CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 03652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il G.I.P. presso il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 15/03/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. commisurata in anni due, mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, in relazione ai reati di cui artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. e 582, 585, 576 n, 1 in relazione all'art. 61 n.2 cod. pen. ritenuto che il ricorso debba essere trattato nelle forme <ccle plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, comunque, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi; osservato altresì che, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235); considerato pertanto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena ed al regime di bilanciamento tra attenuanti generiche e contestate aggravanti, non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2