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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 12013/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito, in difesa dell'imputata, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. - per avere l'imputata ripetutamente molestato, con il telefono e a mezzo del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp®, [OSCURATO:PERSONA], inviandole immagini riproducenti momenti di condivisione intima intrattenuti con il marito di quest'ultima, legato all'imputata da relazione extraconiugale - e la condannava alla pena di quattrocento euro di ammenda.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omessa pronuncia in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., espressamente invocata dinanzi al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, perché, per . dominante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017, Boetti, Rv. 269406-01; Sez. 3, n. 48315 del 11/10/2016, Quaranta, Rv. 268498-01; Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255-01; Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566-01; v. anche Sez. 5, n. 14845 del 28/02/2017, A., Rv. 270021701), con cui parte impugnante omette totalmente di confrontarsi, la Causa di non punibilità, integrata dalla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata, secondo previsione testuale, ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.

La causa di non punibilità non può dunque trovare applicazione neppure in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen., che in concreto (cfr. Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276309-01) abbia assunto, per il susseguirsi delle condotte moleste, l'anzidetto carattere di abitualità, come è incontestato essere avvenuto nella specie; e ciò senza necessità di esplicita motivazione sul punto da parte del giudice di merito(Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794-01).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ovnA spese processuali e della somma dffiTemila Glim in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/01/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito, in difesa dell'imputata, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. - per avere l'imputata ripetutamente molestato, con il telefono e a mezzo del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp®, [OSCURATO:PERSONA], inviandole immagini riproducenti momenti di condivisione intima intrattenuti con il marito di quest'ultima, legato all'imputata da relazione extraconiugale - e la condannava alla pena di quattrocento euro di ammenda. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omessa pronuncia in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., espressamente invocata dinanzi al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, perché, per . dominante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 7, n. 13379 del 12/01/2017, Boetti, Rv. 269406-01; Sez. 3, n. 48315 del 11/10/2016, Quaranta, Rv. 268498-01; Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255-01; Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566-01; v. anche Sez. 5, n. 14845 del 28/02/2017, A., Rv. 270021701), con cui parte impugnante omette totalmente di confrontarsi, la Causa di non punibilità, integrata dalla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata, secondo previsione testuale, ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. La causa di non punibilità non può dunque trovare applicazione neppure in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen., che in concreto (cfr. Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276309-01) abbia assunto, per il susseguirsi delle condotte moleste, l'anzidetto carattere di abitualità, come è incontestato essere avvenuto nella specie; e ciò senza necessità di esplicita motivazione sul punto da parte del giudice di merito(Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794-01). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ovnA spese processuali e della somma dffiTemila Glim in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2022
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