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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21484/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 11, comma 2, d.l.gs. n. 159 del 2011.

Lamenta che la Corte di appello abbia considerato l'imputato, al momento della violazione delle prescrizioni, ancora sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nonostante il decreto che l'aveva applicata, adottato il 24 giugno 2008, era stato revocato ex tunc con provvedimento del 13 settembre 2016, a nulla rilevando l'aggravamento disposto con decreto del 10 marzo 2011.

Tale ultimo provvedimento non può, né protrarre gli effetti di una misura revocata né essere considerato come applicativo di una nuova misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato

2. Risulta dagli atti che, come rilevato dalla Corte di appello, investiste della medesima questione riproposta in questa sede, la revoca disposta con decreto del 13 settembre 2016 ha riguardato esclusivamente l'originaria misura di prevenzione applicata a Mazzeo con provvedimento del 24 giugno 2008.

Non risulta, invece, che la disposta revoca abbia inciso sul provvedimento di aggravamento del 10 marzo 2011, evidentemente fondato su diversi e più attuali elementi sintomatici della pericolosità sociale del prevenuto rispetto a quelli valutati tre anni prima.

Tale ultimo provvedimento, pertanto, ha continuato a rimanere efficace per due anni a partire dal 5 marzo 2014, data del verbale di sottoposizione agli obblighi, quindi anche oltre il giorno in cui è stato consumata la violazione per cui è processo, ossia il 9 settembre 2015.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 2 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 11, comma 2, d.l.gs. n. 159 del 2011. Lamenta che la Corte di appello abbia considerato l'imputato, al momento della violazione delle prescrizioni, ancora sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nonostante il decreto che l'aveva applicata, adottato il 24 giugno 2008, era stato revocato ex tunc con provvedimento del 13 settembre 2016, a nulla rilevando l'aggravamento disposto con decreto del 10 marzo 2011. Tale ultimo provvedimento non può, né protrarre gli effetti di una misura revocata né essere considerato come applicativo di una nuova misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato 2. Risulta dagli atti che, come rilevato dalla Corte di appello, investiste della medesima questione riproposta in questa sede, la revoca disposta con decreto del 13 settembre 2016 ha riguardato esclusivamente l'originaria misura di prevenzione applicata a Mazzeo con provvedimento del 24 giugno 2008. Non risulta, invece, che la disposta revoca abbia inciso sul provvedimento di aggravamento del 10 marzo 2011, evidentemente fondato su diversi e più attuali elementi sintomatici della pericolosità sociale del prevenuto rispetto a quelli valutati tre anni prima. Tale ultimo provvedimento, pertanto, ha continuato a rimanere efficace per due anni a partire dal 5 marzo 2014, data del verbale di sottoposizione agli obblighi, quindi anche oltre il giorno in cui è stato consumata la violazione per cui è processo, ossia il 9 settembre 2015. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 2 febbraio
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