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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2020

ECLI:EU:T:2020:160
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0707_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA]-Sabco / Consiglio e Commissione (causa T‑707/18) «Agricoltura – Restituzioni all’esportazione – Pollame – Regolamento (UE) n. 2018/1277 adottato a seguito dell’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 mediante una sentenza della Corte – Competenza dell’autore dell’atto – Sviamento di procedura – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Danno»

1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Ente competente – Abrogazione della base giuridica che consente l’adozione di un nuovo atto da parte della medesima istituzione in sostituzione dell’atto annullato – Possibilità di adozione sulla base dell’articolo 266 TFUE – Assenza (Art. 13, § 2, TUE; art. 266 TFUE) (v. punti 42‑44, 66, 70)

2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Competenza del Consiglio – Base giuridica – Articolo 43, paragrafo 3, TFUE [Art. 43, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, artt. 196, § 1, a), viii), e 198, § 2] (v. punti 47, 57‑62, 67, 81)

3. Atti delle istituzioni – Atto che modifica una disposizione precedente – Principi generali del diritto – Regola del parallelismo delle forme – Violazione – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; regolamento del Consiglio n. 1234/2007; regolamento della Commissione n. 689/2013) (v. punti 74‑77)

4. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Fissazione dell’importo a zero per la prima volta per i prodotti di cui trattasi – Ammissibilità (Art. 43, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 196, § 3; regolamento del Consiglio 2018/1277, art. 1, § 1) (v. punti 85, 86)

5. Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Artt. 263 e 340 TFUE) (v. punto 115)

6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Norma di carattere procedurale avente la finalità di consentire il controllo, da parte dei governi degli Stati membri, dell’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze d’esecuzione – Esclusione (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 182/2011, art. 3, § 3) (v. punti 117‑121) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame ( GU 2018, L 239, pag. 1 ) e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa della fissazione delle suddette restituzioni all’esportazione in misura pari a zero per il periodo che va dal 19 luglio al 31 dicembre 2013.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]Sabco è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0707_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 29 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA]-Sabco / Consiglio e Commissione (causa T‑707/18) «Agricoltura – Restituzioni all’esportazione – Pollame – Regolamento (UE) n. 2018/1277 adottato a seguito dell’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 mediante una sentenza della Corte – Competenza dell’autore dell’atto – Sviamento di procedura – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Danno» 1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Ente competente – Abrogazione della base giuridica che consente l’adozione di un nuovo atto da parte della medesima istituzione in sostituzione dell’atto annullato – Possibilità di adozione sulla base dell’articolo 266 TFUE – Assenza (Art. 13, § 2, TUE; art. 266 TFUE) (v. punti 42‑44, 66, 70) 2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Competenza del Consiglio – Base giuridica – Articolo 43, paragrafo 3, TFUE [Art. 43, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, artt. 196, § 1, a), viii), e 198, § 2] (v. punti 47, 57‑62, 67, 81) 3. Atti delle istituzioni – Atto che modifica una disposizione precedente – Principi generali del diritto – Regola del parallelismo delle forme – Violazione – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; regolamento del Consiglio n. 1234/2007; regolamento della Commissione n. 689/2013) (v. punti 74‑77) 4. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Fissazione dell’importo a zero per la prima volta per i prodotti di cui trattasi – Ammissibilità (Art. 43, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 196, § 3; regolamento del Consiglio 2018/1277, art. 1, § 1) (v. punti 85, 86) 5. Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Artt. 263 e 340 TFUE) (v. punto 115) 6. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Norma di carattere procedurale avente la finalità di consentire il controllo, da parte dei governi degli Stati membri, dell’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze d’esecuzione – Esclusione (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 182/2011, art. 3, § 3) (v. punti 117‑121) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame ( GU 2018, L 239, pag. 1 ) e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa della fissazione delle suddette restituzioni all’esportazione in misura pari a zero per il periodo che va dal 19 luglio al 31 dicembre 2013. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]Sabco è condannata alle spese.
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