CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'11.8-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'11.8-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che, in data 5.7.2021, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 416bis commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 cod. pen. (capo B della provvisoria incolpazione) e 110, 629 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. e 416bis.1 cod. pen. (capo C della provvisoria incolpazione) e, perciò, aveva applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazone di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen.: rileva come la ricostruzione della vicenda relativa all'attentato che aveva colpito il panificio "L'Arte del Pane" gestita dai fratelli D'Agostino e, in particolare, le fasi legate alla sua riapertura, fossero state giudicate sufficienti a fondare la diagnosi di appartenenza al sodalizio di Rosarno di coloro che erano intervenuti in tal senso; ripercorre la tesi del Tribunale secondo cui l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] poteva giustificarsi soltanto per il suo ruolo di appartenente al sodalizio omonimo per questa ragione officiato dai D'Agostino; richiama, inoltre, le considerazioni svolte nella memoria difensiva prodotta di fronte al Tribunale del Riesame (ed allegata al ricorso) con il riferimento ad episodi delittuosi di cui il [OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia erano stati vittime ed evidentemente configgenti con il fatto essere un soggetto "di riguardo" in ambito mafioso laddove l'unico referente dei D'Agostino era stato solo ed esclusivamente il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] non era stato considerato nemmeno in grado di sostituire ed aveva anzi riferito ai due una circostanza certamente falsa, ovvero che l'incendio non era dovuto a ragioni di concorrenza; tanto premesso, evidenzia la illegittimità della motivazione del provvedimento impugnato che ricorre ad espedienti retorici omettendo di confrontarsi con gli argomenti sollevati dalla difesa; rileva, in particolare, come l'impianto del provvedimento impugnato sia assolutamente inidoneo a cogliere gli elementi caratterizzanti una condotta di partecipazione ad un sodalizio di stampo mafioso che si connota, in primo luogo, per la sua "stabilità" ed è cosa diversa dalla mera appartenenza, rilevante ai sensi dell'art. 4 del D. Lg.vo 159 del 2011 che, per l'appunto, evoca una situazione di vicinanza, contiguità, adesione meritevole di trattamento di prevenzione ma che non is concretizza in una fattiva partecipazione al sodalizio; segnala come il tentativo dei giudici della cautela di sostenere l'attività partecipativa del [OSCURATO:PERSONA] con il suo intervento presso i Piromalli si riveli incongruente rispetto all'obiettivo perseguito atteso che la possibilità di relazionarsi con un elemento di vertice della cosca non è prerogativa tale da dimostrare la compenetrazione nel sodalizio; sottolinea, d'altra parte, che l'unico che riuscì ad avere notizie sulla matrice dell'incendio non fu il [OSCURATO:PERSONA] ma il [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che la condotta del [OSCURATO:PERSONA], nel tentare di individuare la matrice dell'attentato e, poi, di comprendere a quali condizioni la attività dei D'Agostino avrebbe potuto riprendere, era del tutto sovrapponibile a quella propria dell'imprenditore "vittima", tanto più che i D'Agostino avrebbero riaperto il locale a condizioni decisamente gravose ma unilateralmente imposte dagli esponenti gioiesi; segnala che, in questo contesto, non può non assumere rilievo il fatto che il ricorrente non fosse mai stato attinto da condanne ma nemmeno da provvedimenti restrittivi che avevano nel tempo attinto esponenti della cosca "[OSCURATO:PERSONA]"; evidenzia, ancora, la insufficienza della argomentazione quanto al dolo di fattispecie ed evidenzia che i D'Agostino si erano rivolti al [OSCURATO:PERSONA] anche in occasione del secondo attentato, del marzo 2019, il cui stesso verificarsi denunzia invero la inadeguatezza dell'intervento operato dal [OSCURATO:PERSONA] della cui autorevolezza essi stessi, come aveva scritto lo stesso GIP, dubitavano; rileva come, in definitiva, la lettura della vicenda operata dai giudici della cautela si fondi su una congettura; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110 e 629 cod. pen.: segnala l'errore in diritto nel quale è caduta la ordinanza impugnata nell'aver ricavato indizi di colpevolezza in merito al delitto di estorsione dalla partecipazione del ricorrente alle trattative finalizzate a stabilire le condizioni alle quali i D'Agostino avrebbero potuto riaprire la loro attività commerciale; sottolinea come la argomentazione relativa alle ragioni del gesto intimidatorio (che i due fratelli pagassero la cosca rosarnese) rappresenti una mera supposizione dei loquenti risultando per contro indimostrata la efficacia causale della condotta tenuta dal ricorrente e riconducibile ad una mediazione nell'esclusivo interesse della vittima; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 416bis.1 cod. pen.: segnala come il provvedimento in esame abbia esaltato la natura oggettiva dell'aggravante omettendo di confrontarsi con la necessità che essa sia connotata dal dolo specifico che, nel caso di specie, investe altro e diverso sodalizio criminoso e non, in particolare, la sola persona del Copelli. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la ordinanza con cui il GIP aveva ritenuto sussistenti, a carico di [OSCURATO:PERSONA], gravi indizi di colpevolezza in ordine (capo B della rubrica provvisoria) al delitto di cui all'art. 416bis commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 cod. pen. "per aver preso parte (...) nell'ambito della associazione unitaria di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta, operante sul territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA], del territorio nazionale e estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato 'Provincia', alla cosca [OSCURATO:PERSONA], operante in Rosarno, zone limitrofe e Milano, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina, contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio ..."; più in particolare, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso parte attiva al sodalizio, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], "... fungendo da 'protettori' e quindi nell'interesse degli imprenditori originari di Rosarno, D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], interloquivano con i principali referenti mafiosi delle cosche Piromalli e Molé e mediavano con uno dei capi della cosca Piromalli, [OSCURATO:PERSONA], al fine di fare ottenere ai commercianti rosarnesi l'autorizzazione alla riapertura dell'attività commerciale denominata 'L'Arte del Pane', dopo il danneggiamento dell'estate 2018, previa statuizione anche delle condizioni di 'ndrangheta cui gli stessi dovevano comunque sottostare per ottenere il pieno gradimento delle cosche gioiesi". Il GIP aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al capo C) (estorsione in concorso aggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.) "perché ... con metodologia mafiosa e con la finalità di agevolazione della cosca Piromalli, con minacce velate lasciando intendere che no vi fosse altro modo di fare impresa a [OSCURATO:PERSONA] se non ottenere preventivamente l'autorizzazione mafiosa e successivamente corrispondere una tangente alle cosche locali per evitare di subire atti ritorsivi ... procurava ... a [OSCURATO:PERSONA] ... un ingiusto profitto costringendo gli imprenditori D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], titolari dell panificio 'L'Arte del Pane', a versare nelle sue mani imprecisate somme di denaro". 2. Il Tribunale ha svolto una premessa di carattere generale sulla situazione della criminalità in [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, sugli equilibri tra la cosca Piromalli (composta da due gruppi, capeggiati da [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro) e la cosca Molé, conseguenti all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed alla adozione di una serie di iniziative investigative e di arresti da parte della DDA. Aveva fatto presente che nella notte tra il 18 ed il 19 agosto del 2018 il panificio "L'Arte del Pane" degli imprenditori rosarnesi Gabriele e [OSCURATO:PERSONA]Agostino, sito in [OSCURATO:PERSONA], era stato distrutto da un incendio dalla chiara indole intimidatoria che era stato denunziato dalle vittime le quali, tuttavia, secondo la ipotesi investigativa, si erano rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno per avere notizie sull'origine dell'attentato. Il Tribunale ha passato quindi in rassegna gli elementi acquisiti a carico dell'odierno ricorrente il quale, stando alla ricostruzione proposta dagli inquirenti, avrebbe