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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23124/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, • Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso il detenuto deduce il vizio di motivazione riservando gli ulteriori motivi al proprio difensore di fiducia; Rilevato che il ricorso è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, • Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso il detenuto deduce il vizio di motivazione riservando gli ulteriori motivi al proprio difensore di fiducia; Rilevato che il ricorso è stato redatto e proposto personalmente dall'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto l'art 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 23124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris