CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 35342/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16385/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 75, co. 2, d.l. 159/2011); Esaminati i motivi di ricorso, nonché le conclusioni del difensore in data 23 settembre 2025 con cui insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito che hanno evidenziato i persistenti comportamenti violenti e molesti posti in essere dal ricorrente nei confronti dei pubblici ufficiali (v. p. 4); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente la configurabilità del reato di cui all'art. 75, co. 2, d.l. 159/2011 risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. p. 4); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, altresì, generico, oltre che privo dì specificità in quanto la Corte si è già pronunciata adeguatamente sul punto nella parte in cui ha dato atto dell'abitualità della condotta e della gravità dell'offesa (v. p. 4); Rilevato che il quarto e quinto motivo di ricorso, concernenti la mancata disapplicazione della recidiva, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, risultano riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. p. 4 e 5); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis