Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2020
ECLI:EU:T:2020:160
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0707_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 aprile 2020 –
[OSCURATO:PERSONA]-Sabco / Consiglio e Commissione
(causa T‑707/18)
«Agricoltura – Restituzioni all’esportazione – Pollame – Regolamento (UE) n. 2018/1277 adottato a seguito dell’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 mediante una sentenza della Corte – Competenza dell’autore dell’atto – Sviamento di procedura – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Danno»
1.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Ente competente – Abrogazione della base giuridica che consente l’adozione di un nuovo atto da parte della medesima istituzione in sostituzione dell’atto annullato – Possibilità di adozione sulla base dell’articolo 266 TFUE – Assenza
(Art. 13, § 2, TUE; art. 266 TFUE)
(v. punti 42‑44, 66, 70)
2.
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Competenza del Consiglio – Base giuridica – Articolo 43, paragrafo 3, TFUE
[Art. 43, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, artt. 196, § 1, a), viii), e 198, § 2]
(v. punti 47, 57‑62, 67, 81)
3.
Atti delle istituzioni – Atto che modifica una disposizione precedente – Principi generali del diritto – Regola del parallelismo delle forme – Violazione – Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; regolamento del Consiglio n. 1234/2007; regolamento della Commissione n. 689/2013)
(v. punti 74‑77)
4.
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Fissazione dell’importo a zero per la prima volta per i prodotti di cui trattasi – Ammissibilità
(Art. 43, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 196, § 3; regolamento del Consiglio 2018/1277, art. 1, § 1)
(v. punti 85, 86)
5.
Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni
(Artt. 263 e 340 TFUE)
(v. punto 115)
6.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Norma di carattere procedurale avente la finalità di consentire il controllo, da parte dei governi degli Stati membri, dell’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze d’esecuzione – Esclusione
(Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 182/2011, art. 3, § 3)
(v. punti 117‑121)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (
GU 2018, L 239, pag. 1
) e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa della fissazione delle suddette restituzioni all’esportazione in misura pari a zero per il periodo che va dal 19 luglio al 31 dicembre 2013.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]Sabco è condannata alle spese.