CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 12144/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Formia, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “Farmacia S. [OSCURATO:PERSONA] – S. Ann a dr. [OSCURATO:PERSONA]” s.a.s., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegatain calce al controricorso. CONTRORICORRENTI avverso il decreto dei2/17.1.2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 101 l.fall. il dottore commercialista [OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “Farmacia S. [OSCURATO:PERSONA] – S. Anna dr. [OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. dichia rato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 59/2016. Esponeva che “ su incarico del Dott. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di [OSCURATO:PERSONA] innanzi indicata” (così ricorso, pag. 4 ) aveva nell’anno 2020 svolto attività professionale ovvero aveva provveduto alla redazione di due atti di appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli; che i contenziosi erano stati definiti con sentenze n. 6604/2020 e n. 6605/2020 della C.T.R., che , entrambe, avevano annulla t o gl i avvisi di accertamento emessi nel 2017 (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Esponeva segnatamente che l’incarico gli era stato conferito dal dottor [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’invio da parte della curatela fallimentare degli avvisi di accertamento notificati (cfr. ricorso, pag. 5). Esponeva altresì che per tali attività aveva emesso avviso di parcella n. 3/2017 per euro 73.000,00, oltre accessori (cfr. ricorso, pag. 5). Chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento per l’importo anzidetto. 2.Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 98 l.fall. Resistevano i curatori del fallimento. 4. Con decreto dei 2/17.1.2023 il tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. Premetteva nel merito , il tribunale , che le sentenze n. 6604/2020 e n. 6605/2020 della C.T.R.avevano “avuto ad oggetto avvisi di accertamento (…) emessi dall’autorità fiscale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , la quale, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], era (da ritenersi) socia della società [OSCURATO:PERSONA] S. Anna dott. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ” (così decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava dunque che non si aveva riscontro dell’incarico conferito dalla società in accomandita al dottor Cimmino, siccome le anzidette sentenze della C.T.R. erano state pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], siccome non era emerso che il dottor Coppola avesse speso il nome dell’accomandita e siccome non era risultata la procura per i giudizi innanzi alla C.T.R. da cui risalire per individuare il mandante (cfr.decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava poi che la società fallita beneficiava, sì, dell’effetto liberatorio delle sentenzefavorevoli, ma si trattava di un effetto riflesso , che giammai avrebbe potuto “supplire alla mancanza aborigine di rapporto professionale tale da giustificare la maturazione di un compenso per l’attività svolta” (così decreto impugnato, pag. 8). Evidenziava, d’ altro cant o , che la legittimazione processuale suppletiva del fallito si configura allorquando l’inerzia dell’amministrazione fallimentare sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, non già allorquando l’inerzia dell’amministrazione fallimentaresia conseguenza di una negativa valutazione circa la convenienza della costituzione in giudizio (cfr. decreto impugnato, pag. 8). Evidenziava segnatamente che nella specie i curatori avevano “dimostrato di non avere avutointeresse a coltivare il contenzioso tributario mercé la richiesta di autorizzazione, a mezzo del giudice delegato, a non impugnare le determinazioni dell’autorità fiscale e tanto emerge[va] dal verbale di verifica dello stato passivo” (cosìdecreto impugnato, pag. 8).5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. I curatori del fallimento della “Farmacia S. [OSCURATO:PERSONA] –S. Anna dr. [OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore –con distrazione - delle spese e con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione -falsa applicazione dell’art. 43, 1° co. e 2° co., l.fall. in relazione agli artt. 44, 111 e 111 bisl.fall. Deduce che “il fallito era certamente legittimato ad incardinare i contenziosi tributari” (così ricorso, pag. 17). Deduce che, allorquando sussistono le condizioni di cui all’art. 43, 2° co. l.fall., l’attività processuale posta in essere dal fallito è opponibile alla procedura fallimentare ovvero l’attività si sottrae alla inefficacia ex art. 44 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce quindi che il suo credito era da ammettere al passivo ai sensi degli artt. 111 e 111 bisl.fall. (cfr. ricorso, pag. 1 8 ) . 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione -falsa applicazione dell’art. 43, 1° co. e 2° co., l.fall. in relazione agli artt. 44, 111 e 111 bisl.fall. Deduce che grazie all’utile risultato scaturito dal contenzioso tributario per il quale è stato incaricato, il patrimonio fallimentare è stato liberato da passività fiscali non dovute (cfr. ricorso, pag. 19).Deduce quindi che le spese e gli oneri dell’attività svolta ai fini del contenzioso tributario devono considerarsi passività correlate a beni sopravvenuti ai sensi dell’art. 42, 2° co., l.fall. e perciò da ammettere al passivo ai sensi degli artt. 111 e 111 bisl.fall. (cfr. ricorso, pag. 19). 8.Ambedue i motivi di ricorso sono inammissibili. E le ragioni che inducono alla declaratoria di inammissibilità sono similari. Il che, di conseguenza , suggerisce la disamina contestuale degli esperiti mezzidi impugnazione. 9.Si è dato conto , per un verso , dell’articolata motivazione dell’impugnato dictum. Ed è ben evidente che integra gli estremi di un’autonoma “ratio decidendi” il riscontro - in primo luogo operato dal tribunale - del mancato conferimento dell’incarico al dottor [OSCURATO:PERSONA] da parte del dottor [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della fallita, abilitato ad agire in nome e per conto della medesima [OSCURATO:SOCIETA] tale scorta ineccepibilmente il tribunale ha reputato, nel quadro delle previsioni dell’art. 148 l.fall.,incongrua ed immeritevole di qualsivoglia seguito la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società propostadal professionista ricorrente (cfr. decreto impugnato, pagg. 7 –8). 10. Si è dato conto, per altro verso , de lle doglianze veicolate dall’uno e dall’altro mezzodi impugnazione. Ed è ben evidente che l’uno e l’altro mezzo per nulla reca no censura del riscontro -prima “ratio decidendi” - in primo luogo operato dal tribunale . D’altronde, pur a postulare che il ricorrente, alla stregua delle (surriferite) prospettazioni di cui alla parte narrativa del ricorso, abbia censurato la prima “ratio”, si tratterebbe indubitabilmente di censure“di merito”.Cosicché soccorrerebbe l’elaborazione di questa Corte secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 11. Nei termini tutti testé esposti non può che rimarcarsi, d unque , che , seppur si riconoscesse il buon fondamento d elle censure addotte avverso la seconda “ratiodecidendi” (concernente la legittimazione processuale suppletiva del fallito), nondimeno la prima “ratio”, in quanto inesorabilmente destinata a rimaner impregiudicata, sarebbe in ogni caso idonea a “sostenere” la decisione impugnata. E, ben vero, questa Corte non solo spiega che, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. 17.7.2007, n. 15952). Ma spiega altresì che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata; cosicché, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314). 12.Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.Non sussiste infatti, anche ai fini di cui al 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ., il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912). N é in pari tempo la proposizione dell’esperito ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di “ abuso del processo”(cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018). 13.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei curatori controricorrent i , che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorar i (cfr. controricorso, pag. 8). La liquidazione segue come da dispositivo. 14.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore anticipatario dei curatori controricorrent i , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.p.r. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione,