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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12889/2022

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] i3VV. [OSCURATO:PERSONA] AULETTA, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 gennaio 2020 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Matera, condannava alle pene ritenute di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in una rapina aggravata, commessa in danno di un istituto di credito, nonché - il solo [OSCURATO:PERSONA] - per porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un oggetto atto ad offendere.

Secondo la ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i due imputati avevano fornito supporto logistico e collaborazione nella individuazione dell'obiettivo, rivelando altresì agli esecutori materiali una serie di informazioni per la riuscita della rapina.

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.

3.1. Violazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il concorso nel reato di rapina.

I giudici di merito hanno erroneamente interpretato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uno degli autori materiali della rapina, ritenendo inverosimili le spiegazioni fornite dal ricorrente.

In ogni caso la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non è stata idonea ad agevolare la rapina per due ragioni: in primo luogo non è possibile individuare il contributo apprezzabile dallo stesso apportato, poiché il giorno della rapina egli era assente e non rispose alle telefonate di [OSCURATO:PERSONA], avendo il solo [OSCURATO:PERSONA] fornito il supporto logistico e le indicazioni stradali, come risulta dalle conversazioni intercettate; in secondo luogo, eventuali informazioni date da [OSCURATO:PERSONA] sul percorso stradale e sugli orari di apertura della banca sarebbero state inutili, riguardando fatti notori, cosicché sarebbe nella fattispecie ravvisabile la ipotesi della desistenza volontaria prevista dall'art. 56, terzo comma, cod. pen. 3.2.

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Violazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il concorso nel reato di rapina.

Il ritenuto contributo agevolatore contrasta con l'assenza del ricorrente il giorno della rapina in banca e con il contenuto delle conversazioni intercettate, compresa quella nella quale [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] che a "quello" (volendosi intendere [OSCURATO:PERSONA]) "non è andato niente"; la sentenza impugnata ha erroneamente basato le proprie conclusioni sulle sole conversazioni intercettate prima e dopo la commissione del delitto.3.3.

Violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.: gli autori della rapina avrebbero potuto ricavare aliunde le informazioni in ipotesi fornite da [OSCURATO:PERSONA] sulla presenza del direttore della banca e del denaro contante, sugli orari di apertura della banca e sul percorso stradale.

4. Con un unico motivo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza di motivazione in relazione alla condanna per il reato di concorso nella rapina.

La sentenza impugnata ha esaminato solo il ruolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva il ruolo di informatore, diverso da quello svolto da [OSCURATO:PERSONA], limitatosi a indicare telefonicamente ai rapinatori la strada per raggiungere e lasciare il luogo teatro della rapina e quindi ingiustamente condannato per tale sola attività.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi, generici, non consentiti o manifestamente infondati, che nella sostanza, in primo luogo, hanno obliterato un principio fondamentale in tema di concorso di persone nel reato: la responsabilità di chi coopera a un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto; carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260).2.

Nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state riproposte doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza alcuna violazione di legge e con adeguata motivazione.

2.1. In punto di responsabilità, la difesa invoca, come già nell'atto di appello, una diversa lettura delle conversazioni intercettate, in contrasto con il principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; da ultimo v.

Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, in motivazione).

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nella interpretazione delle numerose conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui trascrizioni sono riportate nelle note della sentenza di primo grado, considerata anche la loro chiarezza e il ricorso ad espressioni criptiche in rari casi, tutte nella sostanza agevolmente riconducibili al momento di arrivo del denaro ("una balletta di paglia grossa") nella banca prospiciente la macelleria del ricorrente.

La sentenza impugnata ha richiamato in senso adesivo le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto inverosimili le giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA], palesemente smentite "dal contenuto delle conversazioni intercettate che, sebbene caratterizzato da un linguaggio convenzionale, non è affatto equivoco, alla luce dei fatti poi effettivamente avvenuti.

Ed invero, le molteplici allusioni che il [OSCURATO:PERSONA], conversando con il [OSCURATO:PERSONA] sia nel giorno della rapina che nei giorni immediatamente precedenti, fa alla necessità di pranzare non prima dell'una, e cioè delle ore tredici, in quanto il cuoco non arriverebbe prima di quell'ora, non può essere spiegato altrimenti che come una precisa indicazione sul momento in cui sarebbe arrivato in banca il denaro contante, posto che il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi complici Gargiulo e Gravagnoli, tra le ore 13:00 e le ore 13:15 del 13-9.2013 non sono impegnati in alcun pranzo, ma mettono in esecuzione la rapina nell'agenzia della [OSCURATO:PERSONA] di Accettura, secondo un piano accuratamente preparato sin dai giorni immediatamente precedenti" (pag. 32).Anche se l'assenza di contatti il giorno della rapina non avrebbe per nulla alterato le valutazioni espresse dai giudici di merito circa il supporto informativo fornito da [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]), va evidenziato che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, il ricorrente non solo, il 12 settembre 2013, disse a [OSCURATO:PERSONA] di rinviare la partenza per Accettura al giorno seguente, non sapendo se fosse arrivato il "rimorchietto" ("domani è sicuro al 100%"), ma il giorno stesso della rapina fu chiamato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], al quale disse che dieci minuti prima era "passato il cacciatore" e che quella era "giornata di caccia" (pag. 15) e poi che non si poteva "mangiare prima dell'una" (pag. 17), alludendo all'ora di realizzazione della rapina, effettivamente commessa poco dopo le ore

13. E' del tutto evidente che, fra le varie informazioni fornite agli autori materiali della rapina, quella relativa alla presenza di una certa somma di denaro in banca fosse quella più lontana dal "fatto notorio", impropriamente evocato dalla difesa, che pure non si è confrontata con le dichiarazioni accusatorie rese dal reo confesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di spontanee dichiarazioni, nel processo di primo grado, richiamate in entrambe le sentenze di merito ("Io conosco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conoscevano il supporto logistico che ha il macellaio...").

Richiamando la conversazione intercettata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appena un'ora dopo la commissione della rapina (nota 22 della prima sentenza), la difesa ha obliterato la logica interpretazione datane dal primo giudice (pag. 20): [OSCURATO:PERSONA] si lamentò di avere ricevuto solo 400 euro e l'altro gli disse di non dare nulla a [OSCURATO:PERSONA], riferendogli che la rapina non era stata commessa, circostanza poi falsamente ribadita da [OSCURATO:PERSONA] due giorni dopo allo stesso [OSCURATO:PERSONA], che - come ricordato anche dalla Corte di appello - reclamò la propria parte, dopo averlo informato che era stato costretto a lasciare il paese e a disfarsi dei propri telefoni (nota 25).

Alla luce della "eloquente sequenza di accadimenti anteriori e successivi alla effettuazione della concordata rapina in banca", risulta priva di ogni pregio la deduzione difensiva circa la desistenza volontaria da parte di [OSCURATO:PERSONA], disattesa nella sentenza impugnata e qui riproposta; peraltro, nei reati di danno a forma libera, come la rapina, essa può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (cfr., ad es., Sez. 2, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435;Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226).

2.2. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 cod. pen.), in quanto la doglianza non era stata avanzata in appello.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

Si sarebbe trattato, comunque, di una richiesta priva di ogni fondamento, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. è configurabile solo quando l'apporto del concorrente abbia assunto una importanza obiettivamente minima e marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, IDi Domenico, Rv. 256035; Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Cannavacciuolo, Rv. 255356).

3. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va premesso che, secondo il diritto vivente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v.

Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, in motivazione).Come osservato nella sentenza impugnata, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era generico e non si confrontava con le puntuali e approfondite valutazioni espresse dal giudice di primo grado in ordine anche al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'agevolare gli esecutori materiali della rapina, desumibile chiaramente dal contenuto di numerose conversazioni intercettate, corroborate dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - come rimarcato dal G.u.p. - fu autore di numerose telefonate con [OSCURATO:PERSONA], nei giorni precedenti la rapina (anche il giorno prima, quando confermò all'interlocutore che "a mangiare" sarebbero andati il giorno seguente) e il giorno stesso del delitto, quando i due addirittura si incontrarono all'uscita dall'autostrada; già si è fatto in precedenza riferimento alla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] si lamentò dell'entità del compenso ricevuto per l'attività di supporto prestata.

La Corte territoriale, a fronte di motivi di gravame generici, aderendo alla ricostruzione del G.u.p., ha comunque rimarcato il contenuto della telefonata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo, tre ore prima della consumazione della rapina, chiese all'altro se avesse con sé le "attrezzature" (nota 19 della prima sentenza), alludendo al possesso di un taglierino poi effettivamente utilizzato per minacciare i dipendenti della banca.

L'imputato, dunque, non si limitò affatto a indicare per telefono "la strada per raggiungere e lasciare il luogo teatro dalla rapina", come invece sostenuto dalla difesa, ma prestò un apporto causalmente rilevante alla realizzazione del delitto, dovendosi ribadire che, per la configurabilità del concorso di persone, è sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492; da ultimo v.

Sez. 2, n. 4576 del 23/11/2021, dep. 2022, Muccardo, non mass.).

