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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 31231/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla scelta della misura ed inammissibilità nel resto.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita il dispositivo della sentenza del GUP di MESSINA del 26 aprile 2023. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale della libertà di Messina ha annullato parzialmente l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Messina il 7.11.2022, limitatamente al capo 164 riguardante la intraneità al sodalizio per carenza di gravità indiziaria e ha rigettato nel resto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 89/100/104 dell'incolpazione provvisoria per plurimi episodi di spaccio.

Il Tribunale del riesame individuava le fonti di prova indiziaria nelle risultanze delle intercettazioni, dell'attività di videosorveglianza e del contributo conoscitiva offerto dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto nell'ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria, denominata [OSCURATO:PERSONA] il quale inizialmente intraneo, si è dissociato e aveva garantito un fedele resoconto all'attività di investigazione.

In tale contesto il ricorrente è stato ritenuto dal giudice della cautela gravemente indiziato di far parte di un gruppo di fornitori calabresi, in concorso con altri, dalla fine di luglio ai primi di agosto 2020 e di aver in più occasioni rifornito sostanza stupefacenti assicurando così stabilità della realizzazione del programma criminoso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui lamenta:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze di custodia cautelare, in quanto non è stato considerato il decorso del tempo dal 2020 al 2022 e nonostante fosse in corso un procedimento di recupero instaurato con l'affidamento in prova ai servizi sociali presso il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro il 29.11.2022.

Ciò a riprova dell'affievolimento delle esigenze cautelari Lamenta che il Tribunale ha ritenuto l'aggravante di cui per l'art. 80 per imputazione 89, nonostante non sia nota la natura della sostanza "indicata di tipo ed in quantità non determinata le imputazioni con le esigenze cautelari omettendo la motivazione con riferimento all'art. 273 lett. c) cod.proc pen., il quale esige non solo la individuazione delle specifiche modalità del fatto, nemmeno indicate, e la valutazione della personalità e impone la valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo; 2.2.violazione dell'art. 274 comma 3 cod.proc.pen. per l'apoditticità della motivazione in tema di reiterazione e adeguatezza della misura cautelare applicata nonostante la insussistenza di elementi che motivano l'attualità e il pericolo di recidivanza. 3.11 Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. IL ricorso è inammissibile.

1.1. Il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze.

Nel caso di specie il motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

La mancanza di specificità dei motivi, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000,n5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2.Nel caso in esame, il ricorrente propone doglianze, che sollecitano in astratto, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, e all'attualità e adeguatezza della misura cautelare, sulla base dell'insussistenza del pericolo di recidivanza alla luce di quanto avvenuto in un altro procedimento per il quale era stato tratto in arresto il 19.08.2020 e con sentenza 95/2021 aveva patteggiato la pena ex art. 444 cod.proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90; in cui in sede esecutiva dopo la detenzione domiciliare aveva usufruito dell'affidamento in prova ai servizi sociali sino al 29.11.2022.

Tale valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente lamenta genericamente una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza in considerazione sulla base di vicende processuali attinenti ad altro procedimento, quando tra l'altro i fatti per cui si procede attengono ad un'attività di indagine successiva riferita all'informativa del Guardia di Finanza di Messina del 18.01.2021 per la quale secondo la produzione documentale della difesa in udienza l'imputato è stato condannato al GUP del tribunale di Messina, all'esito del giudizio abbreviato, per i capi di cui all'imputazione cautelare, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 per il capo 1, alla pena di otto anni di reclusione ed euro 56.000,00 di multa 1.2.Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudic:e della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

Nel caso di specie l'indagato non contesta la gravità indiziaria con riferimento all'ipotesi delittuose contestate ma reitera la richiesta di una misura coercitiva meno afflittiva, riproponendo le stesse doglianze già vagliate dal Tribunale del riesame e chiede l'esclusione dell'aggravante dell'art. 80 DPR 309/90.

Va rilevato che in particolare nel provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame, dopo aver ricostruito in maniera dettagliata gli elementi attinenti alla gravità indiziaria con riferimento alle ipotesi contestate ha evidenziato il ruolo svolto dal Mollica, uno dei fidati soggetti incaricati dal fornitore calabrese per la consegna dello stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], organizzatore e promotore di una strutturata associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico che presidiava il territorio e aveva avviato un traffico di droga pesante e leggera ( cocaina e marijuana), controllando lo smercio da un angusto vicolo del popoloso quartiere Giostra, da dove si interfacciava cori gli acquirenti e fornitori, nonchè per il ritiro del denaro, quale controprestazioine delle singole operazioni negoziali; ha evidenziato inoltre ai foll. 1 /5 la particolare rilevanza dell'attività illecita del Mollica, i quantitativi ingenti di stupefacenti movimentati in un arco temporale breve, l'elevato valore economico delle transazioni ( corrispondenti a 25.000,00 euro, 40.000,00 euro, 31.500,00 fol 12); ruolo di spicco che gli ha consentito di interfacciarsi con l'esponente di vertice del sodalizio messinese e di mantenere contatti qualificati per la fornitura tramite il canale calabrese.

Ha valutato quindi coerentemente e con un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria, affermando che una misura meno afflittiva avrebbe consentito agevolmente il riallacciarsi di canali fiduciari per lo spaccio di stupefacenti.

1.3. Alla luce di tali canoni ermeneutici deve escludersi che nel caso in esame si sia verificata violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo il Tribunale del riesame di Messina con ampia e approfondita motivazione, in modo logico e senza irragionevolezze, posto in rilievo tutti gli elementi idonei a palesare il più che concreto, fondato ed attuale pericolo che gli indagati possano commettere altri gravi delitti della stessa specie oltre che l'adeguatezza della misura custodiale disposta sulla base delle imputazioni cautelari.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende .

Manda alla can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla scelta della misura ed inammissibilità nel resto. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso e deposita il dispositivo della sentenza del GUP di MESSINA del 26 aprile 2023. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale della libertà di Messina ha annullato parzialmente l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Messina il 7.11.2022, limitatamente al capo 164 riguardante la intraneità al sodalizio per carenza di gravità indiziaria e ha rigettato nel resto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 89/100/104 dell'incolpazione provvisoria per plurimi episodi di spaccio. Il Tribunale del riesame individuava le fonti di prova indiziaria nelle risultanze delle intercettazioni, dell'attività di videosorveglianza e del contributo conoscitiva offerto dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto nell'ambito di una vasta operazione di polizia giudiziaria, denominata [OSCURATO:PERSONA] il quale inizialmente intraneo, si è dissociato e aveva garantito un fedele resoconto all'attività di investigazione. In tale contesto il ricorrente è stato ritenuto dal giudice della cautela gravemente indiziato di far parte di un gruppo di fornitori calabresi, in concorso con altri, dalla fine di luglio ai primi di agosto 2020 e di aver in più occasioni rifornito sostanza stupefacenti assicurando così stabilità della realizzazione del programma criminoso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui lamenta: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze di custodia cautelare, in quanto non è stato considerato il decorso del tempo dal 2020 al 2022 e nonostante fosse in corso un procedimento di recupero instaurato con l'affidamento in prova ai servizi sociali presso il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro il 29.11.2022. Ciò a riprova dell'affievolimento delle esigenze cautelari Lamenta che il Tribunale ha ritenuto l'aggravante di cui per l'art. 80 per imputazione 89, nonostante non sia nota la natura della sostanza "indicata di tipo ed in quantità non determinata le imputazioni con le esigenze cautelari omettendo la motivazione con riferimento all'art. 273 lett. c) cod.proc pen., il quale esige non solo la individuazione delle specifiche modalità del fatto, nemmeno indicate, e la valutazione della personalità e impone la valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo; 2.2.violazione dell'art. 274 comma 3 cod.proc.pen. per l'apoditticità della motivazione in tema di reiterazione e adeguatezza della misura cautelare applicata nonostante la insussistenza di elementi che motivano l'attualità e il pericolo di recidivanza. 3.11 Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. IL ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Nel caso di specie il motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione dell'ordinanza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La mancanza di specificità dei motivi, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000,n5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2.Nel caso in esame, il ricorrente propone doglianze, che sollecitano in astratto, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, e all'attualità e adeguatezza della misura cautelare, sulla base dell'insussistenza del pericolo di recidivanza alla luce di quanto avvenuto in un altro procedimento per il quale era stato tratto in arresto il 19.08.2020 e con sentenza 95/2021 aveva patteggiato la pena ex art. 444 cod.proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90; in cui in sede esecutiva dopo la detenzione domiciliare aveva usufruito dell'affidamento in prova ai servizi sociali sino al 29.11.2022. Tale valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, con le censure proposte il ricorrente lamenta genericamente una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza in considerazione sulla base di vicende processuali attinenti ad altro procedimento, quando tra l'altro i fatti per cui si procede attengono ad un'attività di indagine successiva riferita all'informativa del Guardia di Finanza di Messina del 18.01.2021 per la quale secondo la produzione documentale della difesa in udienza l'imputato è stato condannato al GUP del tribunale di Messina, all'esito del giudizio abbreviato, per i capi di cui all'imputazione cautelare, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 per il capo 1, alla pena di otto anni di reclusione ed euro 56.000,00 di multa 1.2.Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudic:e della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Nel caso di specie l'indagato non contesta la gravità indiziaria con riferimento all'ipotesi delittuose contestate ma reitera la richiesta di una misura coercitiva meno afflittiva, riproponendo le stesse doglianze già vagliate dal Tribunale del riesame e chiede l'esclusione dell'aggravante dell'art. 80 DPR 309/90. Va rilevato che in particolare nel provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame, dopo aver ricostruito in maniera dettagliata gli elementi attinenti alla gravità indiziaria con riferimento alle ipotesi contestate ha evidenziato il ruolo svolto dal Mollica, uno dei fidati soggetti incaricati dal fornitore calabrese per la consegna dello stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], organizzatore e promotore di una strutturata associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico che presidiava il territorio e aveva avviato un traffico di droga pesante e leggera ( cocaina e marijuana), controllando lo smercio da un angusto vicolo del popoloso quartiere Giostra, da dove si interfacciava cori gli acquirenti e fornitori, nonchè per il ritiro del denaro, quale controprestazioine delle singole operazioni negoziali; ha evidenziato inoltre ai foll. 1 /5 la particolare rilevanza dell'attività illecita del Mollica, i quantitativi ingenti di stupefacenti movimentati in un arco temporale breve, l'elevato valore economico delle transazioni ( corrispondenti a 25.000,00 euro, 40.000,00 euro, 31.500,00 fol 12); ruolo di spicco che gli ha consentito di interfacciarsi con l'esponente di vertice del sodalizio messinese e di mantenere contatti qualificati per la fornitura tramite il canale calabrese. Ha valutato quindi coerentemente e con un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria, affermando che una misura meno afflittiva avrebbe consentito agevolmente il riallacciarsi di canali fiduciari per lo spaccio di stupefacenti. 1.3. Alla luce di tali canoni ermeneutici deve escludersi che nel caso in esame si sia verificata violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo il Tribunale del riesame di Messina con ampia e approfondita motivazione, in modo logico e senza irragionevolezze, posto in rilievo tutti gli elementi idonei a palesare il più che concreto, fondato ed attuale pericolo che gli indagati possano commettere altri gravi delitti della stessa specie oltre che l'adeguatezza della misura custodiale disposta sulla base delle imputazioni cautelari. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende . Manda alla can
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