CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 24968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 27556-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011trCkliCOffellte - avverso la sentenza n. 2514/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27556 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- , IR Premesso che: 1.Ia soc.[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione impugnava l'avviso, notificato in data 19/10/2011, con il quale l'Ufficio rettificava il reddito, per l'anno 2007, per effetto dell'accertamento di maggiori rimanenze, ed operava le conseguenti riprese Ires e Irap; 2.1a [OSCURATO:PERSONA] di Messina accoglieva il ricorso per non avere l'[OSCURATO:PERSONA] tenuto conto delle osservazioni mosse dal contribuente alle risultanze dell'avviso in sede di procedura di accertamento con adesione; 3. la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia rilevando che l'avviso di accertamento non aveva tenuto conto, ai fini del calcolo del valore delle rimanenze, della differenza di €60.000,00, scaturente da tre fatture emesse in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la vendita di tre porzioni di terreno; 4. avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi (per evidente errore di battitura il terzo motivo è indicato, al pari del precedente, come "Motivo 2"); 5. la contribuente ha svolto le proprie difese con controricorso; considerato che: r\ 1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia violazione o falsa applicazione dell'ar156 cpc, in relazione all'art. 360, 1 comma, nr 4 cpc. Sostiene che la sentenza sia nulla in quanto "mentre nell'incipit della motivazione e nel dispositivo si legge che l'appello dell'ufficio va in parte accolto nella parte espositiva non è agevole comprendere quale sia la parte da intendersi a favore dell'Ufficio"; 2. con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia violazione dell'art.6, comma 2, d.lvo 218/1997, in relazione all'art. 360, 1 comma, nr 3, cpc. Sostiene che la CTR avrebbe erroneamente annullato in parte l'atto impositivo per omessa valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente con la richiesta di accertamento con adesione laddove invece dette osservazioni erano state prese in considerazione "in seno alla proceduta di adesione"; 3. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 39 comma 2, art. 32, commi 1, nr 2 e 7 dPR 600/73, in relazione all'art. 360, 1 comma, nr 3 cpc. L'Ufficio deduce che i giudici di secondo grado, nell'omettere ogni esame del merito della controversia, hanno trascurato di pronunciarsi sulla rilevanza della documentazione extracontabile reperita presso la sede dell'impresa o nei locali ad essa riconducibili; 2 il primo motivo è fondato. 2.1. Va premesso che l'ufficio ha recuperato a tassazione rimanenze per complessivi C 90.617,00 (v. pagina 2 ricorso). 2.2. A pagina 6 della motivazione della sentenza impugnata si legge che la documentazione prodotta dal contribuente era stata oggetto, da parte dell'ufficio, di "condivisibile confutazione", limitatamente a due "fatture a saldo del fornitore [OSCURATO:PERSONA] per C 25.000 per cui per questa parte l'appello va accolto". Si legge poi, nella medesima pagina e in quella successiva, che "in disparte il riferimento a fatture e/o note di credito per importi molto esigui", l'ufficio non aveva invece valutato altre tre fatture per complessivi C 60.000 e che "le somme riferite a dette fatture, rispetto alle quali appaiono fondate le articolate considerazioni della parte appellata, ... non vanno considerate ai fini della quantificazione delle somme ritenute rimanenze non contabilizzate". 2.3. Sennonché la somma di C25.000,00 ed C60.000 dà C85.000,00. Risulta quindi incomprensibile come "la pretesa dovrebbe essere ricalcolata a cura dell'Agenzia" non avendo la CTR dato indicazioni riguardo alla somma di €5.617,00 che manca sul totale accertato (C 90.617,00); 3. il primo motivo di ricorso va accolto; 4. gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti; 5. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; PQM la Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione anche per le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2022, svolta