CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 13/9/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta in data 28/1/20222, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.631 cod. pen. alla pena di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 631 cod. pen. e 1158 cod. civ. Rileva, in particolare, che la Corte territoriale erra quando ritiene sussistente l'elemento oggettivo del reato, costituito dalla altruità del bene. Ed invero, le due particelle di terreno per cui si procede sono state donate all'odierno imputato dai di lui genitori, che le avevano acquistate per usucapione ventennale. Dunque, non rileva il mancato accertamento giudiziale dell'usucapione, posto che ha natura accertativa e non costitutiva del diritto; né rileva l'iscrizione delle ipoteche sul bene e la loro conoscenza da parte del ricorrente, che al più consentono al creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del nuovo proprietario. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. Osserva che la sentenza si appalesa illogica e contraddittoria nella parte in cui afferma che, nell'apporre i termini, consistenti nella recinzione metallica, l'imputato aveva escluso le due particelle per cui si procede, con ciò escludendo i terzi dal godimento della sua proprietà, ma nel contempo escludendo se stesso dal godimento del fondo della persona offesa, così riconoscendo implicitamente la sua proprietà. Non si comprende allora la coerenza di un ragionamento giuridico che ritiene esistente la prova della mancata recinzione delle particelle oggetto della presunta usurpazione e di contro assume integrato il reato di cui all'art. 631 cod. pen. per la rimozione di tali termini. 3. In data 18/4/2023 sono pervenute la memoria difensiva e le conclusioni scritte della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i motivi che seguono. 1.1 Il primo motivo è inammissibile perché aspecifico, atteso che si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, come si vedrà. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della innpugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica criticai argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Orbene, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il ricorso è del tutto fuori fuoco, atteso che da un lato si sofferma sulla natura costitutiva della usucapione e su quella dichiarativa del suo accertamento giudiziale e dall'altro sulla rilevanza delle iscrizioni ipotecarie, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito (si è in presenza di una cosiddetta doppia conforme, con la conseguenza che le due motivazioni si integrano vicendevolmente), che con un percorso logico argomentativo immune da \rizi dà conto del perché la usucapione non è maturata (è sufficiente, sul punto, tra i plurimi elementi indicati dai giudici di merito richiamare il dato per cui erano intercorse trattative tra imputato e persona offesa per l'acquisto delle due particelle non andate a buon fine) e, dunque, sussiste l'elemento oggettivo del reato contestato. 1.2 Anche il secondo motivo è inammissibile perché palesemente infondato. Ed invero, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale è immune da vizi logici, con la conseguenza che non è censurabile in sede di legittimità: i termini apposti dal Salomone dividevano, delimitandole, le due proprietà, per cui - facendoli rimuovere - il ricorrente si è appropriato delle due particelle che erano di proprietà del Golisano. 1.3 Dall'esito del giudizio discende la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro tremila settecento, oltre accessori di legge. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremila settecento, oltre