CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 12928/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di sorveglianza di Perugia hadichiarato non luogo a provvedere, per carenza di interesse, sull’istanza volta a ottenerel’affidamento in prova terapeutico ed ha invece rigettato la richiesta di detenzionedomiciliare, presentate da XXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione della pena residua dianni uno, mesi dieci e giorni ventinove di reclusione, inflitta per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.09 ottobre 1990 n. 309 e con fine pena fissato al 13/04/2027.2. Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Bochicchio, deducendo violazione di legge e vizio di omessa o illogica motivazione, inrelazione alla ritenuta carenza dei requisiti richiesti dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354.3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, inquanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, ilgiudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come le pendenze gravanti sul soggetto,nonché la già ampiamente manifestata indole aggressiva e l’assenza di un programmaterapeutico di tipo residenziale abbiano una valenza non tranquillizzante – in prospettivarisocializzante – circa la futura sua condotta e lo rendano non meritevole dell’invocatobeneficio.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.