contattato i vertici della criminalità di [OSCURATO:PERSONA] per comprendere le ragioni dell'attentato e, quindi, le condizioni per la riapertura della attività commerciale. Ha richiamato, in particolare, i dati emersi dalle intercettazioni ambientali e telefoniche a partire da quella del 12.9.2018 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA]Agostino e la fidanzata sulla indole estorsiva dell'incendio cui non aveva tuttavia fatto séguito alcuna richiesta esplicita sicché, riferiva, il padre aveva consigliato ai due fratelli di rivolgersi a "compare Rocco" (pacificamente identificato [OSCURATO:PERSONA]), partecipe della cosca [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno, che si era prestato ad interessarsene; la conversazione del 3.10.2018 da cui era risultato che alcuni "mediatori" per conto dei fratelli D'Agostino si erano confrontati con gli esponenti dei Piromalli capeggiati da [OSCURATO:PERSONA] che tuttavia aveva declinato ogni responsabilità. Era stato quindi nella conversazione del 20.10.2018, intercorsa tra i due fratelli D'Agostino, che era emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 5 della ordinanza) che era stato inserito dai colloquianti tra i partecipi all'incontro che si sarebbe tenuto tra il 6.10.2018 (data della precedente conversazione) e quella del 20.10.2018 ed era stato in questo contesto che si era fatto riferimento a "Rocco ([OSCURATO:PERSONA]) ... Turi ... e Pino" (identificato, quest'ultimo, dagli investigatori nell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale ha riportato inoltre la conversazione del 25.10.2018 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in occasione di un incontro tra costoro presso la cava di Rosarno quando era stato il [OSCURATO:PERSONA] a riferire agli altri due delle informazioni acquisite presso i Piromalli ed i Molé; in quel contesto era emerso anche un altro episodio, riferito da [OSCURATO:PERSONA]Agostino, risalente alla apertura del panificio quando il Copelli aveva chiesto conto del mancato preavviso e della mancata richiesta di autorizzazione ad avviare l'attività commerciale. Il provvedimento ha richiamato, inoltre, la conversazione del 28.2.2019 quando [OSCURATO:PERSONA]Agostino aveva riferito al fratello Valentino di essersi incontrato con [OSCURATO:PERSONA] il giorno precedente per riferirgli che tale "Agostino", impegnato nella ristrutturazione del forno, era stato avvicinato da alcuni soggetti sconosciuti che avrebbero chiesto informazioni; e, ancora, la conversazione del 22.5.2019 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA]Agostino e la fidanzata in cui il primo aveva riferito a costei circostanze da cui era stato intuito il ruolo assunto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA] "u scarparu" cui, nella conversazione del 28.9.2019, i due fratelli avevano parlato della opportunità di fare un regalo per ringraziarlo per la sua opera di mediazione finalizzata ad ottenere la riapertura del forno. Il Tribunale ha condiviso l'impostazione del GIP che aveva ritenuto di poter fondare su questi elementi la valutazione intraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria di Rosarno che gli aveva permesso di relazionarsi con esponenti di rilievo di altre consorterie criminali delle cui dinamiche interne si era mostrato perfettamente a conoscenza in occasione del suo intervento in favore dei compaesani fratelli D'Agostino; ed è ancora sulla scorta di tali elementi che il GIP aveva ritenuto il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella estorsione consumata dal Copelli in danno dei medesimi fratelli D'Agostino.3. Nel confermare il provvedimento originario, i giudici reggini hanno disatteso le argomentazioni della difesa giudicando, ad esempio, irrilevante il dato, non contestato, della sostanziale incensuratezza dell'odierno ricorrente come pure non decisive le considerazioni circa il modo dei due fratelli D'Agostino di far riferimento al [OSCURATO:PERSONA] o di rivolgersi al medesimo in sua presenza aggiungendo che, in ogni caso, la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] era un dato che si traeva sia dal confronto con altre conversazioni che dal contesto della vicenda che era partita dalla individuazione del [OSCURATO:PERSONA] come persona cui potersi rivolgere per dirimere la questione confidando sulla caratura criminale del predetto che li aveva tranquillizzati (cfr., pag. 18). Hanno fatto riferimento alla