l’accertato trasferimento di azienda, con le conseguenze in termini di diritto alla prosecuzione del rapporto e al riconoscimento delle retribuzioni dalle singole messe in mora, non travolgeva il licenziamento intimato dalla Travel and [OSCURATO:SOCIETA] in relazione al quale si era formato un giudicato interno per mancata impugnazione del capo della pronuncia di primo grado. 4. Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori. Anche la società Travel and [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso aderendo alle richieste del ricorso principale. 5. Il giudizio, fissato originariamente per la trattazione in pubblica udienza per il 21.12.2022, è stato poi rinviato all’odierna udienza per l’impossibilità sopravvenuta, in quella data, del consigliere relatore. 6. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, in data 6.12.2022, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso: conclusioni, poi, reiterate all’odierna udienza. 7. Le due società hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. in relazione all’art. 113 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per avere la Conte territoriale omesso di considerare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata riconosciuta la legittimità della procedura di licenziamento intimato dalla Travel and [OSCURATO:SOCIETA]., il quale rendeva inapplicabili le disposizioni dell’art. 2112 c.c. per effetto della mancata vigenza dei rapporti di lavoro al momento del trasferimento. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per avere la Conte territoriale ritenuto provata l’autonomia funzionale del servizio di biglietteria, non tenendo conto, invece, della scarsa entità dei beni oggetto di cessione e dell’incapacità già al momento dello scorporo da parte della cedente, della biglietteria a provvedere allo scopo produttivo affidatole. 4. Il primo motivo non è fondato. 5. In punto di diritto è corretto quanto afferma la ricorrente circa la necessità, ai fini della operatività della fattispecie di cui all’art. 2112 cc, della vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento di azienda, salva in ogni caso l’applicabilità dell’art. 2560 cc. (Cass. n. 4598/2015; Cass. n. 2747/2016). 6. Nella fattispecie in esame, però, in punto di fatto la situazione prospettata dalla società ricorrente non è ravvisabile perché, in data 30.12.2015, la [OSCURATO:SOCIETA], dopo avere acquistato arredi e attrezzature dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, alla riconsegna della biglietteria aveva cominciato a svolgere il servizio con i propri dipendenti subentrando nei medesimi locali, mentre lo stesso giorno i lavoratori, odierni controricorrenti, erano stati collocati in ferie o in permesso fino alla conclusione della procedura di licenziamento collettivo. 7. Allorquando vi è stato il subentro della [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, i lavoratori erano ancora in forza alla cedente. 8. E’ opportuno sottolineare che la cessione dei contratti di lavoro, nell’ipotesi di accertato trasferimento di azienda ex art.2112 cc, avviene automaticamente, ope legis (Cass. n. 9750/2019, in motivazione) e che, di conseguenza, il licenziamento intimato da soggetto che non rivestiva la qualità di datrice di lavoro è totalmente privo di effetti (Cass. n. 8621/2001) per cui il passaggio in giudicato della statuizione che aveva riconosciuto la legittimità dei licenziamenti intimati successivamente al 30.12.2015 dalla cedente Travel and [OSCURATO:SOCIETA] diventa irrilevante relativamente alla posizione dei dipendenti, trattandosi di recessi connessi con il trasferimento di azienda e non fondati su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente autonomamente considerata (Cass. n. 11410/2018). 9. Il secondo motivo è inammissibile perché, al di là delle denunciate violazioni di legge, si censura l’accertamento della Corte territoriale circa la trascurabile entità delle attrezzature, oggetto di acquisizione, ai fini di ritenere avvenuto (o non) un trasferimento di azienda. 10. Al riguardo, va ribadito che, in tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, ma anche di ogni qualsiasi altro requisito, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 7364/2021). 11. Nel caso in esame, non è ravvisabile alcun vizio di sussunzione né un omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte distrettuale sottolineato, da un lato, che il passaggio di beni, avvenuto tra [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl non era di trascurabile entità avendo riguardo non al valore economico degli stessi ma alla loro idoneità allo svolgimento dell’esercizio dell’impresa e, dall’altro, che, conformemente alla giurisprudenza euro-unitaria e di legittimità, pure in caso di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui un imprenditore subentri ad un altro enel contempo ne acquisisca l’azienda, la fattispecie è disciplinata dall’art. 2112 cod. civ. (Cass. n. 24972/2016) anche nell’ipotesi in cui il servizio torni in gestione diretta all’imprenditore committente (Corte Giustizia UE sez. II 9.9.2015, [OSCURATO:PERSONA] da Silva e Brito). 12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 13. Al rigetto segue la condanna della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spanonché della Travel and [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione (che ha in sostanza aderito al ricorso principale), ai sensi dell’art. 97 co. 1 cpc avendo un interesse comune, al pagamento in solido delle spese del presente giudizio, in favore dei controricorrenti lavoratori: spese che si liquidano come da dispositivo. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA] e la Travel and [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti lavoratori, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, dell'ulteriore importo a titolo
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