4. Alla inammissibilità delle impugnazioni segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] i3VV. [OSCURATO:PERSONA] AULETTA, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 gennaio 2020 la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Matera, condannava alle pene ritenute di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in una rapina aggravata, commessa in danno di un istituto di credito, nonché - il solo [OSCURATO:PERSONA] - per porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un oggetto atto ad offendere. Secondo la ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i due imputati avevano fornito supporto logistico e collaborazione nella individuazione dell'obiettivo, rivelando altresì agli esecutori materiali una serie di informazioni per la riuscita della rapina. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. 3.1. Violazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il concorso nel reato di rapina. I giudici di merito hanno erroneamente interpretato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uno degli autori materiali della rapina, ritenendo inverosimili le spiegazioni fornite dal ricorrente. In ogni caso la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non è stata idonea ad agevolare la rapina per due ragioni: in primo luogo non è possibile individuare il contributo apprezzabile dallo stesso apportato, poiché il giorno della rapina egli era assente e non rispose alle telefonate di [OSCURATO:PERSONA], avendo il solo [OSCURATO:PERSONA] fornito il supporto logistico e le indicazioni stradali, come risulta dalle conversazioni intercettate; in secondo luogo, eventuali informazioni date da [OSCURATO:PERSONA] sul percorso stradale e sugli orari di apertura della banca sarebbero state inutili, riguardando fatti notori, cosicché sarebbe nella fattispecie ravvisabile la ipotesi della desistenza volontaria prevista dall'art. 56, terzo comma, cod. pen. 3.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Violazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il concorso nel reato di rapina. Il ritenuto contributo agevolatore contrasta con l'assenza del ricorrente il giorno della rapina in banca e con il contenuto delle conversazioni intercettate, compresa quella nella quale [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] che a "quello" (volendosi intendere [OSCURATO:PERSONA]) "non è andato niente"; la sentenza impugnata ha erroneamente basato le proprie conclusioni sulle sole conversazioni intercettate prima e dopo la commissione del delitto.3.3. Violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.: gli autori della rapina avrebbero potuto ricavare aliunde le informazioni in ipotesi fornite da [OSCURATO:PERSONA] sulla presenza del direttore della banca e del denaro contante, sugli orari di apertura della banca e sul percorso stradale. 4. Con un unico motivo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta mancanza di motivazione in relazione alla condanna per il reato di concorso nella rapina. La sentenza impugnata ha esaminato solo il ruolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva il ruolo di informatore, diverso da quello svolto da [OSCURATO:PERSONA], limitatosi a indicare telefonicamente ai rapinatori la strada per raggiungere e lasciare il luogo teatro della rapina e quindi ingiustamente condannato per tale sola attività. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi, generici, non consentiti o manifestamente infondati, che nella sostanza, in primo luogo, hanno obliterato un principio fondamentale in tema di concorso di persone nel reato: la responsabilità di chi coopera a un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto; carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260).2. Nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state riproposte doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello, senza alcuna violazione di legge e con adeguata motivazione. 2.1. In punto di responsabilità, la difesa invoca, come già nell'atto di appello, una diversa lettura delle conversazioni intercettate, in contrasto con il principio da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; da ultimo v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, in motivazione). Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nella interpretazione delle numerose conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui trascrizioni sono riportate nelle note della sentenza di primo grado, considerata anche la loro chiarezza e il ricorso ad espressioni criptiche in rari casi, tutte nella sostanza agevolmente riconducibili al momento di arrivo del denaro ("una balletta di paglia grossa") nella banca prospiciente la macelleria del ricorrente. La sentenza impugnata ha richiamato in senso adesivo le ampie argomentazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto inverosimili le giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA], palesemente smentite "dal contenuto delle conversazioni intercettate che, sebbene caratterizzato da un linguaggio convenzionale, non è affatto equivoco, alla luce dei fatti poi effettivamente avvenuti. Ed invero, le molteplici allusioni che il [OSCURATO:PERSONA], conversando con il [OSCURATO:PERSONA] sia nel giorno della rapina che nei giorni immediatamente precedenti, fa alla necessità di pranzare non prima dell'una, e cioè delle ore tredici, in quanto il cuoco non arriverebbe prima di quell'ora, non può essere spiegato altrimenti che come una precisa indicazione sul momento in cui sarebbe arrivato in banca il denaro contante, posto che il [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi complici Gargiulo e Gravagnoli, tra le ore 13:00 e le ore 13:15 del 13-9.2013 non sono impegnati in alcun pranzo, ma mettono