CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18814/2025 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c . f . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 9676 del 13/4/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 / 2 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dei ricorrenti ; [OSCURATO:PERSONA] la controversia tra [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la Regione Campania traeva origine dall’escussione di una polizza fideiussoria; nel primo grado, il Tribunale accoglieva la pretesa creditoria ritenendo efficace una appendice del 30 settembre 2002, che aumentava l’importo garantito da € 122.866,00 a € 409.550,32 e prorogava la scadenza della polizza; la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2347/2022, confermava integralmente la decisione; avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e la predetta società proponevano ricorso per cassazione, sostenendo che l’appendice richiamata dai giudici di merito non era mai stata da loro sottoscritta; in base a quanto affermato dagli stessi ricorrenti, «il ricorso proposto si fondava sulla omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia exart 360 comma 1 n. 5 cpc in relazione alla inesistenza della seconda fideiussione che ha generato la persistenza della condanna inflitta nei due pregressi gradi di giudizio»; questa Corte, con l’ordinanza n. 9676 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni: «con un unico motivo di ricorso - Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in relazione alla inesistenza della seconda fideiussione- i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe omesso di pronunciare su un fatto storico, controverso e decisivo, costituito dalla circostanza che l’appendice di variazione della fideiussione -con la quale l’originario importo garantito per € 122.866,00 era stato aumentato ad € 409.550,32 - non sarebbe stato mai sottoscritto né dalla [OSCURATO:PERSONA] snc né da [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che la censura sconta una prima ragione di inammissibilità costituita dalla inidoneità del ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. avverso una pronuncia cd. “doppia conforme”, il motivo è inammissibile perché privo di autosufficienza e dunque redatto in contrasto con l’art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorrente infatti non individua dove il fatto, che si pretende controverso, sia stato introdotto nel giudizio di merito e con quale atto processuale sì da non porre questa Corte nella condizione di poter scrutinare la censura senza attingere elementi aliunde.»; [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. proponevano ricorso per revocazione ex artt. 391 bise 395, n. 4, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso; i ricorrenti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] con un unico articolato motivo i ricorrent i sostengono che la decisione di questa Corte è affetta da errore di fatto nella percezione degli atti, perché: «-) Sembra non si sia avveduta del documento n. 1) prodotto ritualmente unitamente al ricorso che conteneva la evidenza della mancata sottoscrizione della “appendice”della fideiussione oggetto esclusivo della lite pendente; -) analogamente dell’ingresso di tale rilievo in sede di gravame atteso che nella Sentenza della Corte di Appello di Napoli si deduce e motiva sulla esistenza di tale esteso vincolo contrattuale, di guisa che appare evidente che la censura sul punto sia stata oggetto di espressa domanda in sede di gravame; -) non ha dato rilievo motivazionale alla evidenza che dalla lettura della Sentenza di secondo grado, la censura sulla mancata sottoscrizione della cosiddetta appendice è stata oggetto di motivazione dalla Corte di secondo grado ed ha avuto espresso ingresso nella decisione per ben due volte, sia in riferimento al motivo di appello censurato dagli attuali impugnanti che vieppiù in via incidentale dalla Soc. [OSCURATO:PERSONA] spa senza dare rilievo alla evidenza documentale della assenza della sottoscrizione da parte dei garanti ora impugnanti; -) che la verifica di tale omissione documentale rappresenta quel fatto che se colto, avrebbe mutato le sorti della decisione assunta, senza alcuna ulteriore verifica se non la lettura congiunta dei due documenti prodotti al n. 1 e 2 del foliario.»; il motivo è inammissibile per plurime concorrenti ragioni. in primis, a dispetto dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., l’atto introduttivo di questo giudizio di revocazione non contiene una «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali»: infatti, per comprendere la vicenda processuale è stato necessario fare riferimento al controricorso e all’ordinanza, dato che la confusa e frastagliata illustrazione compiuta dai ricorrenti non permette di avere contezza delle istanze e difese svolte nei gradi di merito, delle decisioni assunte e delle doglianze fatte valere con l’appello; anche a voler superare il suesposto rilievo (di per sé assorbente), la censura è comunque inammissibile per difetto di decisività; difatti, in riferimento alla revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) -e vanno qui ribadite - le affermazioni secondo cui l ’ errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa; l’impugnata ordinanza n. 9676 del 13/4/2025 –la cui motivazione è sopra riportata – si fonda, evidentemente, su due distinte ed autonome rationes decidendia supporto della dichiarata inammissibilità del ricorso: 1) non è ammissibile, a norma dell’art. 360, quarto comma, c.p.c., la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. «quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata» (cosiddetta “doppia conforme”); 2) violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; l’impugnazione de qua attinge soltanto la seconda ratio e pretermette la prima, di per sé sufficiente a fondare la decisione; conseguentemente, l’errore dedotto è comunque privo di decisività. in conclusione, il ricorsoper revocazione va dichiarato inammissibile; consegue alla decisione la condanna dei ricorrent i, in solido tra loro a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentied al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo