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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36117/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA 9)j dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 390/1990 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); Considerato che, con l'unico motivo di ricorso (con cui si invoca il giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata delle già riconosciute attenuanti generiche) si appalesa del tutto generico a fronte di una sentenza sorretta da sufficiente e logica motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (pp. 5,6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA 9)j dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 390/1990 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); Considerato che, con l'unico motivo di ricorso (con cui si invoca il giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata delle già riconosciute attenuanti generiche) si appalesa del tutto generico a fronte di una sentenza sorretta da sufficiente e logica motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (pp. 5,6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,
Sentenza Cassazione n. 36117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris