CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ;rilevato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice dimerito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché sianoindicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambitodella complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen.; nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato il disvalore dei fatticommessi (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e l’aumento per lacontinuazione è stato estremamente contenuto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]