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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01703/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che i motivi dì ricorso relativi i primi due all'accertamento della responsabilità per i reati di cui all'art. 337 e 635 c.p. ed il terzo al trattamento sanzionatorio sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la consapevolezza della appartenenza alle forze dell'ordine delle persone aggredite e minacciate, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta, entità dei danni, e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amme e.

Così deciso il 19 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che i motivi dì ricorso relativi i primi due all'accertamento della responsabilità per i reati di cui all'art. 337 e 635 c.p. ed il terzo al trattamento sanzionatorio sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la consapevolezza della appartenenza alle forze dell'ordine delle persone aggredite e minacciate, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta, entità dei danni, e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle amme e. Così deciso il 19 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01703/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris