CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 14234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28981-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta unica erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, dettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 530/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. t Ric. 2020 n. 28981 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 28981/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza del 17 febbraio 2020, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato estinto il giudizio (di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado di rigetto della loro domanda, nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], di pagamento di interessi e rivalutazione sui ratei arretrati della pensione liquidata in ritardo in favore della loro dante causa), per sua tardiva riassunzione (soltanto con ricorso depositato dal nuovo difensore il 30 luglio 2019, ben oltre il termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c. vigente ratione temporis) a seguito dell'interruzione, dichiarata all'udienza del 21 marzo 2014, per effetto della sospensione dall'esercizio della professione del difensore all'epoca avv. [OSCURATO:PERSONA], disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con delibera 25 luglio 2013, ritualmente comunicata alla Corte; 2. essa ha ciò ritenuto per l'interruzione di diritto del giudizio, a causa della sospensione (della durata massima di un anno e quindi terminata non oltre il 25 luglio 2014; nel caso invece di durata semestrale, per la sua perdita di efficacia nel caso eventuale di mancata delibera del provvedimento sanzionatorio: il 25 gennaio 2014) bene a conoscenza del difensore onerato della tempestiva riattivazione del proprio mandato, non essendovi questione di conoscenza legale dell'evento interruttivo; 3. né alla Corte è parsa rilevante la revoc:a del mandato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio 2014, siccome efficace fino alla nomina del nuovo difensore con la procura del ricorso in riassunzione depositato il 30 luglio 2019; neppure avendo gli appellanti dedotto, né tanto meno provato, la cessazione della sospensione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei sei mesi anteriori al deposito del ricorso suddetto; 4. con atto notificato il 12 novembre 2020 gli eredi Zlosel hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. in ordine alla ritualità della procura, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c., su foglio separato spillato (senza numerazione), priva di alcuno specifico riferimento RG 28981/2020 al ricorso introduttivo, né al provvedimento impugnato, risultando una "Delega" rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] "nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione", recante in fondo firma illeggibile verosimilmente di [OSCURATO:PERSONA], senza indicazione di generalità, né tanto meno spendita di qualità, appare opportuno, così come già ritenuto con le ordinanze di questa Corte del 21 marzo 2022, n. 9105 e del 10 aprile 2022, n. 10612, attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, cui la questione è stata rimessa in particolare con l'ordinanza interlocutoria 2 marzo 2022, n. 6947; 2. occorre allora rinviare la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per rimessione alla Quarta Sezione. Così deciso nella Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] nte est. (dott. no Patti) rillOOSITATA M