CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30925/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7510/2022 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - RICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51S67 F839 S). - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 6577/1/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 14 settembre 2021, non notificata. F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 7510/2022 UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 settembre Numero sezionale 6268/2025Numero di raccolta generale 30925/2025 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso di liquidazione in atti limitatamente alla debenza dell’aliquota agevolata (2% in luogo del 9%) per l’acquisto della prima casa derivato dalla sentenza n. 3909/2015 emessa dal Tribunale Napoli a titolo di usucapione. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 234/6/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, rilevando, in linea con quanto stabilito dal primo Giudice, che la contribuente aveva manifestato la volontà di fruire dei benefici relativi alla prima casa nella dichiarazione di successione del 28 maggio 2010 e, quindi, ben prima della registrazione della sentenza di usucapione (2015), che costituiva l'atto che aveva determinato l’efficacia traslativa della proprietà del bene. 3. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 14 marzo 2022, formulando due motivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Tariffa – Parte Prima – Nota II-bis allegata al d.P.R. n. 131/1986, considerando errata la suindicata decisione della Commissione, in quanto la dichiarazione volta ad ottenere il riconoscimento F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 7510/2022 Numero sezionale 6268/2025 del beneficio avrebbe dovuto essere resa nell’atto introduttivo Numero di raccolta generale 30925/2025Data pubblicazione 25/11/2025 del giudizio di usucapione o nel corso dello stesso e, comunque, non oltre la registrazione della sentenza, poichè la verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione andava effettuata con riferimento alla data della sentenza di usucapione. In tale direzione, l'Agenzia ha ritenuto non utile una dichiarazione formulata in un momento precedente e ad altri fini, dovendo la dichiarazione essere riferita all’atto di acquisto del bene. 2. Con la seconda censura l’Agenzia ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata rideterminazione della pretesa da parte del primo Giudice secondo l’aliquota agevolata. 3. Il primo motivo del ricorso va accolto ed il suo esame assorbe lo scrutinio della seconda censura. 4. Gli atti dell’autorità giudiziaria, in materia di controversie civili, sono soggetti a registrazione, in termine fisso, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche T.U. reg. o T.U.R.), essendo ricompresi nella Parte Prima - Tariffa ivi allegata, all’art. 8. Soggetti obbligati a chiedere la registrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lett. c) TUR sono i cancellieri ed i segretari dell’organo giurisdizionale che ha emesso l’atto. La registrazione, a norma dell’articolo 13 ratione temporis applicabile, deve essere richiesta «[…] entro 20 giorni se formato in Italia […]». In mancanza della richiesta, si procede F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 7510/2022 Numero sezionale 6268/2025 d’Ufficio a norma dell’articolo 15, comma 1, «[…] previa Numero di raccolta generale 30925/2025Data pubblicazione 25/11/2025 riscossione dell’imposta». Il successivo art. 54 T.U. reg. («Riscossione dell’imposta in sede di registrazione») dispone, infine, al secondo comma: «2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti. 3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio. 5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione […]». Dal compendio di tali disposizioni deriva che la notifica dell’avviso di liquidazione segna il termine ultimo prima della registrazione d’ufficio dell’atto. Risulta, infatti, consolidato il principio secondo cui l’agevolazione in questione può essere chiesta fino alla richiesta di registrazione della sentenza costitutiva o traslativa del diritto reale. È stato, infatti, chiarito e ribadito che la dichiarazione prescritta dalla Nota II-bis cit. esprime la volontà del contribuente di fruire dell'agevolazione, dichiarando di volersi F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 7510/2022 stabilire nel Comune dove si trova l'immobile, di non esser Numero sezionale 6268/2025Numero di raccolta generale 30925/2025 titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali Data pubblicazione 25/11/2025 su immobili siti nello stesso comune e di non avere già fruito dei medesimi benefici. Detta previsione pone un'eccezione al principio generale, desumibile dallo stesso d.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all'erronea imposizione (cfr. Cass. n. 635/2017; Cass. n. 3449/2009; Cass. n. 14117/2020, Cass. n. 5349/2020; Cass. n. 8141/2025). La dichiarazione in discorso è prescritta quale elemento costitutivo della fattispecie (agevolativa) e assume la natura giudica di una dichiarazione di volontà «[…] in quanto orientata all'esercizio di un diritto soggettivo» (cfr. Cass. n. 8103/2017, richiamata da Cass. n. 8141/2025 cit.) e si è precisato che non è prevista alcuna formalità alternativa alla richiesta formulata dal compratore nell'atto di acquisto (così Cass. n. 3449/2009 e Cass. n. 21379/2006), mentre, qualora manchi un atto pubblico di compravendita (v. sentenza ex art.2932 c.c.), le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vanno rese prima della registrazione della pronuncia giudiziale, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio (v. Cass. n. 3863/2009; Cass. n. 2261/2014; Cass. n. 3132/2018; Cass. n. 5349/2020, riprese da Cass. n. 8141/2025 cit.).F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 7510/2022 Analogamente – per quanto più direttamente interessa Numero sezionale 6268/2025Numero di raccolta generale 30925/2025- le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 vanno rese sempre, anche ove l'acquisto sia avvenuto a titolo originario per usucapione, prima della registrazione del provvedimento del giudice che costituisce l’atto cui va riconosciuta l’efficacia traslativa della proprietà del bene (cfr. Cass. n. 635/2017, richiamata da Cass. n. 8141/2025 cit.). 5. I principi in questione sono stati applicati dal Giudice regionale, il quale ha fondato il riconoscimento dell’agevolazione di cui si discute sulla base di una dichiarazione resa (nell’anno 2010) prima della sentenza che ha trasferito il diritto di proprietà del bene, intervenuta nell’anno 2015. Nondimeno, la pronuncia va considerata errata in ragione delle seguenti considerazioni. 6. La dichiarazione di volontà in rassegna traduce – come detto - l’esercizio del diritto soggettivo volto al riconoscimento del beneficio fiscale sul presupposto fattuale di risiedere o di voler stabilire nell’immobile acquistato la propria residenza nel Comune dove è ubicato il bene o - se diverso – ove svolge la propria attività lavorativa, oltre a non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune e di non avere già fruito dei medesimi benefici. La condizione logica e giuridicamente necessaria di tale dichiarazione è la sua riferibilità ad un atto di acquisto della proprietà, perché la tassazione (l’imposta di registro) concerne il relativo acquisto ed il regime agevolato accede all’imposizione fiscale di tale atto.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 7510/2022 Si comprende, allora, come non possa esplicare alcun Numero sezionale 6268/2025Numero di raccolta generale 30925/2025 effetto, né sortire efficacia la predetta dichiarazione Data pubblicazione 25/11/2025 considerata dal Giudice regionale, per quanto anteriore all’acquisto, di voler conseguire il beneficio fiscale, siccome resa in tutt’altro contesto (la dichiarazione di successione) e soprattutto con riferimento ad un bene non acquisito in proprietà, per essere stata la sua titolarità acquisita successivamente con la citata sentenza di usucapione. La suindicata manifestazione di volontà, in altri termini, non s’è legata all’atto soggetto a tassazione, non è ad essa riferibile, né poteva – all’evidenza – esserlo per ragioni predittive, il che spiega il motivo per cui non può giustificare il regime di tassazione che concerne l’atto di acquisito della proprietà, non essendo consentita, per quanto sopra illustrato, una dichiarazione a futura memoria. Le riflessioni che precedono trovano conferma nella previsione normativa, laddove la Nota II-bis allegata al T.U.R. stabilisce che «la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto», ancorando, in tal modo, in modo imprescindibile, l’agevolazione allo specifico atto con cui si è realizzato l’effetto traslativo della proprietà del bene. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «la manifestazione di volontà prescritta dall'art. 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 deve specificamente riferirsi all’atto (scrittura pubblica o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l’oggetto della tassazione, cui accede il relativo regime agevolato dell’imposizione fiscale».F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 7510/2022 In tali termini, dunque, la generica manifestazione di voler Numero sezionale 6268/2025Numero di raccolta generale 30925/2025 conseguire il beneficio di cui si discute espressa nell’anteriore Data pubblicazione 25/11/2025 denuncia di successione non può legittimare la richiesta di agevolazione fiscale riferita al diverso atto (la sentenza di usucapione) che ha determinato l’effetto traslativo della proprietà. Consegue a tanto, che non essendo detta dichiarazione intervenuta prima della registrazione della sentenza di usucapione – come è pacifico – la contribuente va dichiarata decaduta dal conseguimento del suddetto beneficio. 7. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, il ricorso originario della contribuente va, quindi, rigettato nella parte in cui ha rivendicato l’agevolazione di cui 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo decaduta da tale beneficio. 8. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto, per i gradi merito, del disposto dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente anche nella parte in cui ha rivendicato l’agevolazione di cui 1, Nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate, per il primo grado, nella misura di 2.600,00 € per competenze oltre al rimborso forfettario delle spese generali; per il secondo F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 7510/2022 Numero sezionale 6268/2025 grado, nella misura di 3.000,00 €, per competenze, oltre al Numero di raccolta generale 30925/2025Data pubblicazione 25/11/2025 rimborso forfettario delle spese generali, nonché per il presente grado nella misura di 2.500,00 € per competenze, oltre a