CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 29352/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11719/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Pietro,con egli elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -intimata - Oggetto: Diniego rimb. IRPEF 1990-1991-1992 24– 11719 - 20 22 – 10/10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 9428 / 17 /20 21 , pronunciata il 27 settembre2021 e depositata il 2 5 otto bre 20 21 , non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente, in data 18 .0 2 .20 0 9 , presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpef ed altro per il triennio 1990 - 1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza della contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; la contribuente , segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L'Ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Catania , che accoglievale ragioni della contribuente . Sul gravame dell’Amministrazione finanziaria, il collegio d’appello dichiarava l’estinzione del giudizio d’appello, compensando le spese di lite, in ragione del difetto d’interesse alla prosecuzione del giudizio manifestato dall’Ufficio nelle memorie illustrative. Avverso la statuizione di compensazione, insorge la parte contribuente affidandosi atre motivi di ricorso, mentre rimane intimato l’Ufficio. In prossimità dell’adunanza, la parte ricorrente ha altresì dimesso memoria ad illustrazione delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,parte ricorrente censura l’illegittima compensazione delle spese 24– 11719 - 20 22 – 10/10/2023 MMF operata dalla Commissione di seconde cure, in violazione della normativa richiamata. Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 4c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell ’art. 132 c.p.c. e dell’ art . 118 disp . att. c.p.c. nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 111 Cost., parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per aver ritenuto la questione “particolare” e, pertanto, aver compensato le spese di lite. Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 15 d . l gs. n. 546 del 19 92 e degli ar t t. 24 e 111 Costituzione, parte ricorrente censura la sentenza di seconde cure nella parte in cui non ha condannatola resistente alla refusione delle spese e dei compensi di lite del grado di appello, stante la insussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di lite. Il primo motivo ricorso è infondato. L'art. 44 del d.lgs. n. 546/92 al primo comma sancisce che il processo si estingue per rinuncia al ricorso, ed al secondo comma prevede che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. Il successivo art. 46 contempla l'ipotesi dell'estinzione del giudizio (in tutto o in parte), nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando al successivo terzo comma, che le spese del giudizio estinto a norma del comma primo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge (la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, con sentenza n. 274/2005, nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge). Laripartizione delle spese nel processo tributario, inoltre, al pari del giudizio in sede civile, segue il principio cardine della soccombenza, come sancito dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo 24– 11719 - 20 22 – 10/10/2023 MMF cui “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”. Nel caso di specie,in primo luogo, la contribuente, già vittoriosa in prime cure, risulta parte vincitrice anche in secondo grado, come deducibile in via indiretta dalla rinuncia al gravame formulata dall’Agenzia delle Entrate nelle memorie illustrative depositate. Tuttavia, l’articolo invocato non trova applicazione, perché la fattispecie è stata inquadrata dal giudice di merito non nella figura della rinuncia con accettazione della parte convenuta/resistente, ma nella diversa regola della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito di dichiarazione di rinuncia -non accettata- d a parte dell’appellante Amministrazione finanziaria. Imotivi secondo e terzo sono , per contro, fondati. Esclusa la piena accettazione della rinuncia formulata dall’Ufficio con contestuale compensazione delle spese di lite, i Giudici di seconde cure avrebbero potuto compensare le spese in ragione della “ obiettiva complessità della materia, per la quale l'atteggiamento dell'ufficio, potrebbe essere considerato c onforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese”(Cass. n. 7273 del 2016) . Secondo giurisprudenza di questa Corte, “le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la mera "complessità" e la "pluralità" delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni "gravi ed eccezionali", semmai parametri di cui tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa (ex multis Cass. n. 22598/2018). 24– 11719 - 20 22 – 10/10/2023 MMF Similmente, l'infondatezza di un motivo di censura, che non si ripercuote sull'esito della lite, non può essere addotta quale ragione che giustifichi la compensazione delle spese processuali (Cass., ord. del 24.02.2020, n. 4764).La questione sottesa al presente ricorso attiene al [OSCURATO:PERSONA] del dicembre 1990 e all’esperibilità della domanda di rimborso ex art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. La questione, ad oggi, risulta ricorrente presso la Suprema Corte di cassazione; si sono creati, difatti, consolidati filoni giurisprudenziali dimostrativi della frequente proposizione di cause simili alla presente, se non identiche. Va escluso, pertanto, anche la “particolarità” della materia che potrebbe giustificare la compensazione delle spese di lite. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni attinte dai motivi secondo e terzo. PQM La Corte accoglie il secondo e terzo motivo diricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sici