CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7866/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di furto, con assorbimento del reato di danneggiamento nella circostanza aggravante dell'uso di violenza sulle cose, escluse le aggravanti degli art. 61 n.2 e 625 n.2 e 7 cod.pen. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella dell'art. 62 n.6 cod. pen. equivalenti alle residue aggravanti contestate; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui 111 ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune ex art. 62 n.4 cod.pen. - è infondato e aspecifico perché basato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenl:ata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate - non è consentito in sede di legittimità in quanto aspecifico e manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore I