CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTO Lato ay.).4stràlle part Qi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lfgt n. 22550/24 Spina [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art. 73, comma 1, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito; che il ricorso è peraltro tardivo, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; che pertanto il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il