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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31017/2024

Testo disponibile della fonte

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pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv.

Ma ssimo Merlini, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2019, n. 4457/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. La “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso sulla base di sette motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PARITARIA2019, n. 4457/11/2019, la quale , in controversia su impugnazione di tre avvisi di accertamento nn. 19742/2015, 19743/2015 e 19744/2015 per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, nonché dell’IMU relativa all’anno 2012, in relazione ad immobili ubicatiin Roma, dei quali essa era proprietaria, a seguito del parziale annullamento in autotutela dei predetti avvisi con la conseguente rideterminazione dei tributi dovuti, ha rigettato – dopo la relativa riunione per connessione - gli appelli proposti dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenz e depositatedalla Commissione t ributaria p rovinciale di R oma il 26 luglio 2017, nn. 18309/39/2017, 18313/39/2017 e 18314/39/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure – che aveva no dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni definite con l’annullamento in autotutela ed avevano respinto per il resto i ricorsi originari - sul rilievo che i l credito per l’ICI relativa all’anno 2011 non si era estinto per prescrizione a seguito dell’interruzione derivante dalla notifica dell’avviso di accertamento nell’anno 2015; che presupposti per il riconoscimento alcontribuente dell’esenzione da IMU , ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, quale richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non sussistessero in relazione agli anni di riferimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, si valuta la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C- 622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”.

2. Pertanto, stante l’incidenza decisoria della predetta questione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.T.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. Ma ssimo Merlini, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio 2019, n. 4457/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “[OSCURATO:PERSONA]” ha proposto ricorso sulla base di sette motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 18 luglio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PARITARIA2019, n. 4457/11/2019, la quale , in controversia su impugnazione di tre avvisi di accertamento nn. 19742/2015, 19743/2015 e 19744/2015 per l’omesso versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, nonché dell’IMU relativa all’anno 2012, in relazione ad immobili ubicatiin Roma, dei quali essa era proprietaria, a seguito del parziale annullamento in autotutela dei predetti avvisi con la conseguente rideterminazione dei tributi dovuti, ha rigettato – dopo la relativa riunione per connessione - gli appelli proposti dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenz e depositatedalla Commissione t ributaria p rovinciale di R oma il 26 luglio 2017, nn. 18309/39/2017, 18313/39/2017 e 18314/39/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure – che aveva no dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni definite con l’annullamento in autotutela ed avevano respinto per il resto i ricorsi originari - sul rilievo che i l credito per l’ICI relativa all’anno 2011 non si era estinto per prescrizione a seguito dell’interruzione derivante dalla notifica dell’avviso di accertamento nell’anno 2015; che presupposti per il riconoscimento alcontribuente dell’esenzione da IMU , ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, quale richiamato dall’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non sussistessero in relazione agli anni di riferimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si valuta la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C- 622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”. 2. Pertanto, stante l’incidenza decisoria della predetta questione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
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