CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 33315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18809-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 882/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/01/2021 R.G.N. 563/2017; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18809/2021 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Siracusa in data 14/01/2014 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso due avvisi di addebito emessi dall’INPS, il primo per la somma di euro 79.744,34 a titolo di contributi omessi e rettifiche modelli DM/10 periodi ottobre – dicembre 2009 e gennaio – dicembre 2010 e il secondo per la somma di euro 3.211,57 a titolo di contributi e rettifiche modello DM 10 per il mese di dicembre 2011. La parte ricorrente deduceva di aver corrisposto tutto il dovuto e che non erano state riscontrate differenze contributive e che, in ogni caso, l’Istituto non aveva mai inviato un avviso bonario né le note di rettifica dalle quali originava la richiesta, sicché non era stata posta in condizione di sanare le irregolarità riscontrate, per nulla gravi ma dalle quali era derivata la perdita del diritto agli sgravi. L’INPS si costituiva contestando l’opposizione e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 116/2017 depositata il 16/02/2017, accoglieva l’opposizione e annullava gli avvisi di addebito opposti condannando l’INPS alle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INPS. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 882/2020, depositata il 04/01/2021 dalla Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione e condannava la società appellata al pagamento nei confronti dell’INPS delle somme recate dagli avvisi di addebito per contributi e sanzioni nonché alle spese di lite. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. articolando due motivi di ricorso. L’INPS si è limitata al deposito della procura. 4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del d.m. 24/10/2007 e dell’art. 4 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in combinato disposto con l’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe considerato irrilevante la mancata prova dell’invio delle note di rettifica e dell’invito a regolarizzare di cui al d.m. 24/10/2007 e ciò nonostante l’art. 4 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in materia di documento unico di regolarità contributiva preveda espressamente,prima della emissione del DURC irregolare,l’emissione dell’invito a regolarizzare. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, del d.m. 24/10/2007 e dell’art. 3, comma 3, del d.m. 30/01/2015 in combinato disposto con l’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si critica la sentenza impugnata per avere confermato la perdita del diritto agli sgravi perché la società non avrebbe dimostrato in giudizio, come era suo onere, di avere rispettato i minimali di legge mentre emergeva una differenza contributiva di euro 155,00 per il mese di ottobre 2009 e di euro 85,00 per il mese di novembre 2009 e pertanto una omissione contributiva sanabile, non grave dameritare una sanzione così grave come la perdita dei benefici fiscali. 3. Il primo motivo deduce che, ai fini della irregolarità contributiva, avrebbe assunto rilievo decisivo la mancata preventiva comunicazione dell’INPS, omissione che non avrebbe permesso la sanatoria. 4. In senso contrario va affermato che la comunicazione preventiva non è necessaria né per la decadenza dagli sgravi né per la perdita del DURC: è il soggetto che usufruisce degli sgravi tenuto ad assicurare la totale e continua regolarità contributiva e non è l’INPS tenutaa controlli preventivi, avvisi e richieste. 5. In tal senso il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal costante orientamento di questa Corte, già citato dalla sentenza impugnata, secondo il quale in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi (Cass.25/10/2018n. 27107). Si tratta di orientamento anche di recente confermato da Cass. 25.11.2024, n. 30273. 6. Con il secondo motivo di ricorso si critica la sentenza impugnata perché non avrebbe considerato che le differenze contributive calcolate ammontavano a poche centinaia di euro e che i decreti ministeriali citati consentivano di non determinare la decadenza dagli sgravi in caso di omissioni non gravi. 7. Va rilevato,in proposito, come la motivazione della sentenza si sia dipanata dalla chiara e piana applicazione dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 che subordina espressamente il godimento degli sgravi alla perfetta regolarità contributiva ed al possesso del documento unico di regolarità contributiva. 7.1. La sentenza impugnata ha, poi, applicato il principio, indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti per il godimento degli sgravi grava sull’impresa che si avvale dei benefici. 7.2. La sentenza rileva che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostrato di godere del requisito della regolarità contributiva e, a ben vedere, tale conclusione nemmeno è contestata dal ricorso, atteso che esso riferisce di una irregolarità contributiva che sarebbe non grave, sanabile. 7.3. Il motivo di ricorso deduce che la sentenza avrebbe, però, erroneamente omesso di applicare gli artt. 8, comma 3, del d.m. 24/10/2007 e 3, comma 3, del d.m. 30/01/2015. 7.4. Anche sotto questo profilo il motivo è infondato; l’art. 8 del d.m. citato non vale a costituire una eccezione estensibile, riguarda un ben specifico ambito di applicazione, del quale nemmeno è dedotta la ricorrenza, non è applicabile al di fuori di esso e vale semmai a ribadire, trattandosi di eccezione, la regola generale della necessaria regolarità contributiva. 8. Il ricorso deve essere integralmente respinto. 9. Nulla per le spese dal momento che l’INPS non si è formalmente costituito. P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; a i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a