CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DISICILIA N. 9596/2024 depositata il 20/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante l'esito del giudizio, le ragioni poste a fondamento dellaNumero registro generale 14007/2025Numero sezionale 1238/2026Numero di raccolta generale 15002/2026Data pubblicazione 19/05/2026decisione ed il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 18/05/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]