conversazione del 29.9.2018 dal cui tenore si poteva evincere come i due D'Agostino preferissero non essere presenti in quanto estranei alle logiche dei sodalizi criminali ed alle loro dinamiche e quella in cui i due, parlando delle trattative in corso per la riapertura del panificio, alludevano alla opportunità di incaricare qualcuno di autorevole e non uno "scauzacani" (cfr., ivi, pag. 18). Il provvedimento in esame ha fatto leva sulla considerazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato sollecitato insistentemente ad intervenire ritenendo illogico che la richiesta dei due fratelli D'Agostino si fosse indirizzata ad un soggetto estraneo a logiche proprie di gruppi criminali senza, perciò, alcuna possibilità di intervento fattivo; ha fatto presente che il ricorrente era cugino di [OSCURATO:PERSONA] di cui, perciò, conosceva la "intraneità" al sodalizio e che non poteva certo pretendere di ingannare fingendo di intervenire pur non essendo in grado di farlo. Pacifica perciò, secondo il Tribunale, ma di fatto incontestata, la circostanza dell'intervento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel riferire ai suoi interlocutori di quanto appreso in ordine alle causali dell'attentato, aveva fatto presente che "me lo ha garantito che concorrenza non è ..."; secondo il Tribunale, inoltre, non rileverebbe il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto conferma se il Copelli fosse figlio di Gianni o se alcuni soggetti appartenessero invece ai Molé poiché "... non è inverosimile che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai dovuto trattare personalmente con costoro fino a quel momento, considerata anche la diversa area territoriale di competenza" (cfr., ivi, pag. 20). In definitiva, secondo il Tribunale, "può ritenersi provata, in termini di gravità indiziaria, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'omonima cosca rosarnese; alla luce dei numerosi elementi evidenziati dal giudice per le indagini preliminari e sopra specificati, è chiaro che il suo coinvolgimento è giustificato unicamente dalla sua appartenenza a detta consorteria mafiosa, della quale egli si fa rappresentante nelle interlocuzioni con le cosche gioiesi. Il suo intervento si è reso infatti necessario per ripristinare l'equilibrio violato attraverso l'atto intimidatorio compiuto in territorio di competenza Piromani ai danni di due imprenditori provenienti da Rosarno e sotto la precedente protezione dei [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 20). Analogamente, per il capo C), deve ritenersi dimostrata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle trattative finalizzate alla riapertura della attività; ha richiamato, a tal proposito, la conversazione del 22.3.2019 in cui [OSCURATO:PERSONA]Agostino aveva avvisato il fratello dell'appuntamento del pomeriggio presso il panificio di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], socio di questi, e [OSCURATO:PERSONA], per chiarire la vicenda dell'attentato e per concordare le condizioni per la riapertura del forno in modo da non intaccare gli interessi del concorrente panificio "Il forno di [OSCURATO:PERSONA]" di Gerace e Copelli; ha spiegato che la richiesta si era concretizzata con la indicazione di giorni di chiusura, del pagamento di somme di denaro da versare e della indicazione di prezzi per i vari generi in vendita (cfr., pag. 21 che richiama le conversazioni del 26 aprile e del 24 aprile del 2019) trattandosi di condizioni che, secondo il Tribunale, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha "con ogni probabilità" (cfr., ivi) contribuito a definire. Come che sia, nell'aprile del 2019 il forno aveva riaperto e, secondo il Tribunale, a testimonianza del successo dell'opera di mediazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla presenza del Copelli tanto che nella conversazione del 22.5.2019 [OSCURATO:PERSONA]Agostino aveva esposto alla fidanzata di come l'odierno ricorrente si fosse speso per loro. Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto integrata anche la aggravante di cui all'art 416b1s.1. cod. pen. contestata sul capo C) sostenendo che "... con ogni evidenza il lavoro di ricucitura operato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] è stato finalizzato ad avvantaggiare la cosca Piromani - di cui il ramo Copelli fa parte - accrescendone il potere economico e la capacità di intimidazione" (cfr., ivi, pag. 21). 