Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 46518/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Salerno in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 650 cod.pen. ed ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64-71, 65-72, 93-94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, accertati il 24 ottobre 2016, con riduzione della pena nella misura di mesi quattro e giorni 15 di arresto e C 11.000,00 di ammenda.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen., al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen. e alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze non sufficientemente specifiche e che non si coniugano con le ragioni della decisione e sono anche manifestamente infondate.

Deve darsi atto che il Tribunale di Vallo della Lucania aveva già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 e 165 cod.pen., subordinato alla demolizione delle opere abusive entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, da cui l'assenza di correlazione e specificità del primo motivo di ricorso.

Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., la sentenza impugnata ha dato atto della pluralità di violazioni (edilizie, antisismiche e in conglomerato cementizio) e delle dimensioni dell'abuso da cui ha tratto il convincimento della non particolare gravità del fatto non rilevando l'avvenuta demolizione a seguito di nuovo sequestro, perché aveva proseguito i lavori ed eliminato i soli pilastri, residuando un piazzale in c.a. di mq. 600 (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586).

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione e in presenza di elementi negativi desunti dal comportamento dell'imputato che aveva demolito i soli pilastri, motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità sindacabili in questa sede.

4. - Quanto alla dosimetria della pena, questa risulta congruamente argomentata tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e del comportamento dell'imputato sopra evidenziato.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). 5.- Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Salerno in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 650 cod.pen. ed ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64-71, 65-72, 93-94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, accertati il 24 ottobre 2016, con riduzione della pena nella misura di mesi quattro e giorni 15 di arresto e C 11.000,00 di ammenda. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen., al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen. e alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze non sufficientemente specifiche e che non si coniugano con le ragioni della decisione e sono anche manifestamente infondate. Deve darsi atto che il Tribunale di Vallo della Lucania aveva già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 e 165 cod.pen., subordinato alla demolizione delle opere abusive entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, da cui l'assenza di correlazione e specificità del primo motivo di ricorso. Quanto al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., la sentenza impugnata ha dato atto della pluralità di violazioni (edilizie, antisismiche e in conglomerato cementizio) e delle dimensioni dell'abuso da cui ha tratto il convincimento della non particolare gravità del fatto non rilevando l'avvenuta demolizione a seguito di nuovo sequestro, perché aveva proseguito i lavori ed eliminato i soli pilastri, residuando un piazzale in c.a. di mq. 600 (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586). Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione e in presenza di elementi negativi desunti dal comportamento dell'imputato che aveva demolito i soli pilastri, motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità sindacabili in questa sede. 4. - Quanto alla dosimetria della pena, questa risulta congruamente argomentata tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e del comportamento dell'imputato sopra evidenziato. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). 5.- Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il
Sentenza Cassazione n. 46518/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris