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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20318/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver commesso il fatto in orario notturno.

Deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure cleducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Invero, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto ostativa al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche «la negativa personalità dell'appellante, gravato da un precedente analogo di poco anteriore al fatto per cui si procede, che attesta la sua insensibilità al rispetto delle regole e numerosi precedenti penali».

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DonateIl Ferranti va_ [OSCURATO:PERSONA] RIAoo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver commesso il fatto in orario notturno. Deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure cleducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Invero, le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto ostativa al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche «la negativa personalità dell'appellante, gravato da un precedente analogo di poco anteriore al fatto per cui si procede, che attesta la sua insensibilità al rispetto delle regole e numerosi precedenti penali». All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DonateIl Ferranti va_ [OSCURATO:PERSONA] RIAoo
Sentenza Cassazione n. 20318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris