CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di impugnazione presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aniello, [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 16 novembre 2021 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che aveva rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione pronunciata l'8 novembre 2021 dalla Corte di assise di appello di Napoli. Con la decisione di secondo grado, in particolare, la Corte di assise di appello di Napoli, per quanto • di interesse ai presenti fini, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo F) e i connessi reati in materia di armi contestati ai capi F1) E F2). Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato commesso il 19 maggio 1996, all'interno dell'area di servizio J2on di un distributore di carburanti di Gricignano di Aversa, dove'rvittima era stata dith attinta dai numerosi colpi di arma/che si ritenevano esplosi dai sicari, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con una pistola calibro 9x21 e un revolver calibro 38. Sul luogo del delitto, i sicari giungevano bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] che veniva incendiata dopo l'esecuzione dell'omicidio e abbandonata nelle vicinanze del distributore di carburanti, compendio di un furto commesso, due giornk prima,a Calva no . Con il ricorso in esame la difesa di [OSCURATO:PERSONA], attraverso un'unica e articolata doglianza, censurava la sentenza impugnata, lamentando che la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, era incorsa in un errore di fatto di natura percettiva, che riguardava il ruolo di esecutore materiale svolto dall'imputato, sul quale non erano stati acquisiti elementi processuali idonei a riscontrare le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Il propalante, in particolare, dopo essersi aperto alla collaborazione con la giustizia, aveva confessato di avere commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], chiamando in correità il ricorrente quale esecutore materiale e riferendo che la decisione di eseguire l'assassinio era maturata in seno al clan [OSCURATO:PERSONA] nel quale militava all'epoca dei fatti. A sostegno di tali deduzioni difensive, si richiamava l'assenza di elementi di corroborazione del narrato del collaborante [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni peraltro costituivano il nucleo del giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che era resa evidente dall'assenza di un'adeguata ricostruzione della dinamica dell'attentato mortale in questione e dall'erronea interpretazione degli esiti delle verifiche svolte nei giudizio di merito dai consulenti tecnici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così come richiamate dalla decisione censurata. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. In via preliminare, allo scopo di inquadrare le censure proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa il 16 novembre 2021 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., si rendono indispensabili alcune precisazioni. Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell'art. 625-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculare elaborazione formatasi sull'art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280- 01). Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che il principio dell'intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato; l'accertamento definitivo costituisce, del resto, lo «scopo stesso dell'attività giurisdizionale [...]» e realizza l'interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche [...]» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995). Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all'intangibilità del giudicato. Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività.2.1. In questa cornice, l'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dall'inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l'effetto di tale errore. Ne discende che, esulando dall'errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede nello stesso il travisamento degli atti nelle due forme dell'invenzione o dell'omissione, non estensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesatta interpretazione - in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. Pertanto, il cosiddetto travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. A maggior ragione, non può essere dedotta, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata considerazione dell'errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, tanto meno laddove sia prospettato che questo sarebbe stato, ora per allora, astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario in forza di una, non consentita o non accolta, interpretazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.2. Quanto all'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, la stessa, quand'anche sussistente in astratto, si risolve in un difetto di motivazione, che, sempre in astratto, non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale, ma semplicemente mancata risposta a una censura. La giurisprudenza consolidata di .questa Corte, peraltro, ammette che la lacuna motivazionale possa essere ricondotta nell'errore di fatto quando dipenda da una «vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura [...]»; situazione che ricorre quando l'omesso esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria [...)», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, cit.). In questa prospettiva, si avverte la necessità di ricordare che il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto nella sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731-01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206-01). Ne deriva che non solo non è in nessun caso deducibile, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancanza di espressa disamina di censure difensive che non siano decisive o che debbano considerarsi disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, in violazione della regola dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame dipende da un errore di percezione. A tali indicazioni ermeneutiche può solo aggiungersi che, proprio sulla scorta dell'omologo rimedio dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., giova a delimitare l'errore di fatto, con particolare riguardo alla lacuna motivazionale, la definizione fornita dalle Sezioni Unite civili come errore che «sebbene non giunga a quel punto di estraneità al giudizio che caratterizza l'errore materiale [...], è pur sempre un errore che si manifesta al di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale o che ad esso appartiene per legge [...], in quanto investe un fatto pacifico, incontrovertibile nella sua esistenza o inesistenza [...]» (Sez. U, n. 101 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 425800-01). 3. L'applicazione dei principi che si sono enunciati nei paragrafi 2, 2.1 e 2.2 al ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 16 novembre 2021, comporta che di tale impugnazione deve rilevarsi l'inammissibilità per manifesta infondatezza. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, è smentito dalle risultanze processuali, che inducono a escludere che la Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, sia incorsa nell'errore di fatto di natura percettiva censurato, relativo al ruolo svolto [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - commesso il 19 maggio 1996, nell'area di servizio di un distributore di carburanti di Gricignano di Aversa -, che deriverebbe dall'assenza di elementi processuali che deponevano nel senso dell'attendibilità della ricostruzione della dinamica degli accadimenti criminosi fornita dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri che il nucleo probatorio essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risiedeva nella chiamata in correità operata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva confessato l'omicidio e aveva coinvolto nella sua esecuzione materiale il ricorrente. Il propalante, in particolare, riferiva che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva contattato dopo gli omicidi dei fratelli Gaglione, temendo, a sua volta, di essere ucciso e che i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA] avevano deciso di coinvolgerlo, allo scopo di saggiarne l'affidabilità nella prospettiva di una possibile aggregazione del ricorrente alla consorteria camorristica. In questa cornice processuale, la decisione censurata compiva un vaglio ineccepibile delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che venivano correlate ai rilievi eseguiti nell'immediatezza dei fatti e agli esiti delle consulenze tecniche svolte nei giudizi di merito dal dottor [OSCURATO:PERSONA] e dal dottor [OSCURATO:PERSONA], con i cui risultati ci si confrontava analiticamente nel paragrafo 5 della decisione censurata. Non può, in proposito, non rilevarsi che le doglianze relative all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] incentrate sulla traiettoria dei colpi esplosi all'indirizzo della vittima, su cui si incentravano le censure difensive, non trovano riscontro nel percorso argomentativo seguito dalla Corte di legittimità, che, su tale profilo si soffermava con argomenti immuni da censure, evidenziando la sostanziale irrilevanza del tema probatorio prospettato rispetto alla ricostruzione degli accadimenti criminosi. Si evidenziava, innanzitutto, che nessuna rilevanza decisiva poteva essere attribuita alle censure difensive, relative alla ricostruzione della fase esecutiva dell'omicidio di Tessitore, incentrate sulla traiettoria dei colpi esplosi dai sicari - tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - all'indirizzo della vittima, atteso che, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 24 e 25 della decisione censurata, con argomenti non illogici, la «ricostruzione delle traiettorie, nei limiti in cui la si può ritenere affidabile, non smentisce il racconto di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di alcuni colpi esplosi dall'interno dell'auto e di altri colpi esplosi in posizione eretta fuori dall'auto». Si evidenziava, al contempo, che non apparivano corroborate dal compendio probatorio le ulteriori censure difensive riguardanti l'erronea interpretazione degli esiti delle consulenze tecniche svolte dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 25 della decisione censurata, anche in questo caso con argomenti non illogici, manifestamente «infondata, all'evidenza, è la censura di omessa valutazione della relazione [OSCURATO:PERSONA] (la cui valutazione è stata puntualmente richiamata e valorizzata dal giudice del rinvio), mentre del tutto generico è il riferimento alla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale, peraltro, il ricorso non mette in luce elementi dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione». In questa cornice, il vaglio delle dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] appare esente da errori percettivi e pienamente e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01). Rispetto a tale, univoco, compendio probatorio, che risulta correttamente interpretato dalla Corte di legittimità, il ricorso in esame si limita a riproporre una rivisitazione della dinamica degli accadimenti criminosi incompatibile con la struttura dello strumento giurisdizionale attivato ex art. 625-bis cod. proc. pen., non emergendo, alla luce delle considerazioni svolte, alcun errore di fatto di natura percettiva, relativo al ruolo di esecutore materiale svolto dal ricorrente nell'esecuzione dell'omicidio Tessitore.Ne discende che l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non individua un errore decisivo ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente, ma propone una mera rivalutazione del compendio acquisito nei giudizi di merito con riferimento alle ipotesi delittuose di ascritte ai capi F), Fl) e F2). 4. Ne discende conclusivamente che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], risultando proposto fuori dalle ipotesi previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 6