CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 15093/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17088/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in pers. del l.r. p.t., domiciliato per legge in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.2612/2023 depositata il 15/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/