CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z,,z7 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla sospensione del Mandato di [OSCURATO:PERSONA] (MAE) emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli nell'ambito del procedimento n. 123/2020 Siep e, nell'unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge, avendo il giudice dell'esecuzione frainteso il contenuto dell'istanza, finalizzata a ottenere l'esclusione delle aggravanti dei reati non sorrette dal titolo giustificativo straniero; ciò che - giusta la tesi del ricorrente - rendeva necessaria una pronunzia nel merito e non un rigetto per ragioni meramente formali; Ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego, che ha rigettato la richiesta richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza alla verifica della sussistenza delle condizioni per la consegna dell'imputato o condannato spetta allo Stato membro di esecuzione, con conseguente carenza di giurisdizione dello Stato che ha emesso il MAE; Rilevato che, secondo ripetute pronunce di questa Corte in materia, non è impugnabile il provvedimento con il quale il Pubblico Ministero ha rigettato la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dallo stesso Ufficio, ai sensi dell'art. 28 lett. b) L. 22 aprile 2005 n. 69, per l'esecuzione di un pena detentiva, considerato che l'ordinamento processuale, nella fase attiva di consegna, consente di contestare il titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest'ultimo (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007 - dep. 05/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235557): Rilevato, ancora, che tale orientamento interpretativo è stato ribadito da Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012, Caiazzo, Rv. 252891, secondo cui «non è impugnabile nell'ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della L. 22 aprile 2005, n. 69), potendo gli eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di pertinenza dello stesso, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento»; Considerato che è, pertanto, inammissibile la richiesta di declaratoria di non esecutività ovvero di sospensione del provvedimento di cumulo, basato non su vizi propri del titolo esecutivo, ma sulla asserita illegittimità del relativo MAE emesso nella procedura attiva di consegna, il quale costituisce provvedimento inoppugnabile;Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]