4. Rileva la Corte come l'impianto del provvedimento impugnato e la ipotesi accusatoria siano fondati, di fatto, su un sillogismo secondo cui l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] a séguito dell'attentato subito dai fratelli D'Agostino era di per sé espressione della "intraneità" del ricorrente alla cosca omonima, operante in Rosarno, perché soltanto in questa veste egli avrebbe potuto interloquire con la criminalità gioiese ed intervenire nell'interesse degli imprenditori di cui aveva in tal modo dimostrato di essere il nume tutelare e che aveva posto sotto la sua ala protettrice.In definitiva, quindi, i giudici della cautela hanno fatto ricorso ad una massima di esperienza per cui la richiesta di intervento dei D'Agostino non poteva che indirizzarsi nei confronti di qualcuno che fosse "intraneo" al sodalizio rosarnese ed in grado, per questa ragione, di relazionarsi da pari a pari con gli esponenti delle cosche di [OSCURATO:PERSONA]; da questa premessa maggiore, perciò, ed in virtù di un procedimento inferenziale fondato sulla applicazione della regola di esperienza sopra richiamata, una volta comprovata la effettività dell'intervento operato da [OSCURATO:PERSONA], la conseguenza da tarne era necessariamente quella della intraneità di costui alla cosca di Rosarno. È pacifico che l'analisi del fenomeno della criminalità organizzata sconti, anche nelle ricostruzioni di natura giudiziaria, il ricorso a massime di esperienza fondate sulla conoscenza anche storica e sociologica delle dinamiche dei gruppi e delle consorterie, delle loro origine e "regole" di convivenza; da ultimo, peraltro, le stesse SS.UU. "Modaffari", in tema per l'appunto di criminalità organizzata, hanno affermato che la stessa affiliazione rituale può rappresentare un grave indizio della condotta partecipativa, ove risulti, sulla base per l'appunto di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021 Cc., Modaffari, Rv. 281889). Ricorrente è d'altra parte l'affermazione secondo cui, in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, consistenti in giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta tuttavia priva di una pur minima plausibilità (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 16523 del 04/12/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281385; Sez. 1, Sentenza n. 18118 del 11/02/2014, PG ed altri in proc. Marturana, Rv. 261992; conf., anche, Sez. 5 - , Sentenza n. 25616 del 24/05/2019, PMT c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277312 in cui la Corte ha ritenuto non qualificabili come massime di esperienze ma mere congetture quelle secondo cui i riti di affiliazione alla 'ndrangheta si celebrano nella giornata di sabato e non di domenica e secondo cui una persona giovane non possa essere investita di una seconda "dote", ed ha di conseguenza ritenuto viziata per illogicità della motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, fondandosi su di esse, aveva annullato una misura cautelare per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa). Per altro verso vale la pena di ribadire che in tema di prova, gli "indizi", suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono quegli elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 5209 del 11/12/2020, Ottino, Rv. 280408; Sez. 5 - , Sentenza n. 17231 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279168; Sez. 5, Sentenza n. 4663 del 10/12/2013, Larotondo ed altri, Rv. 258721; Sez. 2, Sentenza n. 43923 del 28/10/2009 Cc., PM in proc. Pinto, Rv. 245606). Ebbene, ritiene il collegio che la premessa maggiore su cui si fonda il sillogismo da cui i giudici della cautela fanno derivare la diagnosi di gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] non possa essere identificato in una massima di esperienza di carattere generale ed in grado di sorreggere la conclusione cui il GIP ed il Tribunale sono pervenuti ma rappresenta, semmai, l'ipotesi investigativa da comprovare alla luce di elementi ulteriori e di diversa ed autonoma origine. Va anche detto, con specifico riferimento alla vicenda che ci occupa, che lo stesso Tribunale ha dato atto che del ripetuto riferimento dei fratelli D'Agostino a [OSCURATO:PERSONA] come colui al quale andava riconosciuto "... un certo peso negli ambienti mafiosi della zona" e con il quale il padre dei due giovani aveva consigliato loro di parlare per avere notizie sull'attentato (cfr., pag. 18 della ordinanza). Ed allora, dato anche il rapporto di sicura conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], non è possibile ricondurre la altrettanto sicura intromissione dell'odierno ricorrente nella vicenda alla sua certa "intraneità" alla consorteria rosarnese "della quale egli si fa rappresentante nelle interlocuzioni con le cosche gioiesi" ed il cui intervento "si è reso necessario ... per ripristinare l'equilibrio violato attraverso l'atto intimidatorio compiuto in territorio di competenza Piromalli ai danni di due imprenditori provenienti da Rosarno e sotto la protezione dei [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., ivi, pag. 20). La prova - quand'anche sul piano indiziario - della intraneità del ricorrente al sodalizio è fondata, perciò, non soltanto su una regola di giudizio cui non può riconoscersi valenza assoluta e portata generale ma, per altro verso, corroborata da affermazioni che, a ben guardare, non trovano alcun riscontro negli elementi esposti nel provvedimento impugnato ovvero il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuto quale "rappresentante" della costa di Rosarno nelle interlocuzioni con le cosche gioiesi e, per altro verso, che il suo intervento sia stato originato dalla necessità di ripristinare un "equilibrio" violato dall'attentato subito dai fratelli D'Agostino. Nulla di tutto ciò, invero, si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato da cui emerge che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] fu sollecitato dai due giovani e si concluse con l'accettazione, da parte di costoro, delle condizioni stabilite dal Copelli di cui il [OSCURATO:PERSONA] si era fatto portavoce ma che il Tribunale, con affermazione non giustificata da alcun elemento fattuale, aveva ritenuto che lo stesso ricorrente avesse "con ogni probabilità" (cfr., pag. 21 della ordinanzai) contribuito a definire. Le considerazioni sin qui svolte impongono l'annullamento della ordinanza quanto al delitto di cui al capo B) ma, invero, anche con riguardo alla ipotesi di concorsuale cui al capo C). È ricorrente, nella giurisprudenza di questa Corte, e condivisa dal collegio, l'affermazione secondo cui ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 5, Sentenza n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi ed altri, Rv. 262896; Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 27/09/2012 Ud., PC Adamo ed altri, Rv. 254298; Sez. 5, Sentenza n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714; Sez. 2, Sentenza n. 26837 del 19/06/2008, Alfiero, Rv. 240701). L'ordinanza impugnata ha sostenuto che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] fosse "finalizzato a garantire il rispetto degli equilibri tra cosche" (cfr., pag. 22 del provvedimento) richiamando, a tal fine, anche la conversazione del 3.10.2018 in cui [OSCURATO:PERSONA]Agostino aveva riferito al fratello "... che una delle probabili ragioni del testo intimidatorio subito risiede nella convinzione che i due ragazzi pagassero il pizzo alla cosca del proprio paese d'origine" (cfr., ivi).In definitiva, quindi, la finalità perseguita dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata quella di "ristabilire l'equilibrio" tra le cosche violato dall'attentato subito dai fratelli D'Agostino secondo i quali i responsabili del gesto intimidatorio erano convinti (non è chiaro se a torto o a ragione) che essi pagassero il pizzo alla cosca rosarnese e non a quella "del posto". Si tratta, come è evidente, di una mera ipotesi su cui le vittime avevano fatto le loro considerazioni e che, tuttavia, i giudici della cautela hanno elevato e trasformato in causali effettive e reali tanto da fondare su di esse non soltanto la diagnosi di intraneità del ricorrente al sodalizio di Rosarno ma, per altro verso, il concorso nella estorsione in danno dei due giovani nel cui interesse egli era intervenuto e nei cui confronti, stando agli elementi obiettivi esposti, si era fatto mero portavoce delle richieste provenienti dal Copelli sulla cui effettiva "negoziazione" non vi è alcun riscontro. 5. Il provvedimento va dunque annullato anche sulla incolpazione provvisoria di concorso in estorsione risultando assorbito il motivo sulla aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen.. In sede di rinvio il Tribunale dovrà riesaminare la vicenda verificando se la ipotesi accusatoria di intraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca rosarnese ed il movente del suo intervento presso gli esponenti de