in esecuzione la rapina nell'agenzia della [OSCURATO:PERSONA] di Accettura, secondo un piano accuratamente preparato sin dai giorni immediatamente precedenti" (pag. 32).Anche se l'assenza di contatti il giorno della rapina non avrebbe per nulla alterato le valutazioni espresse dai giudici di merito circa il supporto informativo fornito da [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]), va evidenziato che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, il ricorrente non solo, il 12 settembre 2013, disse a [OSCURATO:PERSONA] di rinviare la partenza per Accettura al giorno seguente, non sapendo se fosse arrivato il "rimorchietto" ("domani è sicuro al 100%"), ma il giorno stesso della rapina fu chiamato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], al quale disse che dieci minuti prima era "passato il cacciatore" e che quella era "giornata di caccia" (pag. 15) e poi che non si poteva "mangiare prima dell'una" (pag. 17), alludendo all'ora di realizzazione della rapina, effettivamente commessa poco dopo le ore 13. E' del tutto evidente che, fra le varie informazioni fornite agli autori materiali della rapina, quella relativa alla presenza di una certa somma di denaro in banca fosse quella più lontana dal "fatto notorio", impropriamente evocato dalla difesa, che pure non si è confrontata con le dichiarazioni accusatorie rese dal reo confesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di spontanee dichiarazioni, nel processo di primo grado, richiamate in entrambe le sentenze di merito ("Io conosco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conoscevano il supporto logistico che ha il macellaio..."). Richiamando la conversazione intercettata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appena un'ora dopo la commissione della rapina (nota 22 della prima sentenza), la difesa ha obliterato la logica interpretazione datane dal primo giudice (pag. 20): [OSCURATO:PERSONA] si lamentò di avere ricevuto solo 400 euro e l'altro gli disse di non dare nulla a [OSCURATO:PERSONA], riferendogli che la rapina non era stata commessa, circostanza poi falsamente ribadita da [OSCURATO:PERSONA] due giorni dopo allo stesso [OSCURATO:PERSONA], che - come ricordato anche dalla Corte di appello - reclamò la propria parte, dopo averlo informato che era stato costretto a lasciare il paese e a disfarsi dei propri telefoni (nota 25). Alla luce della "eloquente sequenza di accadimenti anteriori e successivi alla effettuazione della concordata rapina in banca", risulta priva di ogni pregio la deduzione difensiva circa la desistenza volontaria da parte di [OSCURATO:PERSONA], disattesa nella sentenza impugnata e qui riproposta; peraltro, nei reati di danno a forma libera, come la rapina, essa può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (cfr., ad es., Sez. 2, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435;Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226). 2.2. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 cod. pen.), in quanto la doglianza non era stata avanzata in appello. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Si sarebbe trattato, comunque, di una richiesta priva di ogni fondamento, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. è configurabile solo quando l'apporto del concorrente abbia assunto una importanza obiettivamente minima e marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, IDi Domenico, Rv. 256035; Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Cannavacciuolo, Rv. 255356). 3. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va premesso che, secondo il diritto vivente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, in motivazione).Come osservato nella sentenza impugnata, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era generico e non si confrontava con le puntuali e approfondite valutazioni espresse dal giudice di primo grado in ordine anche al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'agevolare gli esecutori materiali della rapina, desumibile chiaramente dal contenuto di numerose conversazioni intercettate, corroborate dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - come rimarcato dal G.u.p. - fu autore di numerose telefonate con [OSCURATO:PERSONA], nei giorni precedenti la rapina (anche il giorno prima, quando confermò all'interlocutore che "a mangiare" sarebbero andati il giorno seguente) e il giorno stesso del delitto, quando i due addirittura si incontrarono all'uscita dall'autostrada; già si è fatto in precedenza riferimento alla conversazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] si lamentò dell'entità del compenso ricevuto per l'attività di supporto prestata. La Corte territoriale, a fronte di motivi di gravame generici, aderendo alla ricostruzione del G.u.p., ha comunque rimarcato il contenuto della telefonata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo, tre ore prima della consumazione della rapina, chiese all'altro se avesse con sé le "attrezzature" (nota 19 della prima sentenza), alludendo al possesso di un taglierino poi effettivamente utilizzato per minacciare i dipendenti della banca. L'imputato, dunque, non si limitò affatto a indicare per telefono "la strada per raggiungere e lasciare il luogo teatro dalla rapina", come invece sostenuto dalla difesa, ma prestò un apporto causalmente rilevante alla realizzazione del delitto, dovendosi ribadire che, per la configurabilità del concorso di persone, è sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492; da ultimo v. Sez. 2, n. 4576 del 23/11/2021, dep. 2022, Muccardo, non mass.). 4. Alla inammissibilità delle impugnazioni segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
Sentenza Cassazione n. 12889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris